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Sentenza

Sentenza del 15/12/2017 n. 1823 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo tributario - Rimessione in termini - Ambito di applicabilità. (Art. 153 c.p.c.)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di rimessione in termini è stata respinta. La tardività dei ricorsi non è stata giustificata dal comportamento della consulente, poiché non è stato provato un impedimento oggettivo e inevitabile. I contribuenti conservano eventualmente la possibilità di agire in sede civile contro la professionista per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un comportamento colposo o doloso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che la tardiva presentazione dei ricorsi fosse imputabile alla consulente, la quale, pur avendo ricevuto il mandato difensivo, non aveva impugnato tempestivamente gli avvisi. Secondo il giudice, la mera inerzia o negligenza del difensore non è sufficiente: deve essere dimostrato un impedimento sopravvenuto, non evitabile e incompatibile con il grado di diligenza professionale richiesto.

Norme richiamate

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

    La rimessione in termini richiede la prova di una causa non imputabile, consistente in un impedimento oggettivo, sopravvenuto e non evitabile con l’ordinaria diligenza. La semplice inerzia, negligenza o omissione del difensore non è normalmente sufficiente.

Massime di principio

  • La negligenza del difensore non consente automaticamente di sanare la tardività di un ricorso mediante la rimessione in termini.
  • Per ottenere la rimessione in termini occorre dimostrare un impedimento concreto, sopravvenuto, inevitabile e non imputabile né alla parte né al professionista secondo la diligenza richiesta.
  • La parte deve controllare, per quanto ragionevolmente possibile, il rispetto delle scadenze processuali da parte del proprio difensore; il conferimento dell’incarico non trasferisce automaticamente sul giudice le conseguenze dell’inerzia professionale.
  • Quando la decadenza processuale dipende da un comportamento colposo o doloso del difensore, la tutela normalmente esperibile è un’azione civile per il risarcimento dei danni, non la rimessione automatica in termini.

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