Ordinanza n. 9887/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’annullamento del provvedimento n. 9561 del 9.10.2025, con il quale il Consolato generale d’Italia di Casablanca ha comunicato che la domanda proposta dal ricorrente,v olta ad ottenere il visto d'ingresso in Italia ai fini di "Lavoro Subordinato" è stata respinta per la “Mancata conferma del datore di lavoro”; di eventuali provvedimenti, non conosciuti dal ricorrente, con i quali sia stato revocato il nulla osta rilasciato al ricorrente in ragione della omessa acquisizione della conferma all’assunzione da parte del datore di lavoro o per altra motivazione; di ogni atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, motivato dalla mancata conferma del datore di lavoro, nonché eventuali atti di revoca del nulla osta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato generale d’Italia di Casablanca ha respinto la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato per mancata conferma del datore di lavoro, contestando altresì eventuali provvedimenti non conosciuti di revoca del nulla osta e gli atti presupposti e connessi. Il TAR ha rilevato preliminarmente che la procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non potendo essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza. Per poter essere fatta valere in Italia, la procura deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. La procura depositata in giudizio, rilasciata all’estero, non risulta dotata dei requisiti formali richiesti. Il Collegio ha quindi prospettato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura idonea, richiamando l’art. 73, comma 3, c.p.a. e i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 2 ottobre 2025, n. 11. È rimasta impregiudicata ogni valutazione sulla competenza territoriale del TAR.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha ancora dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa all’idoneità della procura alle liti rilasciata all’estero, assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie esclusivamente su tale profilo. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026; resta inoltre impregiudicata la successiva valutazione sulla competenza territoriale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie.
art. 182, comma 2, c.p.c.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria, la disposizione non consente di regolarizzare nel giudizio amministrativo la procura mancante o invalida mediante assegnazione di un termine perentorio.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base normativa della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all’estero, salvo il ricorso all’apostille nei casi previsti dalla Convenzione dell’Aja.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione dei documenti esteri da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 1253/1966
Consente, per gli atti provenienti da Stati aderenti, la sostituzione della legalizzazione con la formalità dell’apostille.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il riferimento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sui requisiti della procura nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere ampliato mediante collegamenti video a distanza.
- Una procura rilasciata all’estero, per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se proveniente da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- In applicazione del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, il giudizio amministrativo instaurato da un difensore privo di una procura conferita nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile; l’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità per un vizio della procura rilevato d’ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie sullo specifico profilo.
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