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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1831

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1831 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32016R1831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei beni e delle tecnologie sensibili vietati o limitati nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro la Corea del Nord. In particolare, sostituisce integralmente l’allegato I octies del regolamento (CE) n. 329/2007, allineandolo alle misure adottate dal Consiglio di sicurezza ONU e agli atti dell’Unione conseguenti. L’intervento ha natura essenzialmente tecnica ma incide in modo rilevante sugli obblighi di compliance degli operatori commerciali. Il nuovo elenco dettaglia numerose categorie merceologiche e riferimenti di nomenclatura combinata.

Modifica dell'allegato I octies del regolamento (CE) n. 329/2007 inserendo e sostituendo l'elenco dei beni e delle tecnologie sensibili soggetti a restrizioni nei confronti della Corea del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, esportatori, importatori, intermediari e a chiunque trasferisca, acquisti o fornisca assistenza tecnica relativa ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I octies del regolamento (CE) n. 329/2007, nell’ambito delle misure restrittive contro la Repubblica democratica popolare di Corea. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’UE, essendo direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ambito materiale riguarda beni sensibili connessi alle armi di distruzione di massa, inclusi beni utilizzabili nel settore nucleare/missilistico e per armi chimiche/biologiche. Non introduce un regime autonomo di esclusione, ma aggiorna l’elenco settoriale già esistente; la disciplina resta collegata agli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CE) n. 329/2007.

Modifica dell’allegato I octies del regolamento (CE) n. 329/2007 relativo alle misure restrittive contro la Corea del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1831 aggiorna il corpus delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, intervenendo sul regolamento (CE) n. 329/2007. L’obiettivo è adeguare l’elenco dei beni e delle tecnologie sensibili alle misure adottate in sede ONU, in particolare alla risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza, e ai successivi atti dell’Unione che ne hanno dato attuazione.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 329/2007 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio. Dopo l’adozione della risoluzione UNSCR 2270 (2016), il comitato sanzioni istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006) ha pubblicato un elenco di beni supplementari soggetti a divieti di trasferimento, acquisto e assistenza tecnica. L’atto della Commissione si limita quindi ad adeguare tecnicamente l’allegato I octies del regolamento base, inserendo i beni sensibili e i relativi codici di classificazione doganale.

Modifica dell’allegato I octies

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I octies del regolamento (CE) n. 329/2007, che viene sostituito dal nuovo allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato è strutturato come elenco di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati come beni sensibili ai sensi del paragrafo 25 della risoluzione 2270 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Beni e tecnologie utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

La prima parte dell’allegato riguarda prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie utilizzabili nel settore nucleare o missilistico. Tra le principali categorie figurano:

  • magneti anulari con caratteristiche dimensionali e materiali specifici;
  • acciaio Maraging con determinati livelli di resistenza e in forma di barre o tubi di diametro esterno pari o superiore a 75 mm;
  • materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili;
  • variatori di frequenza, inclusi software appositamente progettati, con specifiche funzionali di potenza e gamma di frequenza;
  • leghe di alluminio ad alta resistenza in barre o tubi;
  • materiali fibrosi o filamentosi e materiali preimpregnati a base di carbonio, aramidici o vetro, con specifici requisiti di modulo e carico di rottura;
  • macchine per l’avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature;
  • macchine per fluotornitura;
  • apparecchiature per saldatrici laser;
  • macchine utensili CNC a 4 e 5 assi;
  • apparecchiature per il taglio al plasma;
  • idruri metallici, come l’idruro di zirconio. Per ciascuna voce l’allegato associa uno o più codici della nomenclatura combinata, spesso preceduti da "ex", per delimitare con precisione l’ambito oggettivo della restrizione.

Prodotti utilizzabili per armi chimiche e biologiche

La seconda parte dell’allegato include beni rilevanti ai fini chimici e biologici. In particolare:

  • prodotti chimici supplementari utilizzabili per la produzione di agenti di guerra chimica, tra cui sodio metallico, triossido di zolfo, cloruro di alluminio, bromuri, diclorometano, bromopropano, ossido di isopropile, varie ammine e piridina;
  • contenitori e apparecchiature di processo, quali contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi, colonne di distillazione e torri di assorbimento, secondo i parametri di prestazione richiamati da documenti tecnici ONU;
  • pompe dotate di tenuta singola e componenti con superfici a contatto con sostanze chimiche costruite con materiali particolarmente resistenti o specialistici, come nichel, leghe di nichel e cromo, fluoropolimeri, vetro, grafite, tantalio, titanio, zirconio, ceramiche, ferrosilicio e niobio;
  • celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA, potenzialmente utilizzabili per contenimento biologico P3/P4. Anche in questa parte l’allegato abbina alle categorie i relativi codici NC.

Riferimenti tecnici e coordinamento con il diritto doganale

Il regolamento utilizza la nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87 per individuare i beni soggetti a restrizione. In alcuni casi rinvia a elenchi e documenti tecnici internazionali specifici, come INFCIRC/254/Rev.9/Part2, S/2014/253 e S/2006/853, per la descrizione dettagliata di singole apparecchiature o impianti. Questo approccio consente una delimitazione tecnica puntuale delle merci interessate, utile per l’operatività doganale e per i controlli di export compliance.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per imprese esportatrici, spedizionieri, intermediari e consulenti, l’effetto principale è l’ampliamento e l’aggiornamento della lista di beni soggetti a controllo nel quadro delle sanzioni UE verso la Corea del Nord. In concreto, prima di qualsiasi operazione commerciale occorre verificare la corrispondenza tra la merce, le caratteristiche tecniche e i codici NC indicati nell’allegato I octies, nonché la compatibilità con i divieti e le autorizzazioni eventualmente previste dal regolamento base.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I octies

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I octies del regolamento (CE) n. 329/2007 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato I octies è sostituito integralmente con un nuovo elenco di beni e tecnologie collegati alle armi di distruzione di massa e qualificati come beni sensibili ai sensi del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza ONU.

Ambito dei beni sensibili nel settore nucleare e missilistico

Il nuovo allegato elenca prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili, tra cui magneti anulari, acciaio Maraging, materiali magnetici di lega, variatori di frequenza, leghe di alluminio ad alta resistenza, materiali fibrosi o filamentosi e preimpregnati, macchine per l’avvolgimento di filamenti, macchine per fluotornitura, apparecchiature per saldatrici laser, macchine utensili CNC a 4 e 5 assi, apparecchiature per il taglio al plasma e idruri metallici come l’idruro di zirconio, con i relativi codici NC/ex NC.

Ambito dei beni sensibili per armi chimiche e biologiche

Il nuovo allegato include prodotti chimici supplementari impiegabili nella produzione di agenti di guerra chimica, oltre a specifiche apparecchiature di processo e di contenimento: contenitori e reattori conformi a determinati parametri di prestazione, pompe e componenti con specifici materiali a contatto con sostanze chimiche, nonché celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA utilizzabili per contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

Rinvii tecnici e classificazione doganale

Per molte voci l’allegato indica i codici della nomenclatura combinata (NC) o codici ex NC, rinviando al regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune. Sono richiamati anche documenti tecnici e liste internazionali specifiche (ad esempio INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253, nonché S/2006/853 e S/2006/853/corr.1) per l’individuazione di alcune apparecchiature.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionalecontrolli all’esportazionenon proliferazione

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