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Ordinanza

Ordinanza n. 2969/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 07.08.2025, pubblicato sul BURC n. 56 del 11.08.2025, mediante il quale venivano approvate le graduatorie relative a: <<Avviso per interventi in favore delle Imprese culturali e creative sul territorio regionale O.P. 1, Azione 1.3.1 (“Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese”)>> e la domanda della società ricorrente veniva inserita nella graduatoria delle istanze non ammissibili a finanziamento; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 42 del 14.02.2025, avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 - Obiettivo specifico: RSO1.3. Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese. Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative>>; c) della DGR Regione Campania n. 558 del 24.10.2024 di variazione al bilancio in cui sono state iscritte, tra le altre, le risorse PR FESR 2021-2027 - O.P. 1, AZIONE 1.3.1 per IMPRESE CULTURALI E CREATIVE in uno all'istituzione di idoneo capitolo di spesa assegnato alla titolarità della DG12 (capitolo NI: U10304 "PR FESR 2021-2027 - O.P. 1, AZIONE 1.3.1 Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese - Trasferimenti a Imprese - Copertura in quota stato, Art.10, comma 5 D.L. 60/2024) ; con decreto n. 231 del 25.10.2024 sono state accertate le risorse (Accertamenti nr.: 4230000209 (2025) e 4240001173 (2026)); nonché del decreto dirigenziale n. 67 del 05/02/2025 di nomina del gruppo di lavoro preposto all'attuazione del progetto in parola; d) dell’avviso pubblico avente ad oggetto: <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 “Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività” Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Dgr. n. 355 del 11/07/2024 “Programmazione di risorse a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative>>; e) della comunicazione del 20.06.2025 pervenuta a mezzo PEC, con la quale l’amministrazione regionale rappresentava quanto segue: <<Si comunica che in sede di istruttoria della documentazione presentata con riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza dei seguenti elementi nella documentazione allegata all'istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab. Ai sensi dell'art. 10 co, 6 dell'Avviso si assegna a codesto soggetto richiedente un termine di giorni dieci per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tale termine si procederà al relativo taglio del preventivo>>; f) della comunicazione dell’amministrazione regionale del 4.07.2025, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, avente ad oggetto: <<Avviso pubblico l PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” - Domanda ID 381 - IMMENSIVE S.R.L. - Comunicazione “avvio di inammissibilità della domanda” ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.>>; g) del provvedimento regionale prot. n. 0503157/2025 del 06/10/2025, recante riscontro della diffida avente ad oggetto: <<Avviso pubblico PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” - Domanda ID 381 IMMENSIVE S.R.L. - Riscontro Vs. atto di diffida ricevuta a mezzo PEC del 26/9/2025, acquisita al PG 480220/2025>>; h) di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, ivi compresi gli eventuali verbali di valutazione della commissione; e per la condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni consequenziali; nonché per l’annullamento, quanto al ricorso per motivi aggiunti: i) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 103 del 04.11.2025, con oggetto: “PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO: RSO1.3. AZIONE 1.3.1 - MISURE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - Rettifica decreto dirigenziale n. 368 del 7/8/2025”; l) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 07.08.2025, già impugnato con il ricorso introduttivo; m) di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, ivi compresi gli eventuali verbali di valutazione della commissione.

Giustizia amministrativa202505330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti regionali di approvazione e rettifica delle graduatorie di un avviso per il sostegno alle imprese culturali e creative, con esclusione della ricorrente dal finanziamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale che approvava le graduatorie dell'avviso PR Campania FESR 2021-2027 per il sostegno alle imprese culturali e creative, collocando la domanda nella graduatoria delle istanze non ammissibili a finanziamento, nonché gli atti presupposti, l'avviso, le comunicazioni di integrazione documentale e di preavviso di rigetto, e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto di rettifica delle graduatorie. L'ordinanza non esamina i vizi di legittimità dedotti né la domanda risarcitoria. Rileva invece che il ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti l'8 gennaio 2026 e depositato il 21 gennaio 2026, non aveva consentito il rispetto dei termini a difesa complessivi di 120 giorni previsti, secondo il giudice, dal combinato disposto degli artt. 43, 46 e 71 c.p.a. Inoltre, il gravame era stato notificato soltanto a due controinteressati, mentre il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti di tutte le imprese culturali e creative le cui domande erano state inserite nelle graduatorie delle istanze ammissibili per entrambi gli ambiti A e B, poiché la Regione aveva destinato le risorse residue dell'ambito B al finanziamento degli interventi ammessi dell'ambito A.

La decisione

Il TAR ha pronunciato un'ordinanza interlocutoria, senza decidere il merito del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti o della domanda risarcitoria. Ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 19 novembre 2026 e ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le imprese controinteressate presenti nelle graduatorie degli ammessi per entrambi gli ambiti A e B. Considerato l'elevato numero dei destinatari, ha autorizzato, in alternativa alle notifiche individuali, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle indicazioni essenziali e, sul sito della Regione Campania, del testo integrale dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Ha stabilito che la pubblicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza e che la prova dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni; gli stessi termini valgono per l'eventuale scelta della notifica individuale. La Regione dovrà mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva e rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione. È stato inoltre fissato in 30 euro l'importo dovuto per l'attività di pubblicazione sul sito regionale.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato, insieme agli artt. 46 e 71 c.p.a., per la verifica dei termini a difesa nel giudizio sui motivi aggiunti.

  • art. 46 c.p.a.

    Richiamato, insieme agli artt. 43 e 71 c.p.a., per i termini a difesa delle controparti intimate.

  • art. 71 c.p.a.

    Richiamato per il computo dei termini processuali a difesa prima della trattazione in udienza pubblica.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della particolare difficoltà della notifica individuale in presenza di un elevato numero di controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante modalità alternative di notificazione.

  • art. 52 c.p.a.

    (i)l presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile

    Il TAR ritiene la disposizione applicabile anche all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione interessata.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato dall'art. 52 c.p.a. quale riferimento per le modalità alternative di notificazione autorizzate dal giudice.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per l'ordinanza cautelare precedente con cui era stata fissata direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato nell'atto amministrativo impugnato quale disciplina del preavviso di rigetto; non esaminato nel merito dall'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso per motivi aggiunti è notificato in prossimità dell'udienza e non risultano rispettati i termini a difesa delle controparti, la trattazione deve essere rinviata a un'udienza compatibile con il loro pieno esercizio del diritto di difesa.
  • In una controversia relativa a graduatorie selettive, devono essere chiamati nel processo tutti i soggetti che, in caso di accoglimento, potrebbero subire una lesione attuale e confliggente della posizione acquisita in graduatoria.
  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, anche attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati sul sito dell'amministrazione competente.
  • La notifica per pubblici proclami deve essere organizzata con modalità idonee a rendere effettivamente conoscibile il ricorso ai controinteressati, includendo indicazioni essenziali nella Gazzetta Ufficiale e la pubblicazione integrale degli atti e dell'elenco nominativo sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

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