Regolamento (UE) 2025/35
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce in modo puntuale come devono essere svolte le verifiche in servizio delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1242 e del regolamento delegato (UE) 2024/1127. Disciplina selezione delle famiglie e dei singoli veicoli/pneumatici, prove da eseguire, metodi statistici di valutazione, comunicazione dei verbali e conclusioni dell’autorità di omologazione. In caso di scostamenti o strategie artificiali, prevede la determinazione dell’entità dello scostamento, l’individuazione dei veicoli interessati e la correzione delle emissioni specifiche medie dei costruttori.
Stabilisce le procedure dettagliate per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e delle relative componenti (veicoli, aerodinamica, pneumatici, massa e strategie artificiali), nonché la comunicazione degli scostamenti e la correzione delle emissioni specifiche medie dei costruttori.
Ambito di applicazione
Si applica alle verifiche in servizio dei veicoli pesanti rientranti nel regolamento delegato (UE) 2024/1127 e, più in generale, ai costruttori di veicoli e di rimorchi per i quali le autorità di rilascio dell’omologazione effettuano controlli sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante. Riguarda anche famiglie VTP, famiglie di resistenza aerodinamica ISV, famiglie CFD e famiglie di pneumatici ISV, nonché le prove di massa e le prove delle strategie artificiali; include i rapporti con la Commissione e con eventuali altre autorità di omologazione o di vigilanza del mercato. È espressamente esclusa l’applicazione ai veicoli pesanti a emissioni zero ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 sulla verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1242 e il regolamento delegato (UE) 2024/1127, definendo in modo operativo come svolgere la verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti. La finalità è accertare che i valori dichiarati nei file di informazioni per il cliente e nei certificati corrispondano ai valori riscontrati sui veicoli in servizio e individuare eventuali strategie artificiali o altre cause di scostamento.
Ambito di applicazione e coordinamento con altri atti
Il regolamento si applica alle verifiche in servizio dei veicoli pesanti, dei rimorchi e dei relativi componenti o famiglie tecniche che incidono sulle emissioni e sui consumi, incluse famiglie VTP, famiglie di resistenza aerodinamica ISV, famiglie CFD e famiglie di pneumatici ISV. Restano fuori i veicoli pesanti a emissioni zero. L’impianto normativo si innesta su più atti tecnici: regolamento (UE) 2017/2400 per la determinazione delle emissioni e dei consumi, regolamento (UE) 2020/740 per gli pneumatici, regolamento (UE) 2022/1362 per i rimorchi, regolamento delegato (UE) 2021/1430 per i dati di mercato e regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 per le verifiche da parte di terzi qualificati.
Selezione delle famiglie da verificare
La Commissione effettua una valutazione del rischio per individuare le famiglie con maggiore probabilità di scostamento. Nell’analisi confluiscono, se disponibili, il numero di veicoli immessi sul mercato, dati comparativi su famiglie tecnicamente simili ma con valori più bassi, segnalazioni di scostamenti da altre autorità o da soggetti qualificati, esiti di verifiche precedenti, prove e controlli di conformità della produzione e dati reali di consumo di carburante. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione pubblica un elenco delle famiglie più a rischio e la metodologia utilizzata.
Numero minimo di prove e soglie dimensionali
L’articolo 4 introduce un sistema di campionamento minimo legato alla dimensione del costruttore. Per i costruttori di veicoli, in base alla media dei tre periodi di riferimento precedenti, sono previste da 1 a 2 famiglie VTP, da 1 a 2 famiglie aerodinamiche e da 1 a 3 famiglie di pneumatici ISV; per i costruttori di rimorchi, da 1 a 2 famiglie di pneumatici ISV. Superata la soglia di 5 000 veicoli o rimorchi scattano anche la prova della massa e, per i veicoli, la prova delle strategie artificiali. Quando la valutazione del rischio individua famiglie per costruttori sotto soglia, l’autorità deve comunque eseguire le prove per almeno uno di essi.
Scelta dei veicoli e degli pneumatici
I veicoli selezionati devono essere rappresentativi, non già sottoposti a conformità della produzione e, di regola, avere età e chilometraggio compatibili con i limiti fissati dal regolamento. I requisiti sono differenziati per le varie prove: per le VTP vi sono vincoli sulla configurazione del gruppo propulsore e sui sistemi di carburante/lubrificanti; per le prove aerodinamiche la famiglia deve avere valori determinati senza valori standard e non devono esserci modifiche aerodinamiche che impediscano il ripristino della configurazione dichiarata; per la prova della massa, nel caso degli autocarri rigidi, si selezionano solo veicoli privi di sovrastruttura; per le prove RRC si usano pneumatici nuovi e certificati. L’allegato III contiene una lista di controllo dettagliata con criteri di esclusione e verifiche preliminari (OBD, manutenzione, uso improprio, incidenti, tuning, dispositivi non autorizzati, ecc.).
Prove e criteri di valutazione
Per ciascun tipo di prova il regolamento definisce la metrica di confronto tra valore misurato in servizio e valore dichiarato: CVTP, ratio per le prove VTP, CdAratio per l’aerodinamica, RRCratio per gli pneumatici e massratio per la massa. Le condizioni tecniche di prova rinviano alle pertinenti sezioni del regolamento (UE) 2017/2400 e, per i rimorchi, al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. La valutazione statistica è uniformata dall’allegato II, basata su campionamento sequenziale, e consente di decidere se la famiglia supera la prova, la non supera o richiede prove supplementari.
Scostamenti, indagini e strategie artificiali
Se una famiglia non supera la prova, l’autorità determina l’entità dello scostamento secondo formule specifiche e avvia l’indagine sulle cause. Per le VTP e per altre famiglie tecniche, se la causa del mancato superamento riguarda un componente specifico, l’indagine può estendersi a un numero più ampio di veicoli. Per le strategie artificiali, il regolamento richiede prove mirate e consente di richiedere i codici software pertinenti; se la presenza di strategie è confermata ma lo scostamento non è quantificabile, esso è fissato in via presuntiva al 10% del valore di riferimento.
Verbali, comunicazioni e tempi procedurali
I verbali di prova devono contenere dati tecnici, risultati, valutazioni statistiche, scostamenti e criteri adottati. Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove, l’autorità li trasmette al costruttore o fabbricante e li carica su un server criptato della Commissione con i dati analitici previsti dagli allegati. Il costruttore può contestare i risultati entro 20 giorni lavorativi, con possibile proroga di altri 20; l’autorità decide e comunica le conclusioni entro 40 giorni lavorativi, o 80 in caso di proroga. Ogni anno, entro il 30 settembre, è pubblicata una sintesi annuale secondo il modello dell’allegato V.
Effetti sul calcolo delle emissioni dei costruttori
Quando viene accertata una mancata corrispondenza, la Commissione applica lo scostamento ai veicoli interessati per correggere le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore, sia per l’anno della conclusione sia per i dieci periodi di riferimento precedenti, con il limite che non si va oltre il periodo di riferimento dell’anno civile 2025. Per i rimorchi e per gli pneumatici, l’effetto correttivo è circoscritto ai veicoli interessati secondo le regole di collegamento tra famiglia, sottogruppo e periodo di immatricolazione.
Allegati tecnici
Gli allegati I e II fissano rispettivamente i numeri minimi di famiglie da selezionare e il metodo statistico di valutazione. L’allegato III contiene la checklist per la selezione dei veicoli, con dati riservati, controlli sullo stato del mezzo e possibili cause di esclusione. L’allegato IV elenca i dati da comunicare per ciascuna prova, mentre l’allegato V disciplina il formato della sintesi annuale delle verifiche in servizio, includendo elenchi delle famiglie selezionate, risultati per tipo di prova e conclusioni con eventuali scostamenti.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 stabilisce le procedure dettagliate per la verifica in servizio dei veicoli pesanti e le regole per comunicare gli scostamenti tra valori rilevati e valori indicati nei certificati di conformità o nel file di informazioni per il cliente, nonché per tenerne conto nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori. L’articolo 1, paragrafo 3, esclude i veicoli pesanti a emissioni zero.
Definizioni operative
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/2400 e del regolamento delegato (UE) 2024/1127 e introduce nozioni specifiche: famiglia VTP, prova VTP, famiglia di resistenza aerodinamica ISV, prova di resistenza aerodinamica, famiglia CFD, prova CFD, famiglia di pneumatici ISV, prova RRC, prova della massa, prova delle strategie artificiali e nozione di scostamento dei valori delle emissioni di CO2.
Selezione delle famiglie da sottoporre a verifica
L’articolo 3 impone alla Commissione una valutazione del rischio sulla base di dati quali volumi immessi sul mercato, dati comparativi di famiglie simili, informazioni su scostamenti già rilevati, esiti di verifiche precedenti, dati da prove e controlli di conformità della produzione e dati reali di consumo di carburante. Ogni anno, entro il 30 giugno, la Commissione pubblica una relazione con l’elenco delle famiglie a rischio più elevato. L’autorità di rilascio dell’omologazione seleziona le famiglie in funzione di tale rischio e deve evitare che la stessa famiglia venga sottoposta a prova da più autorità nello stesso periodo di riferimento.
Numero minimo di famiglie e tipologie di prove
L’articolo 4 disciplina il numero minimo di famiglie e prove per ciascun costruttore, distinguendo tra costruttori di veicoli e di rimorchi. Per i costruttori di veicoli, in base al numero totale medio di veicoli determinato ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 nei tre periodi di riferimento precedenti, sono previste da 1 a 2 famiglie VTP, da 1 a 2 famiglie di resistenza aerodinamica e da 1 a 3 famiglie di pneumatici ISV, secondo le soglie dell’allegato I. Per i costruttori con almeno 5 000 veicoli è obbligatoria anche una prova della massa e una prova delle strategie artificiali; per i costruttori di rimorchi, analogamente, si applicano prove RRC e, sopra la soglia di 5 000 rimorchi, la prova della massa. Sono inoltre previste prove CFD se la valutazione del rischio individua una famiglia CFD. L’articolo 4 consente di includere, a condizioni precise, risultati di verifiche eseguite da Commissione, altre autorità o soggetti qualificati.
Selezione dei singoli veicoli e pneumatici di prova
L’articolo 5 stabilisce i requisiti dei veicoli e pneumatici da selezionare: per i veicoli a motore, età preferibilmente non superiore a tre anni, almeno 25 000 km e rispetto dei limiti massimi di età e chilometraggio del regolamento (CE) n. 595/2009; per i rimorchi, età non superiore a cinque anni dalla prima immatricolazione. I veicoli devono essere in condizioni rappresentative e coerenti con i dati del file di informazioni per il cliente e del certificato di conformità; sono esclusi quelli già sottoposti a prova di conformità della produzione. Sono previsti criteri specifici per le prove VTP, per le prove di resistenza aerodinamica, per la prova della massa e per gli pneumatici nuovi destinati alla prova RRC. Se non è possibile reperire i numeri richiesti, la procedura può essere rinviata al periodo successivo oppure chiusa come non completata.
Prove VTP: condizioni, risultati e valutazione statistica
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano la prova VTP: il rapporto CVTP, ratio è determinato secondo l’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400; l’autorità verifica inoltre la conformità degli strumenti di misurazione. Per ciascun veicolo si rilevano anche i valori del misuratore di bordo del consumo di carburante e del contachilometri prima e dopo la prova. La valutazione statistica segue l’allegato II; se la famiglia non supera la prova, l’autorità calcola lo scostamento come (average ratio - 1) × CO2 ref e avvia un’indagine secondo l’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2400.
Prove di resistenza aerodinamica e prova CFD
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le condizioni della prova aerodinamica in velocità costante, da svolgersi secondo l’ultima versione del regolamento (UE) 2017/2400, compresi pista, condizioni ambientali, installazione sul veicolo e strumenti di misura. Il risultato è il CdAratio, cioè il rapporto tra CdA misurato in servizio e CdA dichiarato nel file del costruttore. Se la famiglia non supera la valutazione statistica dell’allegato II, si determina lo scostamento come valore medio di CdAratio. Se viene individuata una famiglia CFD, si esegue anche la prova di resistenza aerodinamica con metodo CFD per verificare la convalida specifica del metodo di simulazione.
Prove RRC degli pneumatici e valutazione
Gli articoli 12, 13 e 14 regolano le prove del coefficiente di resistenza al rotolamento: le misurazioni devono essere eseguite secondo la procedura dell’allegato X del regolamento (UE) 2017/2400 e in un laboratorio di riferimento o candidato ai sensi del regolamento (UE) 2020/740. Il risultato è il RRCratio, rapporto tra valore misurato in verifica e valore dichiarato nel certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante. La valutazione statistica è quella dell’allegato II; in caso di mancato superamento, lo scostamento coincide con il valore medio di RRCratio.
Prova della massa
Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano la prova della massa dei veicoli e dei rimorchi. Per i veicoli a motore si determina la massa effettiva corretta applicando le correzioni previste dal regolamento (UE) 2017/2400; per i rimorchi si applicano le correzioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. Il rapporto di prova è il massratio tra massa misurata e massa dichiarata nel file di informazioni per il cliente. Se la valutazione statistica dell’allegato II non è superata, lo scostamento corrisponde al valore medio di massratio.
Strategie artificiali
Gli articoli 18 e 19 prevedono prove specifiche per individuare strategie artificiali, da verificare almeno mediante una prova VTP e una prova VTP in condizioni esterne ai limiti dell’allegato X bis o comunque tali da non alterare significativamente la risposta fisica del veicolo. L’autorità confronta i risultati delle due prove, può richiedere i codici software pertinenti e, se accerta la presenza di strategie artificiali, determina i veicoli interessati e lo scostamento; se non è possibile quantificarlo, lo scostamento è pari al 10% del valore di emissioni di CO2 di riferimento del sottogruppo.
Verbali di prova, trasmissione dati e sintesi annuale
L’articolo 20 impone che nei verbali di prova siano indicati tipo di prova, lista di controllo, condizioni, risultati, valutazione statistica, eventuale scostamento e, per le strategie artificiali, i criteri utilizzati. Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove, il verbale va messo a disposizione del costruttore o fabbricante e caricato, in formato criptato, su un server della Commissione insieme ai dati tecnici previsti dagli allegati IV e VIII; tali dati non sono pubblicati. L’articolo 21 prevede che il costruttore possa contestare i risultati entro 20 giorni lavorativi, con possibile proroga di 20 giorni, e che l’autorità trasmetta le conclusioni alla Commissione e al soggetto interessato entro 40 giorni lavorativi, o 80 in caso di proroga. Ogni anno, entro il 30 settembre, l’autorità pubblica una sintesi delle verifiche in servizio secondo il modello dell’allegato V.
Determinazione dei veicoli interessati e correzione delle emissioni
L’articolo 22 stabilisce come la Commissione determina l’entità dello scostamento e i veicoli interessati in funzione dell’esito della verifica: per le famiglie VTP, tutti i veicoli della stessa combinazione motore-cambio o, se l’indagine lo richiede, i veicoli con il componente individuato; per le famiglie di resistenza aerodinamica ISV, tutti i veicoli della famiglia e quelli che hanno trasferito il valore aerodinamico; per le famiglie CFD, tutti i veicoli della famiglia e quelli con valori aerodinamici trasferiti; per le famiglie di pneumatici ISV, tutti i veicoli immatricolati dopo il 1o luglio 2025 che utilizzano quei pneumatici; per la massa, tutti i veicoli del costruttore; per le strategie artificiali, i veicoli individuati nella conclusione dell’autorità.
Effetti sulle emissioni specifiche medie dei costruttori
L’articolo 23 prevede che, se è pubblicata una conclusione di mancata corrispondenza, la Commissione applichi lo scostamento ai veicoli interessati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242. La correzione vale per il periodo di riferimento dell’anno in cui la conclusione è pubblicata e per i dieci periodi precedenti, ma non per quelli anteriori al 2025.
Entrata in vigore
L’articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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