Risoluzione n. 18 del 14/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che basilico, rosmarino, salvia e origano, anche se surgelati e, per il basilico, con una piccola aggiunta di olio antiagglomerante, rientrano nella voce doganale 12.11 e beneficiano dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis, del d.P.R. n. 633/1972.
Aliquota IVA 5% per basilico, rosmarino, salvia e origano, anche surgelati
Aliquota IVA per basilico, rosmarino, salvia e origano
La risoluzione n. 18/E del 14 febbraio 2017 affronta l’applicabilità dell’aliquota IVA del 5 per cento a determinati prodotti a base di basilico, rosmarino, salvia e origano, con specifico riferimento ai prodotti surgelati e al basilico con aggiunta di olio. Il documento mira a verificare se tali beni rientrino nell’ambito del n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Quesito esaminato
È stato richiesto un chiarimento sull’estensione dell’aliquota agevolata del 5 per cento, prevista per:
- basilico, rosmarino e salvia freschi;
- origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione;
- piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Il quesito verteva in particolare sull’applicabilità del beneficio anche a:
- basilico, rosmarino e salvia surgelati;
- basilico oliato surgelato;
- origano a rametti o sgranato.
Classificazione doganale dei prodotti
Per la corretta qualificazione doganale è stato acquisito il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, come previsto dalla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010. L’Agenzia delle Dogane ha ricondotto basilico, rosmarino, salvia e origano freschi o surgelati al Capitolo 12 della Tariffa doganale, e precisamente alla voce 12.11, relativa a:
- piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati.
Più in dettaglio, sono state indicate le seguenti sottovoci:
- 1211908620 per il basilico, fresco o refrigerato;
- 1211908690 per rosmarino, salvia e origano.
La classificazione è stata confermata anche alla luce delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, che includono espressamente basilico, origano, salvia e rosmarino tra le piante comprese nella voce 12.11.
Effetto della surgelazione e dell’aggiunta di olio
L’Agenzia delle Dogane ha precisato che la surgelazione non modifica la classificazione dei prodotti, in quanto il procedimento tecnologico non altera le loro caratteristiche.
Ha inoltre chiarito che anche il basilico surgelato con aggiunta di olio continua a rientrare nella medesima voce, poiché l’olio di semi di girasole aggiunto in piccola quantità, fino a un massimo del 3 per cento, non svolge funzione di condimento, ma serve come antiagglomerante e per mantenere disgregate le foglie, preservandone nel tempo sapore e colore.
Origano a rametti o sgranato
Con riferimento all’origano a rametti o sgranato, viene richiamato il contenuto delle NESA della voce 12.11, che comprende l’origano (Origanum vulgare) sia in rami sia in steli o foglie. Pertanto, anche tale prodotto è ricompreso nella classificazione doganale indicata.
Coordinamento con la normativa IVA
Il documento collega la voce doganale attuale 12.11 alla voce ex 12.07 richiamata dal n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, del d.P.R. n. 633/1972. Tale richiamo va oggi inteso come riferito alla voce 12.11 della Nomenclatura Combinata.
Viene inoltre evidenziato che, secondo le considerazioni generali del Capitolo 7 delle NESA, basilico, rosmarino, salvia e altre piante simili, pur essendo talvolta usate in cucina, sono escluse dal Capitolo 7 e rientrano invece nella voce 12.11.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce della classificazione doganale e delle indicazioni interpretative richiamate, la risoluzione conclude che alle cessioni di:
- basilico, rosmarino e salvia surgelati;
- basilico oliato surgelato;
- origano a rametti o sgranato, si applica l’aliquota IVA del 5 per cento prevista dal n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Vigilanza applicativa
Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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