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Risoluzione

Risoluzione n. 190 del 8/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’attività svolta da ALFA nella gestione delle richieste di risarcimento per sinistri nei sistemi Carta Verde e IV Direttiva Auto non rientra nell’intermediazione assicurativa esente IVA, ma costituisce prestazione di servizi imponibile con aliquota ordinaria.

Esenzione IVA per intermediazione assicurativa

Esenzione IVA e attività di gestione sinistri in ambito assicurativo

La risoluzione esamina se le prestazioni rese da ALFA Service, stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa tedesca, possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), del D.P.R. n. 633 del 1972. L’analisi riguarda due contesti operativi: il Sistema Carta Verde e il regime della IV Direttiva Auto. L’Agenzia conclude che le attività descritte non sono prestazioni di intermediazione assicurativa, ma servizi generici imponibili IVA.

Contesto fattuale e attività svolta da ALFA

ALFA opera per compagnie di assicurazione estere nella gestione dei sinistri RCA che coinvolgono veicoli italiani e stranieri. Il documento distingue due modalità operative:

  • nel Sistema Carta Verde, ALFA agisce come corrispondente di compagnie estere, intervenendo nella gestione delle richieste di risarcimento presentate in Italia dal danneggiato tramite l’Ufficio Centrale Italiano (UCI);
  • nel sistema della IV Direttiva Auto, ALFA opera come mandatario di compagnie estere per la trattazione delle richieste di risarcimento relative a sinistri avvenuti in altri Stati membri dell’Unione europea.

In entrambi i casi, ALFA riceve dall’assicuratore estero un corrispettivo di gestione per l’attività svolta.

Quesito posto dal contribuente

ALFA chiede se le prestazioni rese possano essere qualificate come:

  • prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • relative a operazioni di assicurazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 2), del medesimo decreto.

La società sostiene quindi che tali prestazioni dovrebbero essere esenti da IVA.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo ALFA, le attività svolte nei due sistemi rientrerebbero nell’ambito delle prestazioni di mandato e intermediazione connesse alle operazioni assicurative. Di conseguenza, il corrispettivo percepito per la gestione dei sinistri dovrebbe beneficiare dell’esenzione IVA.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’esenzione per:

  • prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), tra cui rientrano al n. 2):
  • le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio.

La disposizione nazionale viene letta in coerenza con l’art. 13, parte B, lett. a), della Sesta direttiva 77/388/CEE, oggi corrispondente all’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’esenzione per le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi rese da mediatori e intermediari assicurativi.

Nozione di operazione assicurativa e di intermediazione

La risoluzione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE per precisare che un’operazione di assicurazione è caratterizzata dall’impegno dell’assicuratore, previo pagamento di un premio, a fornire la prestazione pattuita in caso di realizzazione del rischio coperto.

Quanto alla figura dell’intermediario assicurativo, la Corte di giustizia ha chiarito che sono rilevanti le attività di:

  • ricerca e messa in relazione dei potenziali clienti con l’assicuratore;
  • svolgimento di attività da parte di professionisti che intrattengono rapporti sia con l’assicuratore sia con l’assicurato.

Pertanto, assume rilievo la posizione dell’intermediario rispetto a entrambe le parti del rapporto assicurativo, che devono essere necessariamente poste in relazione tra loro.

Riferimenti alla normativa nazionale di settore

L’Agenzia richiama anche la disciplina nazionale sulla mediazione assicurativa, in particolare:

  • gli articoli 1754-1759 c.c.;
  • l’art. 106 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Da tali norme emerge che l’intermediario assicurativo è il soggetto che opera professionalmente per mettere in relazione imprese di assicurazione o riassicurazione con soggetti interessati alla copertura dei rischi. L’art. 106 individua come attività caratteristica dell’intermediario la presentazione o proposizione di prodotti assicurativi e riassicurativi o l’assistenza e consulenza finalizzata a tale attività, prevedendo solo in via subordinata la conclusione dei contratti o la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione, in particolare nei sinistri.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base delle informazioni fornite, l’Agenzia aderisce all’orientamento della Direzione Provinciale di Trento e ritiene che le prestazioni di ALFA siano generiche prestazioni di servizi soggette ad IVA.

La motivazione è che ALFA:

  • non interviene nella promozione dei contratti assicurativi;
  • non partecipa alla stipula dei contratti per conto delle compagnie estere;
  • opera invece nella fase successiva, cioè nella ricezione e trattazione delle richieste di risarcimento in caso di sinistro.

Nel Sistema Carta Verde l’attività riguarda sinistri avvenuti in Italia tra un veicolo assicurato in Italia e uno assicurato all’estero. Nel sistema IV Direttiva Auto l’attività concerne sinistri avvenuti in altri Stati membri tra un veicolo assicurato in Italia e uno assicurato all’estero.

Tali operazioni non sono quindi considerate prestazioni rese da un intermediario assicurativo, né possono essere ricondotte alle operazioni di assicurazione esenti previste dalla normativa interna e comunitaria.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • le prestazioni rese da ALFA nei sistemi Carta Verde e IV Direttiva Auto non beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • tali prestazioni devono essere assoggettate a IVA con aliquota ordinaria.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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