Ordinanza n. 55/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato in data 30.09.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano (P-MI/L/N/2020/110077 - MI4706919397), notificato in data 30.09.2025, con cui veniva decretato il rigetto dell'istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 34/2020 presentata dal sig. Maurizio Vincenzo Rigoldi in data 17.06.2020 in favore del Ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione e regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, per ritenuta non autenticità della documentazione attestante la presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del 30 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano ha respinto l'istanza di regolarizzazione presentata in suo favore, deducendo i vizi dell'atto nei limiti non ulteriormente specificati nel testo dell'ordinanza. La contestazione riguardava, in particolare, la documentazione prodotta il 11 aprile 2025 per dimostrare la presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020, ritenuta non autentica dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un primo sommario esame, il rigetto dell'istanza di emersione è apparso giustificato dalla non autenticità della documentazione prodotta per attestare la presenza dello straniero in Italia prima dell'8 marzo 2020. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui la produzione di documentazione falsa nel procedimento volto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro legittima l'Amministrazione a negare il titolo, senza necessità di una sentenza penale definitiva di condanna. L'autorità amministrativa può effettuare una valutazione autonoma della falsità documentale e tale valutazione, se fondata su elementi di riscontro idonei e condotta secondo criteri di ragionevolezza, non è sindacabile dal giudice amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione cui si riferiva l'istanza del ricorrente.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e del relativo esame da parte del TAR.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione o di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, la produzione di documentazione falsa da parte dello straniero può giustificare il rigetto dell'istanza.
- L'Amministrazione può accertare autonomamente, in sede procedimentale, la falsità della documentazione prodotta dallo straniero, senza che sia necessaria una sentenza penale definitiva di condanna.
- La valutazione amministrativa sulla non autenticità dei documenti è sottratta al sindacato del giudice amministrativo quando sia sorretta da idonei elementi di riscontro e condotta secondo criteri di ragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →