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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1828

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1828 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1828 stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato sulla base di dati giornalieri variabili e destinato a essere aggiornato con frequenza quotidiana. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine da specifici paesi terzi. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1828 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione materiale

L'allegato elenca i prodotti interessati tramite codice NC e le rispettive origini ammesse, con valori espressi in EUR/100 kg. Tra i prodotti figurano, a titolo esemplificativo, alcuni ortaggi e frutti freschi classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Contenuto dell'allegato

Per ciascun codice NC, l'allegato indica il valore forfettario all'importazione applicabile in funzione del paese terzo di origine, mediante codici paese come MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, AU, NZ, CN e il codice "ZZ" per le "altre origini". Tali valori costituiscono il parametro di riferimento per il calcolo del prezzo di entrata nell'ambito delle importazioni interessate.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che contiene i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e per origine (codici paese o "ZZ" per altre origini).

Base normativa e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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