Risoluzione n. 188 del 8/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imprenditore individuale non può usufruire dell’estromissione agevolata prevista dalla legge finanziaria 2008 per un immobile detenuto in leasing, poiché alla data del 30 novembre 2007 manca il requisito del possesso richiesto dalla norma.
Estromissione agevolata di immobile in leasing dall’impresa individuale
Estromissione agevolata di beni immobili strumentali dall’impresa individuale
La risoluzione esamina la possibilità per un imprenditore individuale di escludere dal patrimonio dell’impresa un immobile utilizzato nell’attività ma detenuto in leasing, beneficiando dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, ritenendo non integrato il requisito del possesso del bene alla data rilevante.
Quesito posto dal contribuente
Il titolare di una ditta individuale utilizza nell’attività d’impresa un immobile acquisito con contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2000. L’immobile è contabilizzato con il metodo patrimoniale e non risulta iscritto tra le immobilizzazioni materiali. Il contribuente chiede se sia possibile estromettere agevolmente il bene dal patrimonio dell’impresa ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge finanziaria 2008.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che anche un immobile detenuto in leasing possa accedere alla disciplina agevolata di estromissione. In tale prospettiva, propone di riscattare il bene entro il termine del 30 aprile 2008 previsto dalla norma.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente all’imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2007, possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, di optare entro il 30 aprile 2008 per l’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.
La disposizione è stata modificata dall’articolo 38-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che:
- ha sostituito il requisito dell’utilizzo con quello del possesso dei beni alla data del 30 novembre 2007;
- ha esteso l’ambito applicativo anche agli immobili strumentali per natura.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Per accedere al regime agevolato occorre che:
- i beni immobili siano posseduti dall’imprenditore alla data del 30 novembre 2007;
- gli immobili siano qualificabili come strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del TUIR.
La risoluzione richiama l’articolo 1140 del codice civile, secondo cui il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, potendo essere esercitato direttamente o tramite un’altra persona che detiene il bene. In questo quadro, per l’imprenditore individuale il possesso si realizza se il bene è posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell’ambito dell’attività d’impresa.
Il contratto di locazione finanziaria, invece, non attribuisce il possesso del bene ma solo la sua detenzione. Di conseguenza, poiché alla data del 30 novembre 2007 l’immobile era detenuto in leasing, non risulta soddisfatto il requisito richiesto dalla norma per l’estromissione agevolata.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente non può beneficiare della disciplina agevolata prevista dall’articolo 1, comma 37, della legge finanziaria 2008 per l’estromissione del bene dal patrimonio dell’imprenditore individuale, in quanto l’immobile oggetto di leasing non era posseduto alla data del 30 novembre 2007.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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