Cassazione Penale, Sentenza n. 16911/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela regolarmente accettata dal ricorrente. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Hudorovich Andrea era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto ascritto in rubrica (artt. 110, 640, 61 n.7 c.p.). Con ricorso per cassazione il difensore denunciava vizio della motivazione e violazione di legge rispetto al capo b). Durante il procedimento è stata depositata la remissione di querela presentata da Dal Maso Stefano il 09/04/2026, contestualmente accettata dall'imputato il 08/04/2026, estinguendo il reato procedibile a querela.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110, 640, 61 n.7
artt. 110, 640, 61 n. 7 cod.pen.
Gli articoli individuano il fatto-reato contestato (concorso di persone, truffa e la circostanza aggravante richiamata). Dalla sentenza si evince che tali norme costituivano la rubrica della condanna che è poi stata estinta per remissione di querela
Remissione di querela (istituto)
La remissione di querela presentata dalla parte offesa e accettata dal reo estingue il reato procedibile a querela; una volta che l'estinzione è intervenuta il giudice deve annullare la condanna e non è necessario il rinvio per nuovo giudizio
Codice di procedura penale, art. 340
La norma è stata richiamata per disporre che le spese processuali siano a carico del ricorrente; il giudice applica l'art. 340 c.p.p. quando l'azione è estinta durante il giudizio con conseguente condanna alle spese per il soggetto che ha promosso il procedimento
Massime di principio
- Se la parte offesa presenta remissione di querela e il reo la accetta, il reato procedibile a querela si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.
- La remissione di querela è efficace anche se intervenuta nel corso del gravame; il giudice di legittimità verifica l'avvenuta estinzione e provvede all'annullamento.
- L'estinzione per remissione riguarda solo i reati procedibili a querela: per reati d'azione pubblica la remissione non ha efficacia estintiva.
- L'accoglimento della remissione (e l'estinzione del reato) non impedisce comunque l'addebito delle spese processuali a carico della parte che ha promosso il giudizio, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la presenza di atti estintivi (remissione, transazione, ecc.) prima di intraprendere o proseguire impugnazioni, poiché tali atti possono rendere inefficaci i rimedi e comportare conseguenze economiche
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