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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1826

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione europea decide di non approvare la sostanza attiva triciclazolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione deriva dal fatto che la valutazione scientifica non ha consentito di dimostrare il rispetto dei criteri di approvazione, in particolare per incertezze su genotossicità, cancerogenicità, interferenza endocrina e rischio per le acque sotterranee. Il regolamento è immediatamente vincolante negli Stati membri e non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione.

Non approvazione della sostanza attiva triciclazolo ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva triciclazolo nell'ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Riguarda, in particolare, la valutazione della sostanza ai fini del suo possibile impiego in uno o più prodotti fitosanitari rappresentativi e incide su tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Non disciplina l'uso della sostanza in altri settori, né preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione della sostanza attiva triciclazolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione dispone la non approvazione del triciclazolo quale sostanza attiva ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La decisione si colloca all'esito della procedura scientifica e regolatoria di valutazione della sostanza, avviata su domanda del richiedente e conclusa con osservazioni dell'EFSA che non hanno consentito di superare le criticità emerse.

Procedura di valutazione e base normativa

La domanda di approvazione è stata presentata il 21 dicembre 2012 da Dow AgroSciences all'Italia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In seguito, lo Stato membro relatore ha comunicato l'ammissibilità della domanda il 4 febbraio 2013, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. La valutazione degli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente, effettuata ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, ha condotto alla trasmissione di un progetto di rapporto di valutazione il 7 gennaio 2014. Successivamente, l'EFSA ha esaminato il progetto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e ha richiesto informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Criticità scientifiche decisive

Le conclusioni dell'EFSA, trasmesse il 18 febbraio 2015, hanno evidenziato che la valutazione del potenziale genotossico e cancerogeno del triciclazolo non era conclusiva. Per tale ragione non è stato possibile stabilire i valori di riferimento necessari per la valutazione del rischio per la salute umana: ADI, ARfD e AOEL. Di conseguenza non è stata possibile una valutazione completa del rischio per operatori, lavoratori, astanti, residenti e consumatori. L'Autorità ha inoltre rilevato che il materiale utilizzato negli studi di tossicità non era rappresentativo delle specifiche tecniche proposte e delle relative impurezze; restavano inoltre aperti il profilo di possibile interferenza endocrina e il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti dalla rilevanza tossicologica non nota.

Esito finale della procedura

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'EFSA e sul progetto di relazione di esame, ma tali osservazioni non sono state ritenute idonee a superare le perplessità emerse. Non essendo stato dimostrato che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente triciclazolo, fossero soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha concluso per la non approvazione della sostanza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

Effetti giuridici e possibilità future

Il regolamento stabilisce che il triciclazolo non è approvato. La misura non impedisce tuttavia la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, lasciando aperta la possibilità di una futura rivalutazione sulla base di un dossier diverso o integrato.

Entrata in vigore

L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una decisione vincolante, immediatamente rilevante per gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari nell'Unione.

Disposizioni principali

Esito della procedura di valutazione

A seguito della domanda presentata da Dow AgroSciences all'Italia il 21 dicembre 2012 e dell'iter di valutazione svolto ai sensi degli articoli 7, 9, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione prende atto delle conclusioni dell'EFSA del 18 febbraio 2015 e delle osservazioni del richiedente. La sostanza attiva triciclazolo non viene approvata perché non è stato dimostrato il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Motivi della non approvazione

La valutazione del rischio è risultata non conclusiva quanto al potenziale genotossico e cancerogeno della sostanza, impedendo la definizione dei valori di riferimento ADI, ARfD e AOEL. Di conseguenza non è stato possibile completare la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, astanti, residenti e consumatori. È stato inoltre rilevato che il materiale di prova negli studi di tossicità non era rappresentativo delle specifiche tecniche proposte e delle relative impurezze; restavano infine non chiariti la potenziale azione di interferente endocrino e il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti di rilevanza tossicologica ignota.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al triciclazolo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute pubblicatutela dell'ambiente

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