Cassazione Penale, Ordinanza n. 16848/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti a fini di cessione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la sostanza sequestrata non fosse destinata allo spaccio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché riproduttiva di argomenti già esaminati e perché rivolta a sollecitare una nuova valutazione di fatto, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito non manifestamente illogica che valorizzava: il tipo e il quantitativo di droga (hashish e cocaina, pari a 39 dosi e 11 dosi), il rinvenimento di 70 euro in banconote di piccolo taglio non giustificati dall'imputato, la presenza dell'imputato in uno stabile noto come centro di spaccio, la modalità di suddivisione dell'hashish in quattro frammenti e l'assenza di lecita attività lavorativa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma 4, e 62-bis c.p., contestando la recidiva pluriaggravata e il diniego delle attenuanti generiche; anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto con l'appello e perché mirava a una rivalutazione fattuale, essendo stata ritenuta non illogica la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva reiterata, fondata sulla sistematicità dei precedenti specifici e sulla violazione di una misura cautelare, nonché sull'assenza di elementi favorevoli per le attenuanti generiche, non potendosi valorizzare il mero esercizio del diritto di difesa come comportamento processuale positivo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La destinazione della droga, quando non emerga in modo inequivoco la finalizzazione al consumo immediato, va accertata dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando la storia criminale dell'imputato evidenzi una frequenza sistematica di arresti e condanne per fatti analoghi e una sostanziale impermeabilità ai precedenti moniti dell'autorità giudiziaria.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi valorizzabili; il semplice esercizio del diritto di negare l'addebito non costituisce comportamento processuale favorevole.
art. 24 Cost.
Il diritto costituzionale di difesa consente all'imputato di negare l'addebito senza che tale scelta possa essere apprezzata negativamente come mancato comportamento collaborativo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali si aggiunge la condanna a una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È il parametro richiamato per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia determinata da colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, quando la condotta non indichi in modo univoco la destinazione al consumo personale o immediato, la finalità di cessione va desunta dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante o manifestamente illogica.
- La valutazione di merito sulla destinazione dello stupefacente a fini di spaccio non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa lettura delle risultanze probatorie, se la motivazione impugnata risulta coerente e non contraddittoria.
- La recidiva reiterata può essere motivatamente riconosciuta quando i precedenti specifici e la reiterazione di condotte analoghe mostrino una persistente inclinazione a delinquere e l'inefficacia dei precedenti interventi sanzionatori.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti; il mero esercizio del diritto di difesa, quale il contestare l'accusa, non può essere trasformato in indice sfavorevole, ma neppure integra di per sé un elemento premiale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproponga censure fattuali già disattese dal giudice di merito senza indicare veri vizi di legittimità, e l'inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in assenza di colpa esclusa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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