Sentenza del 09/06/2022 n. 18683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992 ai sensi della L. 27/12/2002, n.289, art.9, c.17. In fase di ottemperanza l'Amministrazione ha ridotto/ritenuto ridotto il pagamento alla metà dell'importo invocando i limiti di spesa e la disciplina introdotta dal D.L. 20/6/2017, n.91, art.16-octies (e il relativo provvedimento direttoriale), che prevedono la riduzione del 50% e l'esaurimento delle risorse come limite all'effettuazione dei rimborsi. La questione principale era se tale disciplina sopravvenuta potesse incidere sul diritto sostanziale riconosciuto con sentenza irrevocabile e se il giudice dell'ottemperanza dovesse verificare la capienza dei fondi e attivare procedure contabili particolari per dare esecuzione al giudicato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il D.L. n.91/2017 e il provvedimento direttoriale trovano applicazione nella fase di esecuzione/ottemperanza (e dunque possono disciplinarne le modalità), ma non incidono sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già accertato con sentenza irrevocabile: la norma sopravvenuta regola l'effettuazione del rimborso, non estingue il credito. Il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di insufficienza, attivare le procedure pubblicistiche necessarie (anche nominando commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato; la misura della falcidia del credito non è desumibile come estintiva del diritto. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva comunque provveduto al pagamento integrale successivamente, e pertanto non è stato necessario rinviare la decisione al giudice di merito; il ricorso è stato rigettato e le spese liquidate in favore del contribuente.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n.289, art.9, comma 17
norma che riconosce la definizione agevolata/rimborso (90%) per i soggetti colpiti dal sisma 1990 relativamente agli anni d'imposta 1990-1992
base sostanziale del diritto al rimborso riconosciuto in giudicato; costituisce il titolo del credito del contribuente.
Legge 23 dicembre 2014, n.190, art.1, comma 665
disciplinava limiti di spesa per i rimborsi fiscali e l'utilizzo di appositi stanziamenti
introduce limiti di spesa e disciplina procedurale per l'effettuazione dei rimborsi; interpretata come norma di attuazione/contabilità, non come norma che annulli diritti già giudizialmente accertati.
D.L. 20 giugno 2017, n.91, art.16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n.123)
prevede che se l'ammontare delle istanze eccede le risorse stanziate i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50% e che a seguito dell'esaurimento delle risorse non si procede ad ulteriori rimborsi
ius superveniens che disciplina la fase di effettuazione/att uazione dei rimborsi; applicabile nella fase esecutiva/di ottemperanza ma non idoneo a estinguere o a ridurre sostanzialmente il credito già accertato in via definitiva.
D.L. 30 dicembre 2019, n.162, art.29 (conv. L. 28 febbraio 2020, n.8)
ha incrementato lo stanziamento complessivo destinato ai rimborsi portandolo a 160.000.000 Euro senza ripartizione annuale
modifica riferita alla dimensione delle risorse disponibili; rilevante per la fase di effettuazione ma non per l'an e il quantum del diritto sostanziale.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26/09/2017 n.195405/2017
definisce modalità operative: applicazione riduzione 50%, erogazione a partire dalle istanze più remote e distribuzione proporzionale di eventuali residue somme
regola le modalità attuative dei limiti di spesa stabiliti dalla legge; attiene alla fase amministrativa di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.70, commi 7 e 10
disciplinano il giudizio di ottemperanza e i relativi limiti di censura in Cassazione
definiscono la disciplina processuale: il ricorso per cassazione contro la sentenza di ottemperanza è limitato a violazioni del procedimento, ma il giudice d'ottemperanza ha il potere-dovere di integrare e precisare il dictum per la sua esecuzione.
D.L. 31 dicembre 1996, n.669, art.14, comma 2 (ordine di pagamento in conto sospeso)
prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile dall'Amministrazione in presenza di provvedimenti esecutivi e in assenza di disponibilità finanziaria nel capitolo
strumento contabile che il giudice dell'ottemperanza o il commissario ad acta possono far valere per garantire l'esecuzione del giudicato anche in caso di temporanea carenza di fondi.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt.3, 24, 113
principi costituzionali richiamati: divieto di discriminazioni (art.3), diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art.24) e diritto ad avere provvedimenti giurisdizionali effettivamente eseguibili nei confronti della pubblica amministrazione (art.113); orientano l'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme finanziarie.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che limita le risorse e stabilisce riduzioni percentuali (es. DL 91/2017) riguarda la fase di effettuazione/att uazione del rimborso e non estingue automaticamente il diritto sostanziale accertato in sede di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati; se manca la capienza deve disporre le procedure pubblicistiche necessarie per garantire l'esecuzione del giudicato, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta e l'uso dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- L'Amministrazione può applicare meccanismi di riparto (riduzione 50%, erogazioni secondo ordine cronologico o proporzionale) nella fase amministrativa di pagamento, ma il contribuente conserva il diritto al soddisfacimento integrale del credito giudizialmente accertato e può esigere l'attivazione degli strumenti contabili per la sua esecuzione.
- La carenza di fondi non costituisce, di per sé, una giustificazione definitiva per non adempiere ad un titolo giudiziale; l'assenza temporanea di disponibilità deve essere gestita con gli strumenti contabili previsti per evitare l'annullamento del diritto (anche in conformità a criteri costituzionali e convenzionali).
- Se l'Amministrazione esegue comunque il pagamento integrale prima dell'udienza di cassazione, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso improcedibile o rigettarlo se il pagamento ha risolto la questione sostanziale; il pagamento successivo alla notifica del gravame non è, di per sé, acquiescenza idonea a precludere l'impugnazione.
- In contenziosi similari è opportuno che l'Amministrazione documenti in sede di ottemperanza la capienza o l'insufficienza delle risorse e le scelte gestionali effettuate; in assenza di tale documentazione il giudice può e deve supplire disponendo le misure esecutive necessarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2022Sentenza del 09/06/2022 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2022Sentenza del 09/06/2022 n. 443 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 9 giu 2022Sentenza del 09/06/2022 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 9 giu 2022Sentenza del 09/06/2022 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 9 giu 2022Sentenza del 09/06/2022 n. 2676 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 giu 2022Sentenza del 09/06/2022 n. 2678 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →