Cassazione Penale, Sentenza n. 40045/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Picozzi ha proposto istanza ex art. 35-ter L. n. 354/1975 lamentando trattamenti inumani e degradanti durante la detenzione nella casa di reclusione di Padova dal 6/10/2016 a luglio 2020 e chiedendo il rimedio risarcitorio in forma specifica della detenzione. Le sue richieste erano già state respinte con precedenti provvedimenti (19/04/2018 e 21/09/2020). Nel ricorso in cassazione deduce che il reclamo doveva essere ammissibile perché basato su nuovi elementi di diritto costituiti dai principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni Unite (Commisso, 24/09/2020), che avrebbero inciso sul criterio di computo dello spazio individuale minimo (ad esempio il criterio del "normale movimento" e la detrazione dei letti a castello), mutando l'interpretazione adottata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussisteva un "novum" idoneo a superare la preclusione rebus sic stantibus del precedente giudicato esecutivo: la decisione delle Sezioni Unite n. 6551/2020 (Commisso) si è limitata a confermare il criterio prevalente già adottato dalla giurisprudenza (considerazione dello spazio necessario per il "normale movimento" e detrazione dei letti a castello), e quindi non ha introdotto un cambiamento di interpretazione tale da rendere ammissibile la riproposizione della domanda. La Corte ha inoltre ricordato che l'omessa valutazione di elementi già presenti negli atti non costituisce novum ma un errore rimediabile con l'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter L. n. 354/1975 (Ord. pen.)
Norma invocata dal ricorrente quale base per ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica della detenzione. Utilizzata come titolo per valutare la legittimità della richiesta ex esecuzione penale.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione (errata applicazione) quale norma processuale rilevante; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Principio fondamentale invocato come parametro per valutare la compatibilità delle condizioni detentive: il divieto di trattamenti inumani o degradanti è collegato al requisito dello spazio individuale minimo (giurisprudenza Corte EDU).
Sezioni Unite, 24/09/2020, n. 6551 (Commisso), Rv. 280433
Decisione che ha ribadito il criterio di computo dello spazio individuale minimo facendo riferimento alla superficie che assicura il "normale movimento" e alla detrazione degli arredi tendenzialmente fissi (tra cui i letti a castello). La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia non costituisse un mutamento innovativo della giurisprudenza ma la conferma dell'orientamento prevalente.
Torreggiani c. Italia, Corte EDU, 08/01/2013
Precedente della Corte EDU che ha fissato il parametro dei tre metri quadrati circa lo spazio minimo individuale e che è stato richiamato come riferimento per la valutazione delle condizioni detentive.
Giurisprudenza nazionale richiamata (es. Sez. 1: Gobbi, Morello, Sciuto; Sez. U: Beschi, Avignone; Prostamo)
Sentenze della Corte di Cassazione che hanno contribuito a consolidare il criterio interpretativo secondo cui si deve tener conto della superficie utile per il "normale movimento", detraendo arredi fissi come i letti a castello, e che hanno precisato i limiti della riproposizione di istanze già decise.
Massime di principio
- La riproposizione, in sede esecutiva, di una domanda già respinta è ammissibile solo se sussiste un "novum": nuovo dato di fatto o un mutamento giurisprudenziale effettivo che introduca un criterio diverso rispetto a quello applicato nella decisione precedente.
- Un pronunciamento delle Sezioni Unite che confermi l'orientamento giurisprudenziale prevalente non costituisce di per sé un "novum" idoneo a superare la preclusione rebus sic stantibus.
- L'omessa valutazione da parte del giudice di un elemento già presente negli atti non costituisce novum ma un errore che va rimediato con i rimedi impugnatori ordinari; la mancata impugnazione equivale ad acquiescenza.
- Per la verifica della compatibilità con l'art. 3 CEDU si valuta lo spazio individuale in rapporto al "normale movimento" del detenuto: devono essere detratti gli arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello), mentre i letti a livello unico e gli arredi amovibili normalmente non si detrattono.
- La preclusione processuale (giudicato esecutivo/rebus sic stantibus) mira ad evitare richieste ripetute senza nuovi elementi e può essere rilevata anche d'ufficio; per superarla è necessario dimostrare elementi oggettivi e rilevanti sopravvenuti o non considerati precedentemente per ragioni non imputabili alla parte.
- In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme processuali (es. art. 616 c.p.p.).
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