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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12693/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso il 31 marzo 2008. La società promissaria acquirente aveva inizialmente agito chiedendo l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; poi, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva modificato la domanda chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e il risarcimento dei danni. I venditori non si erano presentati alla prima convocazione davanti al notaio per la stipula del definitivo. La società sosteneva che tale condotta integrasse un inadempimento grave e che, comunque, essa si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto. Denunciava inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso sia l'operatività della clausola risolutiva espressa, sia la gravità dell'inadempimento, valorizzando anche i comportamenti successivi delle parti, inclusa una seconda convocazione davanti al notaio e successive diffide dei venditori. Con il ricorso per cassazione la società articolava tre motivi: violazione dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso che la clausola fosse stata validamente invocata e per non avere considerato la mancata comparizione alla prima convocazione; ulteriore violazione dell'art. 1456 c.c. per avere ritenuto che la tolleranza e la prosecuzione del rapporto escludessero la clausola; violazione degli artt. 1453, 1455, 2697 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c. per avere negato la gravità dell'inadempimento dei promittenti venditori, senza limitarsi ai fatti originari e senza considerare che i venditori non si erano presentati neppure alla seconda convocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dalla "doppia conforme" e, comunque, ha escluso che la Corte d'appello avesse omesso l'esame del fatto rilevante. Nel merito, ha affermato che la clausola risolutiva espressa non opera automaticamente: richiede una dichiarazione di volersene avvalere, che nel caso concreto non era stata tempestivamente resa. Ha inoltre ritenuto che la nuova convocazione davanti al notaio fosse incompatibile con la volontà di avvalersi della risoluzione di diritto, integrando una rinuncia all'effetto risolutivo già verificatosi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che la valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. richiede un apprezzamento complessivo e unitario del comportamento di entrambe le parti, comprensivo delle condotte successive, e che tale giudizio di merito era motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda originaria era diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo; la Corte ricorda il passaggio processuale dalla domanda di esecuzione in forma specifica a quella di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    È consentita la modifica della domanda da esecuzione specifica a risoluzione per inadempimento; la domanda di risoluzione è stata ritenuta ammissibile nei gradi di merito.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va valutata in modo complessivo e unitario, tenendo conto del comportamento di entrambe le parti e della durata del protrarsi dell'inadempimento; si tratta di un apprezzamento di merito.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa non opera automaticamente con il solo verificarsi dell'inadempimento, ma solo quando il contraente interessato dichiari di volersene avvalere; la successiva prosecuzione del rapporto o una nuova convocazione possono essere incompatibili con la volontà di farla valere.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È invocato come motivo di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state respinte perché miravano in sostanza a contestare valutazioni di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nel caso di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui fatti accertati conformemente nei due gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché la controversia dipende soprattutto dalla valutazione giuridica e fattuale delle condotte contrattuali.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati dalla ricorrente come canoni ermeneutici del contratto; la Corte non ravvisa un vizio di interpretazione rilevante in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso.

Massime di principio

  • La clausola risolutiva espressa non determina la risoluzione automatica del contratto: produce effetti solo quando la parte nel cui interesse è stata pattuita manifesti in modo chiaro, anche in giudizio, la volontà di avvalersene.
  • La tolleranza del creditore verso l'inadempimento non elimina di per sé la clausola risolutiva espressa, ma la successiva condotta che riveli interesse alla tardiva esecuzione o alla rinnovazione della stipula può integrare rinuncia all'effetto risolutivo.
  • Ai fini dell'art. 1455 c.c., la gravità dell'inadempimento deve essere valutata con apprezzamento globale e comparativo del comportamento di entrambe le parti, senza segmentare isolatamente i singoli episodi.
  • Il giudizio sulla gravità dell'inadempimento e sulla rilevanza delle condotte successive è, di regola, riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per i fatti già conformemente accertati nei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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