Risoluzione n. 189 del 8/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le società non operative che avevano già deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007 non possono applicare le aliquote più favorevoli introdotte dalla legge finanziaria 2008 se la liquidazione si chiude nel 2008. Restano applicabili le aliquote della legge finanziaria 2007: 25% sul reddito di liquidazione e sulle riserve/fondi in sospensione d’imposta, 10% sui saldi attivi di rivalutazione.
Aliquote imposta sostitutiva per società non operative in scioglimento agevolato
Aliquote dell’imposta sostitutiva per lo scioglimento agevolato delle società non operative
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle società non operative che hanno scelto lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice. Il tema centrale è se le aliquote più favorevoli introdotte dalla legge finanziaria 2008 possano essere applicate anche a società che avevano già deliberato lo scioglimento prima del 1° gennaio 2008 e che completano la liquidazione nel 2008.
Quesito posto dalla società istante
La società in accomandita semplice "ALFA di X e Y & C." chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del regime agevolato previsto dalla legge finanziaria 2007 per lo scioglimento e la trasformazione in società semplici delle società non operative.
La società rappresenta di essere:
- una società non operativa;
- posta in liquidazione volontaria dal 17 maggio 2007;
- già ammessa alla disciplina agevolata prevista dall’art. 1, comma 112, della legge n. 296 del 2006.
L’istanza riguarda, in particolare, il confronto tra:
- il regime della legge finanziaria 2007, che prevede imposte sostitutive del 25% e del 10%;
- il regime introdotto dall’art. 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007, che riduce le aliquote al 10% e al 5%.
Disciplina richiamata
La risoluzione riepiloga il contenuto dell’art. 1, comma 112, della legge n. 296 del 2006, secondo cui:
- sul reddito d’impresa del periodo compreso tra inizio e chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’art. 182 del TUIR, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP nella misura del 25%;
- la medesima imposta sostitutiva del 25% si applica alle riserve e ai fondi in sospensione d’imposta;
- per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è pari al 10%;
- in caso di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione, non spetta il credito d’imposta previsto dalle relative leggi di rivalutazione.
Successivamente, l’art. 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007 ha introdotto una nuova procedura di scioglimento agevolato con trattamento più favorevole, stabilendo che possono beneficiarne:
- le società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- le società che, alla medesima data, si trovano nel primo periodo d’imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura di tale periodo;
- a condizione che l’iscrizione dei soci persone fisiche nel libro soci sia verificata alla data di entrata in vigore della legge, oppure entro 30 giorni da tale data, in forza di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° novembre 2007.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva previste dal comma 112 sono rideterminate dalla legge finanziaria 2008 nella misura:
- del 10% per il reddito d’impresa e per le riserve/fondi in sospensione d’imposta;
- del 5% per i saldi attivi di rivalutazione.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che le aliquote più favorevoli del comma 129 siano applicabili anche al caso in esame.
La tesi si fonda su due argomenti:
- la delibera di scioglimento adottata prima del 1° gennaio 2008 sarebbe revocabile;
- la nuova disciplina non costituirebbe una procedura autonoma, ma una proroga della disciplina agevolativa della legge finanziaria 2007.
Secondo l’istante, quindi, anche chi aveva già deliberato lo scioglimento potrebbe revocare la delibera e avviare una nuova procedura beneficiando delle nuove aliquote.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia respinge l’interpretazione proposta.
Richiama innanzitutto l’art. 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007, secondo cui lo scioglimento o la trasformazione in società semplice può essere eseguito dalle società non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo.
Viene poi richiamata la Circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008, la quale ha chiarito che possono avvalersi del regime agevolato del comma 129 solo le società che abbiano deliberato la messa in liquidazione, o la trasformazione in società semplice, a decorrere dal 1° gennaio 2008, purché non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Ulteriore chiarimento è tratto dalla Circolare n. 21/E del 17 marzo 2008, che affronta espressamente il caso delle società che:
- avevano deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007;
- chiudono la liquidazione nel 2008.
Per tali società, la circolare esclude l’applicazione delle aliquote ridotte della legge finanziaria 2008 e conferma l’applicazione delle aliquote previste dalla legge finanziaria 2007, cioè:
- 25% sul reddito d’impresa del periodo di liquidazione determinato ai sensi dell’art. 182 TUIR;
- 25% sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta;
- 10% sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione.
Finalità della norma secondo la relazione tecnica
La risoluzione richiama anche la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008, nella quale si afferma che la riduzione delle imposte sostitutive è prevista per incentivare lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative che non avevano provveduto entro il termine del 31 maggio 2007.
Da ciò l’Agenzia desume che la finalità della norma è esclusivamente quella di incentivare ulteriormente i soggetti che non avevano ancora adottato una delibera in tal senso. La norma non può quindi avvantaggiare società che avevano già scelto lo scioglimento sulla base dell’agevolazione della legge finanziaria 2007.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude che l’istanza della società non può essere accolta.
Ne deriva che:
- le società non operative che avevano già deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007 non possono applicare le aliquote del comma 129 della legge n. 244 del 2007;
- continuano ad applicarsi le aliquote della legge finanziaria 2007, e cioè 25% e 10% nei casi previsti.
La risoluzione dispone inoltre che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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