Regolamento (UE) 2016/1814
Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche dell’additivo alimentare E 960 per adeguarle al progresso tecnico e alla valutazione scientifica EFSA, includendo il rebaudioside M tra i glicosidi dello steviolo autorizzati. Viene riscritta la voce dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, con modifiche alla definizione, all’elenco dei composti identificati, ai dati chimici e ai criteri di purezza. Il nuovo testo conferma che il prodotto finale deve contenere non meno del 95 % dell’insieme dei glicosidi dello steviolo indicati, in qualsiasi combinazione e rapporto. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica le specifiche tecniche dell'additivo alimentare E 960 (glicosidi dello steviolo) nel regolamento (UE) n. 231/2012, includendo il rebaudioside M e aggiornando definizione, identificazione e parametri di purezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e, in particolare, ai fabbricanti e utilizzatori dell’additivo alimentare glicosidi dello steviolo (E 960) nell’ambito della disciplina UE sugli additivi alimentari. Produce effetti su tutte le preparazioni di E 960 commercializzate o impiegate nell’Unione, aggiornando le specifiche tecniche contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma incide solo sulla voce relativa a E 960.
Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione - specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960)
Il regolamento interviene sulla disciplina tecnica dell’additivo alimentare E 960, aggiornando le specifiche contenute nel regolamento (UE) n. 231/2012. La modifica si fonda sulla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 e sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto l’estensione delle specifiche non problematica sotto il profilo della sicurezza alle condizioni indicate.
Contesto normativo e motivazione della modifica
Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce le specifiche degli additivi alimentari autorizzati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. La Commissione osserva che tali specifiche possono essere aggiornate tramite la procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, anche su domanda del richiedente. Nel caso di specie, una domanda di modifica delle specifiche per i glicosidi dello steviolo è stata presentata il 13 novembre 2013 e resa accessibile agli Stati membri secondo la procedura prevista.
Valutazione scientifica e ragioni tecniche
Secondo le premesse del regolamento, le specifiche vigenti contemplavano un contenuto minimo del 95 % riferito a dieci glicosidi dello steviolo e indicavano inoltre che le preparazioni o il prodotto finale fossero costituiti principalmente, per almeno il 75 %, da stevioside e/o rebaudioside A. Il richiedente ha chiesto di aggiungere il rebaudioside M tra i glicosidi ammessi e di eliminare il vincolo relativo alla prevalenza di stevioside e/o rebaudioside A, nonché di aggiornare le informazioni chimiche e descrittive.
L’EFSA, nel parere dell’8 dicembre 2015, ha concluso che estendere le specifiche per includere i rebaudiosidi D e M come alternative al rebaudioside A nei componenti prevalenti non desta preoccupazioni per la sicurezza. L’Autorità ha inoltre ritenuto che, purché il totale dei glicosidi dello steviolo convertiti in steviolo superi il 95 %, la composizione specifica dell’E 960 non ponga criticità di sicurezza e che resti applicabile la dose giornaliera ammissibile di 4 mg/kg di peso corporeo/giorno, espressa in equivalenti steviolici.
Modifica della voce E 960 nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012
La voce relativa a "E 960 Glicosidi dello steviolo" è sostituita integralmente. La nuova definizione descrive un processo produttivo in due fasi: estrazione acquosa delle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni e purificazione preliminare tramite cromatografia a scambio ionico, seguita da ricristallizzazione da metanolo o etanolo acquoso. Il prodotto finale deve contenere non meno del 95 % degli 11 glicosidi dello steviolo identificati, in qualsiasi combinazione e rapporto.
Il testo precisa che l’additivo può contenere residui di resine a scambio ionico usate nel processo produttivo e che possono formarsi piccole quantità di altri glicosidi steviolici non naturalmente presenti nella pianta. Vengono poi aggiornati i dati di identificazione, inclusi i nomi chimici, le formule molecolari, i fattori di conversione, i pesi molecolari e i numeri CAS di ciascun componente, con inserimento espresso del rebaudioside M.
Composizione, descrizione e criteri di purezza
Il tenore minimo è fissato a non meno del 95 % di steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, stevioside e rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M sulla sostanza secca, in qualsiasi combinazione e rapporto. La descrizione qualifica il prodotto come polvere bianco-giallina con potere dolcificante da 200 a 350 volte superiore a quello del saccarosio.
Per l’identificazione e la purezza, la voce aggiornata richiede:
- solubilità da solubile a debolmente solubile in acqua;
- pH tra 4,5 e 7,0 in soluzione 1:100;
- ceneri totali non superiori all’1 %;
- perdita all’essiccazione non superiore al 6 % (105 °C, 2 ore);
- metanolo non oltre 200 mg/kg;
- etanolo non oltre 5 000 mg/kg;
- arsenico e piombo non oltre 1 mg/kg ciascuno.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle specifiche dell’E 960
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato per sostituire integralmente la voce relativa a "E 960 Glicosidi dello steviolo". L’intervento recepisce la richiesta di modifica delle specifiche e la valutazione favorevole dell’EFSA, che non ha individuato preoccupazioni per la sicurezza a determinate condizioni di composizione.
Nuova definizione e processo di fabbricazione
La definizione descrive un processo in due fasi: estrazione acquosa delle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni e purificazione preliminare mediante cromatografia a scambio ionico, seguita da ricristallizzazione da metanolo o etanolo acquoso. Il prodotto finale deve contenere non meno del 95 % degli 11 glicosidi dello steviolo identificati, in qualsiasi combinazione e rapporto.
Elenco dei glicosidi e dati di identificazione
Vengono elencati gli 11 componenti: steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M. Sono aggiornate anche le denominazioni chimiche, le formule molecolari, i fattori di conversione, i pesi molecolari e i numeri CAS, includendo espressamente il rebaudioside M (CAS 1220616-44-3).
Tenore minimo e composizione del prodotto
Il tenore richiesto è fissato a non meno del 95 % di steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, stevioside e rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M sulla sostanza secca, in qualsiasi combinazione e rapporto. Viene quindi eliminata la precedente impostazione che privilegiava stevioside e/o rebaudioside A come componenti prevalenti.
Descrizione, identificazione e purezza
La descrizione indica una polvere bianco-giallina con potere dolcificante da 200 a 350 volte superiore a quello del saccarosio. Sono fissati i parametri di identificazione e purezza: solubilità da solubile a debolmente solubile in acqua, pH tra 4,5 e 7,0, ceneri totali non oltre l’1 %, perdita all’essiccazione non oltre il 6 % (105 °C, 2 ore), solventi residui entro 200 mg/kg per il metanolo e 5 000 mg/kg per l’etanolo, arsenico e piombo non oltre 1 mg/kg ciascuno.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1815
- Regolamento · 13 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1822
- Regolamento · 13 ott 2016Regolamento (UE) 2016/2376
- Regolamento · 12 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1808
- Regolamento · 12 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1809
- Regolamento · 12 ott 2016Regolamento (UE) 2016/1810
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →