Prescrizioni del Garante n. 397 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo con cui l'interessata chiede la cancellazione o deindicizzazione di un articolo giornalistico del 2020, relativo a un'inchiesta su presunti illeciti nel settore del gasolio agricolo. Nei confronti della testata, l'Autorità ritiene infondate le richieste di cancellazione/deindicizzazione, valorizzando l'interesse pubblico della notizia, la sua natura giornalistica e archivistica e la legittimità della conservazione nell'archivio storico. Nei confronti di Google LLC, invece, accoglie il reclamo limitatamente alla deindicizzazione del risultato associato al nome e cognome della reclamante, ritenendo prevalenti le ragioni dell'oblio in relazione al tempo trascorso e al ruolo marginale dell'interessata nella vicenda. Ordina quindi a Google di rimuovere l'URL dai risultati di ricerca nominativi entro 20 giorni.
Reclamo di un'interessata contro il Corriere del Giorno e Google LLC per diritto all'oblio su articolo giornalistico del 2020 relativo a un'indagine penale
Reclamo per diritto all'oblio contro testata giornalistica e motore di ricerca
Il Garante esamina il reclamo di un'interessata che chiede la cancellazione o deindicizzazione di un articolo giornalistico del 2020, relativo a un'indagine su presunti illeciti nel settore del gasolio agricolo. Le richieste sono rivolte sia alla testata "Corriere del Giorno" sia a Google LLC.
Origine del procedimento e contenuto del reclamo
Il reclamo è proposto ai sensi dell'art. 77 GDPR il 22 gennaio 2025. L'interessata riferisce di essere stata indicata nell'articolo come persona indagata nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria, pur senza che le fosse stata applicata alcuna misura cautelare nei suoi confronti. Sostiene che, a distanza di quattro anni, non risultano comunicati gli esiti del procedimento, che la notizia è obsoleta e sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti e che la sua persistenza in rete danneggia la reputazione professionale e le relazioni commerciali.
Istanze preventive e difese delle parti
L'interessata aveva già chiesto alla testata, il 2 dicembre 2024, la cancellazione e deindicizzazione del contenuto, e a Google, il 4 e 17 dicembre 2024, la rimozione di uno o più URL dai risultati di ricerca. Entrambi i destinatari avevano respinto le richieste nel mese di dicembre 2024.
La testata sostiene che la Fondazione proprietaria non svolgerebbe attività editoriale, che il diritto di rettifica sarebbe l'unico rimedio previsto dalla legge sulla stampa e che non sussista un obbligo di cancellazione dell'articolo, in ragione della tutela dell'archivio giornalistico e dell'interesse pubblico alla notizia. L'interessata replica che anche una testata può essere tenuta alla deindicizzazione e richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre al fatto che altre testate avrebbero già provveduto.
Google, nella propria nota del 5 dicembre 2025, afferma di non voler intervenire perché la notizia riguarda gravi condotte penalmente rilevanti e perché non dispone di elementi aggiornati sull'evoluzione giudiziaria della vicenda; secondo la società, non sarebbe quindi possibile un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.
Individuazione dell'oggetto del reclamo
Il Garante chiarisce che il reclamo va inteso riferito ai contenuti URL oggetto dei precedenti interpelli. Precisa tuttavia che uno degli URL indicati a Google non compare tra i risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell'interessata; per questo motivo, le determinazioni sostanziali del provvedimento riguardano soltanto l'articolo pubblicato dal "Corriere del Giorno" e la richiesta di deindicizzazione rivolta a Google per l'altro URL rilevante.
Valutazione nei confronti della testata giornalistica
L'Autorità osserva che la deindicizzazione di un contenuto può essere disposta anche nei confronti di una testata giornalistica o di un sito-fonte, ma ciò produce un effetto più incisivo della semplice deindicizzazione dai motori di ricerca, poiché comporta la rimozione del contenuto dalla rete. Proprio per questo, una misura del genere può comprimere in modo significativo il diritto all'informazione.
Nel caso esaminato, l'articolo è ritenuto riferito a una vicenda di sicuro rilievo pubblico, perché relativa a un'attività investigativa su presunti illeciti di forte impatto economico generale nel settore del trasporto e commercio del gasolio agricolo. La reclamante risulta coinvolta con un ruolo marginale, anche sulla base degli stessi contenuti giornalistici richiamati in atti. Il Garante considera quindi l'articolo conforme ai requisiti del trattamento per finalità giornalistiche, compreso il principio di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 137, comma 3, del Codice e all'art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche.
Viene inoltre ribadita la legittimità della conservazione nell'archivio della testata per finalità storico-documentaristiche.
Esito del reclamo verso il Corriere del Giorno
Il reclamo è dichiarato infondato nei confronti della testata quanto alla richiesta di cancellazione o deindicizzazione dell'articolo. Il Garante precisa però che l'interessata potrà nuovamente esercitare i propri diritti, compreso quello di ottenere l'aggiornamento della notizia, qualora vengano documentati gli esiti giudiziari della vicenda.
Valutazione nei confronti di Google LLC e accoglimento parziale
Per il motore di ricerca, il Garante richiama il principio di stabilimento e la competenza dell'Autorità italiana ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR. Ai fini del bilanciamento sul diritto all'oblio, vengono considerati il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo, il ruolo meno rilevante dell'interessata e l'assenza, allo stato, di elementi che indichino responsabilità ormai acclarate.
Il Garante ritiene che le esigenze dell'interessata possano essere soddisfatte rendendo l'articolo non reperibile in associazione al suo nome e cognome nei risultati di ricerca. Dichiara quindi fondato il reclamo nei confronti di Google e, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ingiunge alla società di rimuovere l'URL dai risultati di ricerca associati al nome e cognome dell'interessata entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Ulteriori statuizioni e adempimenti
Per un ulteriore URL indicato nel reclamo, il Garante dichiara il non luogo a provvedere perché non risulta reperibile nei risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome e cognome della reclamante.
L'Autorità dispone inoltre l'annotazione nel registro interno delle misure adottate nei confronti di Google, precisando tuttavia che tale annotazione non vale, per le ragioni esposte, come precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare.
Infine, ai sensi dell'art. 157 del Codice, Google è invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare esecuzione al provvedimento; viene richiamata la sanzione prevista dall'art. 166 del Codice in caso di mancato riscontro.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell'interessata
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 22 gennaio 2025. L'interessata invoca il diritto all'oblio rispetto a un articolo del 19 novembre 2020 pubblicato dal Corriere del Giorno, nel quale viene indicata come persona indagata nell'ambito di un'inchiesta su presunti illeciti connessi al trasporto e commercio di gasolio agricolo. Chiede la cancellazione o l'aggiornamento del contenuto da parte della testata e la deindicizzazione dei relativi URL da Google.
Posizioni delle parti e interlocuzioni
La testata resiste sostenendo che non vi sia obbligo di rimozione dell'articolo, richiamando il principio di essenzialità dell'informazione, il diritto di cronaca e la tutela dell'archivio giornalistico. L'interessata replica osservando che anche i siti-fonte possono essere tenuti alla deindicizzazione e che, nel frattempo, altre testate avevano già rimosso o deindicizzato la notizia. Google, dopo interlocuzioni con l'Autorità, decide di non intervenire, ritenendo sussistente un interesse collettivo alla reperibilità di notizie su gravi condotte penali e affermando di non disporre di elementi aggiornati sull'evoluzione giudiziaria.
Valutazione sul trattamento da parte della testata
Il Garante precisa che la deindicizzazione di un contenuto può riguardare anche una testata giornalistica, ma con effetti diversi rispetto al motore di ricerca: per il sito-fonte si tradurrebbe in una rimozione totale del contenuto dalla rete, misura più incisiva e potenzialmente lesiva del diritto all'informazione. Nel caso concreto, l'articolo è ritenuto riferito a una vicenda di rilevante interesse pubblico, connessa a un'attività investigativa su presunte attività illecite di forte impatto economico generale; la reclamante vi avrebbe avuto un ruolo marginale. L'articolo è quindi considerato conforme alle regole sul giornalismo, incluso il principio di essenzialità dell'informazione, e legittimamente conservabile nell'archivio della testata per finalità storico-documentaristiche.
Esito nei confronti del Corriere del Giorno
Il reclamo è dichiarato infondato nei confronti della testata per quanto riguarda la richiesta di cancellazione o deindicizzazione dell'articolo. Il Garante lascia però salva la possibilità per l'interessata di riproporre le proprie richieste, incluso l'aggiornamento, qualora vengano documentati gli esiti giudiziari della vicenda.
Valutazione e ordine nei confronti di Google LLC
Con riferimento a Google, il Garante applica i criteri elaborati dalle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019. Considera il tempo trascorso dalla pubblicazione, il ruolo marginale della reclamante e l'assenza di elementi che facciano emergere responsabilità acclarate, ritenendo che la tutela dell'oblio possa essere soddisfatta rendendo il contenuto irreperibile solo in associazione al nome e cognome dell'interessata. Dichiara quindi fondato il reclamo e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l'URL dai risultati di ricerca reperibili associandolo al nome e cognome dell'interessata entro venti giorni.
Ulteriori disposizioni procedurali
Per un altro URL indicato nel reclamo, il Garante dichiara il non luogo a provvedere perché non risulta reperibile nei risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome della reclamante. Dispone inoltre l'annotazione interna delle misure adottate nei confronti di Google, senza attribuire a tale annotazione valore di precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti. Invita infine Google a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare esecuzione al provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 399 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 414 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 409 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 410 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 413 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 408 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →