Regolamento (UE) 2016/2377
Regolamento delegato (UE) 2016/2377 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il piano in materia di rigetti già previsto per alcune pesche pelagiche nelle acque sudoccidentali, inserendo una specifica deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello. La modifica consente, entro percentuali limitate dei contingenti di Spagna e Portogallo, la cattura di esemplari sotto la soglia ordinaria di 12 cm. La misura è giustificata dalla raccomandazione comune degli Stati membri interessati e dal parere scientifico dello CSTEP, che ne ha valutato il rischio come limitato, pur richiamando la necessità di controlli adeguati.
Modifica il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali, introducendo una deroga sulla taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.).
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, con effetti specifici per le catture di sugarello (Trachurus spp.) nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX. La deroga riguarda i contingenti rispettivi di Spagna e Portogallo e, entro il limite previsto, la pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta "xávega" nella divisione CIEM IXa per una quota del Portogallo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2017.
Modifica del piano in materia di rigetti per la pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, che aveva istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali. La finalità generale resta quella, coerente con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, di favorire la progressiva eliminazione dei rigetti mediante l'obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
Contesto e base normativa
La Commissione esercita il potere di adottare piani in materia di rigetti previsto dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e previa consultazione dei consigli consultivi competenti. Il regolamento precisa anche che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera e), un piano in materia di rigetti può includere la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.
Raccomandazione comune degli Stati membri interessati
Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali, hanno presentato il 30 maggio 2016 una raccomandazione comune. In tale documento hanno proposto, in deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, di fissare per il sugarello (Trachurus spp.) nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 12 cm, limitatamente al 5 % dei rispettivi contingenti di Spagna e Portogallo. Hanno inoltre proposto che, entro tale 5 %, nella pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta "xávega" praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente portoghese possa essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.
Valutazione scientifica
La misura è stata esaminata dagli organismi scientifici competenti e dallo CSTEP. Secondo il comitato, la deroga proposta comporta un rischio limitato di alterare il modello tradizionale di sfruttamento e, considerati i bassi tassi di sfruttamento, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati. Il parere richiama però la necessità di un controllo efficace, poiché la gestione di catture con limiti di taglia differenti può risultare complessa e un controllo insufficiente potrebbe aumentare la mortalità.
Modifica introdotta dal regolamento
L'articolo 1 inserisce nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 un nuovo paragrafo che consente la deroga alla disciplina generale dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98. La deroga riguarda esclusivamente il sugarello catturato nelle aree indicate e opera entro limiti quantitativi precisi:
- 12 cm di taglia minima di riferimento per la conservazione;
- applicazione al 5 % dei contingenti rispettivi di Spagna e Portogallo;
- per la pesca artigianale "xávega" nella divisione CIEM IXa, entro tale limite, possibilità per l'1 % del contingente portoghese di catture sotto i 12 cm.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2017. È inoltre qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento della deroga sulla taglia minima del sugarello
All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 viene aggiunto un paragrafo che deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98. Per il sugarello (Trachurus spp.) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, la taglia minima di riferimento per la conservazione è fissata a 12 cm per il 5 % dei rispettivi contingenti della Spagna e del Portogallo. Entro tale limite, nella pesca artigianale con sciabiche da spiaggia "xávega" praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con taglia inferiore a 12 cm.
Base giuridica e motivazione della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La modifica recepisce una raccomandazione comune presentata il 30 maggio 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, dopo consultazione dei consigli consultivi competenti, ed è considerata conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento sulla politica comune della pesca.
Valutazione scientifica e controlli
Lo CSTEP ha ritenuto che la riduzione della taglia minima, secondo la raccomandazione comune, comporti un rischio limitato di alterazione del modello di sfruttamento tradizionale e non sembri compromettere le dinamiche degli stock, dato il basso livello di sfruttamento. Tuttavia, ha avvertito che il controllo delle catture con taglie differenti può essere problematico e che il mancato rispetto dei limiti percentuali può aumentare la mortalità; per questo è necessario che gli Stati membri interessati adottino misure di controllo adeguate.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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