Sentenza n. 1278/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Espulsione dal corso di formazione per allievi agenti e cessazione dal servizio, nonché sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi e deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’espulsione dal corso e la cessazione dal servizio disposte il 31 gennaio 2025, nonché la sospensione disciplinare di due mesi disposta il 6 febbraio 2025 e la deliberazione disciplinare presupposta del 21 gennaio 2025. Gli atti traevano origine da un episodio avvenuto fuori servizio nella notte tra una data del 2024 non specificata nel testo: l’agente, in stato di grave alterazione probabilmente dovuta ad abuso di alcol, aveva riferito di una rapina poi non riscontrata, rivolto minacce e frasi offensive agli operatori intervenuti e, al rientro in servizio, redatto un’annotazione che non menzionava la rapina. Primo, ha dedotto la sproporzione e l’insufficiente motivazione dell’espulsione, lamentando che non fosse stata valutata la possibilità di ripetere il periodo di applicazione pratica ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 335/1982; ha invocato l’assenza di precedenti disciplinari, la giovane età e le lettere di scuse. Secondo, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335/1982, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 27, comma 3, e 97 Cost., nella parte in cui consente l’espulsione automatica prima della conclusione del procedimento disciplinare. Terzo, ha contestato la sospensione di due mesi, sostenendo che non fossero stati considerati gli elementi attenuanti e che il danno all’immagine e al prestigio dell’Amministrazione fosse privo di riscontri.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto legittima l’espulsione, rilevando che gli artt. 6-bis, commi 5 e 6, e 6-ter, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 335/1982 consentono di valutare l’affidabilità dell’agente in prova ai fini dell’idoneità al servizio e che i verbali e gli altri elementi istruttori documentavano condotte gravi, incompatibili con le funzioni di polizia. Ha quindi escluso difetti di motivazione e istruttoria e ritenuto non irragionevole la sospensione disciplinare di due mesi, superiore alla deplorazione. La questione di costituzionalità è stata dichiarata irrilevante, perché il procedimento disciplinare si era concluso con una sanzione superiore alla deplorazione, confermando la valutazione prognostica posta a base dell’espulsione; è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata. Il procedimento espulsivo è distinto e autonomo da quello disciplinare e serve a impedire l’ingresso nel Corpo di soggetti ritenuti potenzialmente inaffidabili; la differenza rispetto agli agenti già in servizio giustifica il diverso trattamento, poiché l’agente in prova non ha un affidamento qualificato sull’ingresso nel Corpo ed è sottoposto a una prima valutazione. L’istanza cautelare era stata già respinta con ordinanza del 15 maggio 2026. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 6-bis, commi 5 e 6, e 6-ter, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 335/1982
In primo luogo si evidenzia che l’espulsione del ricorrente dal corso è stata disposta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 6-bis, commi 5 e 6, e 6-ter, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 335/1982, i quali consentono di procedere in tal senso qualora l’agente in prova -che, per definizione, si avvia allo svolgimento di funzioni particolarmente delicate come quelle di Polizia- abbia tenuto condotte tali da renderlo inaffidabile e, come tali, assumere rilievo ai fini della verifica sull’idoneità al servizio, il che è esattamente quanto avvenuto nel caso ora in esame.
Le disposizioni consentono l’espulsione dal corso quando le condotte dell’agente in prova rivelino inaffidabilità rilevante per la verifica dell’idoneità al servizio.
art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982
Prima di tutto perché detta questione di legittimità costituzionale è priva della necessaria rilevanza ai fini della presente decisione, ove si consideri che il procedimento disciplinare si è, poi, concluso con l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per due mesi, cioè di una sanzione più grave della semplice deplorazione, il che conferma la correttezza della “valutazione prognostica” svolta anticipatamente dall’Amministrazione per espellere dal corso l’odierno ricorrente.
L’automatismo espulsivo non richiede, nel caso deciso, una pronuncia sulla questione costituzionale perché la successiva conclusione del procedimento disciplinare con una sanzione superiore alla deplorazione ha confermato la prognosi amministrativa.
art. 3 Cost.
Né può condividersi la censura di violazione del principio di uguaglianza rispetto agli agenti già in servizio -per i quali gli effetti sanzionatori sono interamente rinviati alla conclusione del procedimento disciplinare- essendo evidente la diversità della “situazione di base” tra l’agente già in servizio, per il quale l’appartenenza alla Polizia costituisce un dato “lavorativo e di vita” già acquisito, e l’agente in prova, privo di affidamento qualificato sull’ingresso nel Corpo e vieppiù tenuto a mantenere, ai fini della sua prima valutazione, una condotta rispettosa delle stringenti disposizioni applicabili ai componenti delle Forze dell’Ordine.
Il diverso trattamento tra agente già in servizio e agente in prova non viola l’uguaglianza, poiché le rispettive situazioni sono differenti: per il secondo l’ingresso nel Corpo non costituisce un affidamento qualificato ed è ancora oggetto di valutazione.
art. 24 Cost.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, quello di espulsione dell’agente di Polizia in prova che abbia tenuto comportamenti per i quali possa essere comminata una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione è un procedimento “distinto ed autonomo rispetto all’ordinario procedimento disciplinare, il quale viene richiamato soltanto ai fini dell’individuazione degli illeciti punibili con la sanzione dell’espulsione”.
La procedura di espulsione ha autonomia rispetto al procedimento disciplinare ordinario e richiama quest’ultimo per individuare le condotte che possono giustificare l’espulsione; il giudice ha ritenuto tale struttura non lesiva delle garanzie difensive nel caso esaminato.
art. 27, comma 3, Cost.
Nel complesso la disciplina in esame svolge una funzione di “massima cautela” volta a scongiurare in radice il rischio che possa fare ingresso in Polizia un soggetto potenzialmente capace di condotte incongrue: nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela della sfera giuridica del diretto interessato e quella di protezione dei delicati valori costituzionali pubblici connessi all’esercizio delle relative funzioni, il legislatore, evidentemente, ha privilegiato la seconda, con una valutazione tipicamente rientrante nella sua sfera discrezionale insindacabile.
Il TAR ha ritenuto che la disciplina persegua una finalità cautelare di tutela delle funzioni di polizia e che il bilanciamento legislativo tra tale interesse pubblico e la posizione dell’agente in prova rientri nella discrezionalità del legislatore.
art. 97 Cost.
Nel complesso la disciplina in esame svolge una funzione di “massima cautela” volta a scongiurare in radice il rischio che possa fare ingresso in Polizia un soggetto potenzialmente capace di condotte incongrue: nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela della sfera giuridica del diretto interessato e quella di protezione dei delicati valori costituzionali pubblici connessi all’esercizio delle relative funzioni, il legislatore, evidentemente, ha privilegiato la seconda, con una valutazione tipicamente rientrante nella sua sfera discrezionale insindacabile.
La tutela preventiva dell’affidabilità di chi accede alle funzioni di polizia è stata ritenuta coerente con l’esigenza di proteggere i valori pubblici connessi al servizio e con la discrezionalità legislativa.
art. 6-bis d.P.R. n. 335/1982
In primo luogo si evidenzia che l’espulsione del ricorrente dal corso è stata disposta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 6-bis, commi 5 e 6, e 6-ter, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 335/1982, i quali consentono di procedere in tal senso qualora l’agente in prova -che, per definizione, si avvia allo svolgimento di funzioni particolarmente delicate come quelle di Polizia- abbia tenuto condotte tali da renderlo inaffidabile e, come tali, assumere rilievo ai fini della verifica sull’idoneità al servizio, il che è esattamente quanto avvenuto nel caso ora in esame.
Le disposizioni dell’art. 6-bis richiamate dal giudice concorrono a fondare la valutazione dell’affidabilità dell’agente in prova ai fini dell’espulsione dal corso.
art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 737/1981
Per tale episodio è stato avviato a suo carico un procedimento disciplinare avente ad oggetto: - la violazione dell’art. 24 della legge n. 121/1981, secondo cui “la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita ed infortuni”; - la violazione dell’art. 7, nn. 1-2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981, in relazione all’art. 68 della legge n. 121/1981, nella parte in cui stabilisce la necessità del rispetto, “anche fuori dal servizio, dei doveri inerenti alla funzione”
La disposizione è menzionata tra le regole disciplinari contestate all’agente; il TAR fonda il rigetto sulla gravità dei fatti accertati e sulla loro incompatibilità con l’affidabilità richiesta, senza sviluppare una distinta interpretazione dei singoli illeciti disciplinari.
art. 68 l. n. 121/1981
Per tale episodio è stato avviato a suo carico un procedimento disciplinare avente ad oggetto: - la violazione dell’art. 24 della legge n. 121/1981, secondo cui “la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita ed infortuni”; - la violazione dell’art. 7, nn. 1-2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981, in relazione all’art. 68 della legge n. 121/1981, nella parte in cui stabilisce la necessità del rispetto, “anche fuori dal servizio, dei doveri inerenti alla funzione”
Il testo richiama il dovere di rispettare anche fuori servizio i doveri inerenti alla funzione; il giudice ha valorizzato la condotta extralavorativa come rilevante per l’affidabilità e il decoro richiesti all’agente in prova.
art. 2 d.P.R. n. 782/1985
Per tale episodio è stato avviato a suo carico un procedimento disciplinare avente ad oggetto: - la violazione dell’art. 24 della legge n. 121/1981, secondo cui “la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita ed infortuni”; - la violazione dell’art. 7, nn. 1-2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981, in relazione all’art. 68 della legge n. 121/1981, nella parte in cui stabilisce la necessità del rispetto, “anche fuori dal servizio, dei doveri inerenti alla funzione”, all’art. 54, comma 2, della Costituzione, laddove dispone che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”, nonché dell’art. 2 del d.p.r. n. 782/1985, dell’art. 2 del d.p.r. n. 253/2001 e dell’art. 62 della legge n. 121/1981, relativi ai doveri derivanti dal giuramento prestato all’ingresso nella Polizia di Stato
La disposizione è richiamata tra le norme sui doveri derivanti dal giuramento, ma la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma.
art. 2 d.P.R. n. 253/2001
Per tale episodio è stato avviato a suo carico un procedimento disciplinare avente ad oggetto: - la violazione dell’art. 24 della legge n. 121/1981, secondo cui “la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita ed infortuni”; - la violazione dell’art. 7, nn. 1-2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981, in relazione all’art. 68 della legge n. 121/1981, nella parte in cui stabilisce la necessità del rispetto, “anche fuori dal servizio, dei doveri inerenti alla funzione”, all’art. 54, comma 2, della Costituzione, laddove dispone che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”, nonché dell’art. 2 del d.p.r. n. 782/1985, dell’art. 2 del d.p.r. n. 253/2001 e dell’art. 62 della legge n. 121/1981, relativi ai doveri derivanti dal giuramento prestato all’ingresso nella Polizia di Stato
La disposizione è richiamata tra le norme sui doveri derivanti dal giuramento, ma la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma.
artt. 12, 13, 14 e 15 d.P.R. n. 782/1985
Per tale episodio è stato avviato a suo carico un procedimento disciplinare avente ad oggetto: - la violazione dell’art. 24 della legge n. 121/1981, secondo cui “la Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita ed infortuni”; - la violazione dell’art. 7, nn. 1-2 e 4, del d.p.r. n. 737/1981, in relazione all’art. 68 della legge n. 121/1981, nella parte in cui stabilisce la necessità del rispetto, “anche fuori dal servizio, dei doveri inerenti alla funzione”, all’art. 54, comma 2, della Costituzione, laddove dispone che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”, nonché dell’art. 2 del d.p.r. n. 782/1985, dell’art. 2 del d.p.r. n. 253/2001 e dell’art. 62 della legge n. 121/1981, relativi ai doveri derivanti dal giuramento prestato all’ingresso nella Polizia di Stato, e in relazione alle seguenti disposizioni dettate dal d.p.r. n. 782/1985: - art. 12, secondo cui rientra “…tra i doveri del personale della Polizia di Stato:…2) non denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti”; - art. 13, secondo cui “il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni”; - l’art. 14, secondo cui “il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l’autorità ed il prestigio”; - l’art. 15, secondo cui “il personale della Polizia di Stato deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta”.
Le disposizioni sono indicate come parametri disciplinari relativi a decoro, correttezza e condotta anche fuori servizio; la sentenza non ne sviluppa una lettura autonoma, ma ritiene che i fatti accertati rendano legittima la valutazione di inaffidabilità.
Massime di principio
- L’espulsione dal corso di formazione dell’agente in prova può fondarsi su una valutazione prognostica autonoma dell’affidabilità e dell’idoneità al servizio, quando le condotte accertate siano incompatibili con le delicate funzioni di polizia.
- Il procedimento espulsivo dell’agente in prova è distinto e autonomo dal procedimento disciplinare ordinario; le norme disciplinari sono richiamate per individuare le condotte punibili con sanzione superiore alla deplorazione.
- La questione di costituzionalità dell’automatismo espulsivo è irrilevante quando il successivo procedimento disciplinare si conclude con una sanzione superiore alla deplorazione, poiché tale esito conferma la prognosi anticipata dall’Amministrazione.
- Il diverso regime dell’agente in prova rispetto a quello dell’agente già in servizio non viola il principio di uguaglianza, in ragione della diversa posizione: l’ingresso nel Corpo è ancora da verificare e l’agente in prova non vanta un affidamento qualificato alla sua stabilizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2036/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2037/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2038/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 2039/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 1276/2026 - Cagliari, Sezione 1
- Sentenza · 24 ott 2026Sentenza n. 1277/2026 - Cagliari, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →