Cassazione Penale, Sentenza n. 15357/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) censura di utilizzabilità di atti successivi per presunta violazione dei termini delle indagini (richiama gli artt. 325, 335, 407 c.p.p. e la sospensione per Covid, sostenendo che alcune iscrizioni sarebbero duplicative e che atti successivi sarebbero inutilizzabili); 2) nullità del decreto di sequestro per mancata autonoma motivazione del GIP e per mera riproduzione della richiesta del PM (copia-incolla), con conseguente mancata valutazione autonoma di fumus e periculum; 3) erronea considerazione dell'assenza di impugnazione di una misura cautelare personale come dato rilevante a favore della conservazione della misura reale; 4) errata applicazione dei principi delle Sezioni Unite (Massini) sulla ripartizione del profitto tra concorrenti: la ricorrente deduce che i profitti erano nella disponibilità di società (Microbiotech s.r.l., Luxuryclass s.r.l., Rivabella s.r.l.) e non sequestrabili alla Santoro, chiedendo quindi annullamento del sequestro nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi (per aspecificità o infondatezza), ritenendo che: il primo motivo era aspecifico e non provava la decisività degli atti dichiarati inutilizzabili; il secondo motivo non ha dimostrato che l'ordinanza del GIP mancasse di autonoma valutazione, posto che l'incorporazione di parti della richiesta del PM e la tecnica del copia-incolla sono lecite se il giudice dimostra di aver preso cognizione e rielaborato criticamente gli elementi; il terzo motivo risultava in parte aspecifico e reiterava censura già esaminata. Ha invece accolto il quarto motivo: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e contraddittoria rispetto alla quantificazione e alla ricostruzione dei profitti e all'applicazione del criterio di ripartizione fra coindagati, per cui ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a questo profilo e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Usato come base del riesame e della competenza per il rimando al Tribunale; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi del comma 5 dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza
art. 325 c.p.p.
Riferimento normativo relativo al procedimento cautelare e ai limiti di motivazione del provvedimento di sequestro; invocato nei motivi sulla regolarità della motivazione e sulla utilizzabilità degli atti
art. 335 c.p.p.
Norma richiamata in relazione al computo dei termini delle indagini e alla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte ha ritenuto il doglianza sul punto aspecifica
art. 407 c.p.p.
Richiamato nel contesto della disciplina delle indagini e dei termini; il ricorso lamentava errata applicazione ma la censura non è stata accolta per aspecificità
art. 309 c.p.p.
Riferito in ordine alla disciplina delle misure cautelari e degli atti istruttori; il ricorso invocava nullità per carenza di motivazione ma la Corte ha ritenuto sufficiente l'autonomia valutativa del GIP
art. 322-ter c.p.p.
Richiamato insieme alle norme penali sulla frode per contestare la legittimità del sequestro; il punto è stato valutato alla luce della prova del profitto
art. 640-bis c.p. e art. 640-quater c.p.
Norme penali richiamate rispetto alle frodi contestate; collegate alla valutazione di dove fosse effettivamente il profitto e alla possibilità di sequestrare somme nei confronti della ricorrente
art. 110 c.p.
Richiamato con riferimento alla responsabilità per concorso nel reato, rilevante ai fini della ripartizione del profitto tra partecipanti
Sezioni Unite, Massini (giurisprudenza)
Principio fondamentale richiamato: la quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe è accertamento di fatto che richiede prova specifica; la regola di ripartizione in parti uguali può essere usata solo in mancanza di prova e dopo aver valutato indici di verifica concreti. La Corte ha applicato questo principio per ritenere insufficiente la motivazione del Tribunale sulla sequestrabilità delle somme nei confronti della Santoro
Massime di principio
- 1) Termini di indagine e nuove iscrizioni: il termine di indagine decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato per ciascun indagato; se si contesta l'utilizzabilità di atti post-termine, occorre specificare quali atti e dimostrare la loro decisività per il provvedimento (prova di resistenza), altrimenti la censura è soggetta a rigetto per aspecificità.
- 2) Motivazione per relationem e copia-incolla: la mera incorporazione di ampi passaggi della richiesta del PM non invalida automaticamente il provvedimento; è invece necessario che emerga che il giudice ha preso cognizione degli atti e li ha rielaborati criticamente. La parte che denuncia carenza di autonoma valutazione deve indicare criticità specifiche non esaminate.
- 3) Effetti della non impugnazione di misure personali: l'assenza di impugnazione di una misura cautelare personale, di per sé, non produce automaticamente effetti estensivi sul giudizio di altre cautele reali; la rilevanza di tale dato deve essere valutata nel concreto e motivata.
- 4) Sequestro e ripartizione del profitto tra partecipanti (Massini): non è ammesso un automatismo nella ripartizione del profitto. Il giudice deve, caso per caso, valutare e provare la concreta percezione delle somme da parte di ciascun partecipante; la regola di suddivisione in parti uguali è residuale e può essere adottata solo quando non è possibile quantificare diversamente e quando si sia compiuta la verifica mediante gli indici di esperienza indicati dalla giurisprudenza.
- 5) Quando impugnare: per contestare la conservazione di una misura reale occorre proporre doglianze specifiche sulla provenienza e sulla disponibilità delle somme e sulla congruità della motivazione; censure generiche o non supportate dalla indicazione degli atti rilevanti sono spesso inammissibili o destinate al rigetto.
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