Sentenza n. 72/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Siena nr -OMISSIS- D.A.Spo del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata applicata al ricorrente la misura del DASPO, in particolare il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative ad incontri ufficiali ed amichevoli, dei campionati e tornei nazionali sia professionistici che dilettantistici, dei tornei internazionali delle Nazionali di calci, che verranno disputati nel territorio nazionale, per la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendolo che, lo stesso si intende applicabile anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni (quali le stazioni ferroviarie, di autobus, portuali aeree o gli svincoli autostradali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal patrocinio del ricorrente il 9 gennaio 2026, con cui è stato rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità del DASPO. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento del Questore di Siena che applicava per un anno il DASPO, vietando l'accesso agli impianti e ai luoghi connessi allo svolgimento di competizioni calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il DASPO adottato in seguito all'accensione di un fumogeno sugli spalti durante un incontro di calcio, episodio che aveva determinato anche la denuncia per i reati previsti dagli artt. 6-bis e 6-ter della legge n. 401/1989. Deduceva violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, carenza assoluta di istruttoria, falso supposto di fatto, travisamento, sviamento, difetto e inesattezza della motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della misura ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Costituisce la base normativa del divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 6-bis e 6-ter l. 401/1989
Sono richiamati quali disposizioni incriminatrici relative, rispettivamente, all'utilizzo e al possesso del fumogeno; il giudice non ne ha valutato l'applicazione.
art. 7 l. 241/1990
La sua violazione era dedotta in relazione alla partecipazione procedimentale, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10 l. 241/1990
La sua violazione era dedotta in relazione alle garanzie partecipative, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
La sua violazione era dedotta con riguardo all'obbligo di motivazione e ai vizi dell'istruttoria, senza esame del merito da parte del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, ove il giudice ravvisi motivi per disporla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →