Cassazione Penale, Sentenza n. 23319/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di alterazione psicofisica (riferita in sentenza come art. 1861 comma 7 c. str.): il ricorrente deduceva (1) violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i precedenti utilizzati dai giudici erano estinti (anche per esito positivo della messa alla prova o per patteggiamento con sanzione sostitutiva); (2) vizio di motivazione e violazione normativa in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, per avere i giudici valorizzato ripetutamente precedenti estinti; (3) mancata applicazione di una sanzione sostitutiva richiesta in appello, alla luce delle novità legislative (d.lgs. 10/10/2022 n.150).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: (i) l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. opera ipso iure ma non impedisce al giudice di tener conto delle sentenze estinte ai fini prognostici e per il diniego della sospensione condizionale; (ii) anche l'esito positivo della messa alla prova estingue il reato ma può essere valutato ai fini del giudizio prognostico; (iii) la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non risultano viziati da motivazione manifestamente illogica; (iv) la richiesta della sanzione sostitutiva in appello era stata formulata nei termini (conclusioni scritte) e la Corte territoriale ha motivatamente escluso la sostituibilità della pena basandosi sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; conseguentemente la condanna (arresto mesi 3 giorni 15 e ammenda €800,00, oltre spese) è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 c. strada (come indicato in motivazione)
Norma penale richiamata quale titolo di responsabilità per la guida in stato di alterazione psicofisica; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
"si estingue anche 'ogni effetto penale'"
L'estinzione prevista opera ipso iure se sussistono i requisiti temporali; tuttavia non impedisce in via assoluta che il giudice tenga conto delle sentenze estinte ai fini prognostici e per il diniego della sospensione condizionale, specie quando le precedenti riguardano reati della stessa specie.
art. 168-ter c.p.
L'esito positivo della messa alla prova estingue il reato; tuttavia tale estinzione non preclude che il giudice valuti il precedente ai fini del giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato.
art. 62-bis cod. pen.
L'applicabilità delle attenuanti generiche è rimessa alla valutazione del giudice che può tenere conto anche dei precedenti, ivi compresi quelli estinti, e il diniego può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi.
art. 133 cod. pen.
Criteri direttivi per la determinazione della pena e per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive: il giudice deve valutare gravità del fatto e capacità a delinquere, esercitando discrezionalità motivata sugli elementi ritenuti decisivi.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria che consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive nei giudizi di appello in corso se la richiesta è formulata dall'imputato, salvo che il giudice ne valuti l'ammissibilità secondo i criteri di legge.
art. 20-bis cod. pen.
Norma richiamata come fonte delle nuove sanzioni sostitutive invocabili in appello; l'applicazione è possibile se l'imputato chiede il loro riconoscimento e il giudice valuta i criteri di ammissibilità.
art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689
Disposizione richiamata in relazione alla finalità delle sanzioni sostitutive (rieducazione e prevenzione); la Corte ha ritenuto che la sanzione sostitutiva non fosse idonea a tali fini nel caso concreto.
art. 53, L. n. 689/1981
Parametro normativo richiamato circa le condizioni per l'applicazione delle sanzioni sostitutive di pena detentiva breve; la Corte territoriale ha valutato questi criteri e li ha ritenuti non soddisfatti.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera automaticamente ma non impedisce al giudice, con motivazione, di considerare precedenti anche estinti ai fini del giudizio prognostico e del diniego della sospensione condizionale quando i precedenti sono della stessa natura del reato recente.
- L'esito positivo della messa alla prova estingue il reato ma può comunque rilevare nella valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato ai fini della misura della pena o del diniego di benefici.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nel riconoscimento (o diniego) delle attenuanti generiche: la motivazione deve indicare gli elementi ritenuti decisivi ma non richiede l'esame di ogni singola circostanza favorevole proposta dalla difesa.
- Non costituisce violazione del principio ne bis in idem il fatto che il medesimo elemento sia preso in considerazione più volte sotto profili diversi (es. per la dosimetria e per la prognosi di rieducazione), purché la valutazione sia motivata e non manifestamente illogica.
- La richiesta di applicazione di nuove sanzioni sostitutive in appello è necessaria per obbligare il giudice d'appello a pronunciarsi su di esse; tale richiesta può essere formulata anche nelle conclusioni scritte e deve intervenire entro la discussione d'appello.
- L'applicabilità delle sanzioni sostitutive resta un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o manifesta illogicità.
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