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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1842

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un sistema di certificazione elettronica dei certificati di ispezione per le importazioni di prodotti biologici tramite TRACES e ridefinisce i controlli, le responsabilità e le procedure connesse all'immissione in libera pratica. Aggiorna inoltre gli elenchi e le condizioni di riconoscimento di paesi terzi e organismi di controllo, correggendo alcune classificazioni di prodotto e rafforzando lo scambio di informazioni tra autorità. Parallelamente, modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per chiarire le nozioni di conservazione e trasformazione e per assoggettare anche tali attività a procedure e misure precauzionali specifiche. Sono previste disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo sistema elettronico e una serie di aggiornamenti dei modelli dei certificati e degli estratti.

Modifica le norme UE sull'importazione di prodotti biologici da paesi terzi e sulla gestione, conservazione, trasformazione e trasmissione elettronica delle informazioni tramite TRACES.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, importatori, primi destinatari, organismi e autorità di controllo, autorità competenti degli Stati membri e della Commissione nell'ambito della produzione biologica e dell'importazione nell'Unione di prodotti biologici da paesi terzi. Riguarda in particolare il regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1235/2008 e le regole di produzione, conservazione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio e controlli di cui al regolamento (CE) n. 889/2008. Sono previste esclusioni e limitazioni specifiche per talune categorie di prodotti, per i prodotti in conversione e per i paesi terzi o i prodotti non coperti dal riconoscimento; talune disposizioni transitorie consentono temporaneamente l'uso di certificati cartacei. L'applicazione generale decorre dal 19 aprile 2017, con alcune eccezioni temporali puntuali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842: certificati elettronici per l'importazione di prodotti biologici e aggiornamento delle regole di controllo

Il regolamento interviene sul regime UE di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1235/2008, e sulle norme applicative del regolamento (CE) n. 889/2008. La finalità dichiarata è uniformare i controlli, introdurre il certificato di ispezione elettronico tramite TRACES e chiarire il trattamento di prodotti conservati o trasformati, in un'ottica di certezza del diritto, integrità della filiera e armonizzazione tra Stati membri.

Ambito e finalità dell'intervento

Il regolamento nasce dall'esigenza di superare prassi divergenti tra Stati membri e tra organismi/autorità di controllo riguardo a:

  • verifica delle partite prima dell'immissione in libera pratica;
  • classificazione dei prodotti nelle categorie di importazione;
  • rilascio e vidimazione dei certificati di ispezione;
  • scambio di informazioni su irregolarità e infrazioni;
  • passaggio dal cartaceo all'elettronico nel sistema TRACES. Viene inoltre chiarito il rapporto tra i due regimi di importazione previsti dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007: riconoscimento di equivalenza del paese terzo e riconoscimento di specifici organismi o autorità di controllo.

Modifiche principali al regolamento (CE) n. 1235/2008

Definizioni e controllo delle partite

L'articolo 2 è modificato per definire in modo puntuale:

  • la "verifica della partita", che deve avvenire mediante controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, se necessario, controlli fisici;
  • l'"autorità competente dello Stato membro interessato", identificata nelle autorità doganali, alimentari o altre autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007;
  • i prodotti dell'acquacoltura;
  • il significato di "non trasformato" e "trasformato", rinviando al regolamento (CE) n. 852/2004, con precisazione che imballaggio ed etichettatura sono irrilevanti ai fini della qualificazione;
  • il "punto di entrata", inteso come punto di immissione in libera pratica.

Domande di riconoscimento e informazioni dei paesi terzi

La Commissione esamina le domande di riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo. Per il primo elenco, sono considerate solo le domande complete ricevute entro il 31 ottobre 2017. I paesi terzi già iscritti nell'elenco devono comunicare senza indugio le modifiche alle misure vigenti e al sistema di controllo, incluse le variazioni dei dati di contatto, tramite il sistema informatico previsto dal regolamento (CE) n. 889/2008.

Riconoscimento per singoli prodotti

L'articolo 10, paragrafo 3, è riformulato per consentire l'inserimento nell'elenco anche di prodotti originari di un paese terzo riconosciuto ma non coperti dal riconoscimento già concesso a quel paese. In pratica, il riconoscimento può operare a livello di prodotto quando il paese terzo è riconosciuto solo parzialmente.

Certificato di ispezione elettronico e TRACES

Struttura del certificato e condizioni per l'immissione in libera pratica

L'articolo 13 viene completamente riscritto. L'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata a tre condizioni cumulative:

  • presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato;
  • verifica della partita e vidimazione del certificato;
  • indicazione del numero del certificato nella dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Il certificato viene rilasciato, vidimato e compilato tramite TRACES secondo il modello dell'allegato V. L'originale può essere:

  • un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico;
  • oppure un certificato firmato in TRACES con firma elettronica avanzata, o firma equivalente.

L'autorità competente dello Stato membro effettua la verifica e la vidimazione nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica; gli Stati membri devono designare i punti di entrata e comunicarli alla Commissione.

Soggetti legittimati al rilascio

Il certificato deve essere rilasciato dall'autorità o organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto. Se l'ultima operazione ai fini della preparazione è svolta da un soggetto diverso, il rilascio spetta all'autorità o organismo che ha verificato tale ultima operazione. Il certificato è accettabile solo se rilasciato da soggetti riconosciuti per quel prodotto e per quel paese, secondo gli allegati III o IV.

Controlli prima del rilascio

L'autorità o organismo che emette il certificato può firmarlo solo dopo:

  • controllo documentale di tutti i documenti pertinenti, compresi piano di produzione, documenti di trasporto e commerciali;
  • eventuale controllo fisico della partita, in base alla valutazione del rischio.

Per i prodotti trasformati sono previste verifiche rafforzate sugli ingredienti biologici:

  • per i soggetti dell'allegato III, tutti gli ingredienti devono risultare controllati e certificati secondo le condizioni di riconoscimento del paese terzo;
  • per i soggetti dell'allegato IV, gli ingredienti devono essere controllati e certificati da organismi/autorità riconosciuti oppure prodotti e certificati nell'Unione.

Se l'ultima operazione di preparazione è svolta da un operatore diverso dal produttore/trasformatore, l'organismo o autorità dell'allegato IV deve verificare anche la certificazione della produzione o trasformazione da parte di un organismo riconosciuto per il prodotto e il paese interessati.

Gestione elettronica, accessi e integrità dei dati

La Commissione è responsabile della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES per:

  • autorità competenti dell'Unione;
  • autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti;
  • autorità e organismi di controllo degli allegati III e IV.

Prima di concedere l'accesso, la Commissione verifica l'identità dei soggetti interessati. Gli Stati membri, dal canto loro, designano un'autorità unica incaricata di coordinare i rapporti con la Commissione per l'accesso degli operatori e degli organismi dell'Unione. TRACES deve garantire autenticità, integrità, leggibilità nel tempo, tracciabilità, sicurezza fisica e informatica e affidabilità nella migrazione dei dati.

Disposizioni transitorie e casi eccezionali

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali che impediscano il funzionamento del sistema elettronico, i certificati e gli estratti possono essere rilasciati e vidimati senza TRACES, usando i modelli cartacei. In tale ipotesi:

  • il certificato è compilato a macchina o in stampatello e in lingua ufficiale UE;
  • ogni modifica non certificata lo invalida;
  • l'autorità/emittente attribuisce un numero di serie e conserva un registro cronologico;
  • entro 10 giorni dal ripristino del sistema, i dati devono essere inseriti in TRACES.

È inoltre prevista una disciplina transitoria fino al 19 ottobre 2017 per l'uso di certificati e estratti non rilasciati in TRACES.

Regimi doganali speciali, lotti e irregolarità

Per le partite destinate a deposito doganale o perfezionamento attivo, la verifica deve avvenire prima della prima preparazione; le uniche preparazioni ammesse sono confezionamento/riconfezionamento ed etichettatura relativa al metodo biologico. Dopo tali operazioni, e prima dell'immissione in libera pratica, si applicano nuovamente le regole dell'articolo 13.

Se una partita è suddivisa in più lotti, per ciascun lotto l'importatore presenta tramite TRACES un estratto del certificato di ispezione, che viene vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

In caso di infrazioni o irregolarità che comportino il rifiuto della vidimazione e dell'immissione in libera pratica, l'autorità competente notifica senza indugio Commissione e altri Stati membri tramite TRACES. Gli Stati membri devono garantire un coordinamento efficiente per lo scambio tempestivo di informazioni, anche quando partite etichettate come biologiche non sono state dichiarate come importazioni ai sensi della normativa biologica. L'importatore, il primo destinatario o l'organismo/autorità di controllo trasmettono a loro volta le informazioni sulle irregolarità tramite il sistema informatico previsto dal regolamento (CE) n. 889/2008.

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento modifica gli allegati III, IV, V e VI. Tra gli aggiornamenti più rilevanti:

  • esclusione, per tutti i paesi elencati, dei prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione dai riconoscimenti relativi alle categorie B e D;
  • soppressione di alcune limitazioni per specifici paesi, tra cui Argentina, Australia, Costa Rica, Israele, Giappone, Svizzera, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea;
  • modifica della categoria C in "Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati";
  • aggiornamento dei modelli del certificato di ispezione e dell'estratto, con nuove indicazioni su produttore, paese di origine, paese di esportazione, importatore, primo destinatario, dati doganali e dichiarazioni di controllo.

Modifiche al regolamento (CE) n. 889/2008: conservazione e trasformazione

Nuove definizioni

Vengono introdotte le nozioni di:

  • "conservazione", intesa come qualsiasi azione diversa da coltivazione e raccolta, non qualificabile come trasformazione, con esclusione di imballaggio ed etichettatura;
  • "trasformazione", intesa come qualsiasi azione rilevante ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, compreso l'uso di sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, con esclusione di imballaggio ed etichettatura.

Articolo 26 riscritto

Le imprese che conservano prodotti biologici o producono mangimi/alimenti trasformati devono predisporre e aggiornare procedure basate sull'identificazione delle fasi critiche. Devono inoltre:

  • adottare misure precauzionali contro la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati;
  • applicare e registrare pulizie adeguate;
  • impedire che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici.

Se nella stessa unità sono presenti anche prodotti non biologici, occorre:

  • operare in cicli completi senza interruzioni e separare fisicamente o temporalmente le attività;
  • separare fisicamente o temporalmente il magazzinaggio;
  • informare l'autorità o l'organismo di controllo e tenere registri aggiornati;
  • garantire identificazione dei lotti ed evitare mescolanze o scambi;
  • eseguire le operazioni sui biologici solo dopo pulizia adeguata degli impianti.

Additivi, ausiliari di fabbricazione e procedimenti di trasformazione, come l'affumicatura, devono rispettare la buona pratica di fabbricazione.

Trasmissione delle informazioni e notifiche agli Stati membri

L'importatore deve trasmettere tramite TRACES le informazioni previste dall'articolo 84 del regolamento (CE) n. 889/2008. Inoltre, entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri devono notificare alla Commissione, tramite il sistema informatico, i dati delle autorità competenti e degli organismi/autorità di controllo, includendo indirizzo e-mail e sito internet.

Decorrenza e regime temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 19 aprile 2017. Fanno eccezione:

  • l'articolo 1, punto 2, applicabile dalla data di entrata in vigore;
  • l'articolo 1, punto 15, applicabile dal 7 maggio 2017.

È dunque previsto un passaggio graduale verso il sistema elettronico, con una fase transitoria in cui continuano a essere ammessi certificati cartacei.

Disposizioni principali

Definizioni e controlli sulla partita

Nel regolamento (CE) n. 1235/2008 vengono ridefiniti la "verifica della partita" e l'"autorità competente dello Stato membro interessato". La verifica comprende controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, in base alla valutazione del rischio, controlli fisici prima dell'immissione in libera pratica. Vengono inoltre introdotte le definizioni di prodotti dell'acquacoltura, "non trasformato", "trasformato" e "punto di entrata".

Domande di riconoscimento e informazioni dei paesi terzi

La Commissione valuta le domande di riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo; per il primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2017. I paesi terzi riconosciuti devono comunicare senza indugio le modifiche alle misure vigenti e al sistema di controllo, incluse le variazioni relative ai dati di contatto, tramite il sistema informatico previsto dal regolamento (CE) n. 889/2008.

Riconoscimento di organismi/autorità di controllo e deroga per prodotti non coperti

La deroga all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è riformulata: possono essere inseriti nell'elenco anche prodotti originari di un paese terzo riconosciuto ma non coperti dal riconoscimento concesso a tale paese. Ciò consente il riconoscimento per singoli prodotti, evitando ostacoli alle importazioni.

Certificato di ispezione elettronico in TRACES

L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione, alla verifica della partita e alla vidimazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, nonché all'indicazione del numero del certificato nella dichiarazione doganale. Il certificato è emesso in TRACES, con possibilità di versione stampata e firmata a mano o di firma elettronica avanzata/equivalente. Il primo destinatario compila la casella 21 al ricevimento della partita.

Regole per il rilascio del certificato e controlli pre-rilascio

Il certificato può essere rilasciato dall'autorità o organismo di controllo del produttore/trasformatore, oppure, se l'ultima operazione ai fini della preparazione è svolta da un operatore diverso, dall'autorità o organismo che ha verificato tale ultima operazione. Il rilascio è consentito solo dopo controllo documentale e, se opportuno, controllo fisico; per i prodotti trasformati sono previste verifiche aggiuntive sulla certificazione degli ingredienti biologici. Per gli organismi dell'allegato IV valgono regole specifiche per i prodotti e i paesi per cui sono riconosciuti.

TRACES, accessi e integrità dei dati

La Commissione gestisce i diritti di accesso a TRACES per autorità competenti di paesi terzi riconosciuti e per gli organismi/autorità di controllo degli allegati III e IV; gli Stati membri designano un'autorità unica di coordinamento per gli accessi degli operatori e degli organismi dell'Unione. TRACES deve garantire autenticità, integrità, leggibilità nel tempo, tracciabilità delle operazioni, protezione fisica e informatica, controllo degli accessi e conservazione affidabile dei dati e dei metadati.

Forza maggiore e uso temporaneo di certificati non elettronici

In caso di malfunzionamento del sistema o altre circostanze eccezionali, i certificati e gli estratti possono essere rilasciati e vidimati senza TRACES, secondo i modelli cartacei e con successiva registrazione dei dati entro 10 giorni dal ripristino. Fino al 19 ottobre 2017 restano ammessi certificati e estratti non rilasciati in TRACES.

Regimi doganali speciali e lotti suddivisi

Per le partite immesse in deposito doganale o perfezionamento attivo, la verifica deve avvenire prima della prima preparazione; le operazioni consentite sono solo confezionamento/riconfezionamento ed etichettatura relativa al metodo biologico. In caso di suddivisione della partita, per ciascun lotto l'importatore presenta in TRACES un estratto del certificato, che viene vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Irregolarità, infrazioni e scambio di informazioni

Se la verifica della partita evidenzia infrazioni o irregolarità che impediscono la vidimazione e l'immissione in libera pratica, l'autorità competente notifica senza indugio Commissione e altri Stati membri tramite TRACES. Gli Stati membri devono garantire un coordinamento efficace per lo scambio tempestivo di informazioni sulle partite etichettate come biologiche ma non dichiarate per l'importazione conforme. Importatore, primo destinatario e organismi/autorità di controllo trasmettono a loro volta le informazioni sulle infrazioni o irregolarità tramite il sistema informatico previsto dal regolamento (CE) n. 889/2008.

Aggiornamento allegati e modelli di certificato

Sono aggiornati gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, inclusa la categoria C che diventa "Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati". Vengono sostituiti i modelli del certificato di ispezione e dell'estratto (allegati V e VI), con nuove caselle che indicano produttore/preparatore, paese di origine, paese di esportazione, primo destinatario, dati doganali e dichiarazioni di controllo.

Modifiche al regolamento (CE) n. 889/2008 su conservazione e trasformazione

Vengono introdotte le definizioni di "conservazione" e "trasformazione" e riorganizzato il titolo II per includere espressamente conservazione, trasformazione, imballaggio, trasporto e magazzinaggio. L'articolo 26 è riscritto: gli operatori che conservano prodotti o producono mangimi/alimenti trasformati devono adottare procedure, misure precauzionali contro contaminazioni e mescolanze, pulizie adeguate, separazione fisica o temporale dei prodotti non biologici, registri aggiornati e misure di identificazione dei lotti. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e i procedimenti di trasformazione devono rispettare le buone prassi di fabbricazione.

Trasmissione informazioni e notifiche nazionali

L'importatore trasmette tramite TRACES le informazioni previste dall'articolo 84 del regolamento (CE) n. 889/2008. Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, mediante il sistema informatico, i dati delle autorità competenti e degli organismi/autorità di controllo, comprensivi di indirizzo e-mail e sito internet.

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