Regolamento (UE) 2025/80
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/80 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riflettere l'evoluzione della situazione epidemiologica dell'HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato sospende o adegua l'autorizzazione all'ingresso nell'Unione per nuove zone interessate da focolai recenti; dall'altro ri-autorizza l'ingresso per alcune zone per le quali la Commissione ha ritenuto adeguate le garanzie fornite dalle autorità dei paesi interessati. Il testo contiene inoltre una rettifica tecnica dell'allegato V, parte 2, per inserire la descrizione di tre zone canadesi omesse dal precedente regolamento 2024/3141, con applicazione retroattiva.
Modifica e rettifica degli elenchi UE di zone autorizzate all'ingresso per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Ambito di applicazione
Si applica ai flussi in entrata nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, limitatamente ai paesi terzi, territori o zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti, con effetti territoriali circoscritti alle zone colpite o successivamente ri-autorizzate; la rettifica relativa al Canada si applica retroattivamente dal 13 dicembre 2024, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141. È un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri ed efficace dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo la specifica decorrenza dell'articolo 2.
Modifica e rettifica degli elenchi di importazione per pollame e prodotti avicoli in relazione all'HPAI
Il regolamento interviene sugli elenchi di paesi terzi, territori e zone contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La Commissione motiva l'intervento con la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e con la necessità di tutelare lo stato sanitario dell'Unione, evitando al contempo inutili perturbazioni degli scambi.
Contesto normativo
Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti presenti negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie applicabili all'ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi di autorizzazione; in particolare, gli allegati V e XIV riguardano rispettivamente il pollame e materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Presupposti fattuali e valutazione della Commissione
La Commissione richiama diversi focolai recenti notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per i nuovi focolai, le autorità veterinarie nazionali hanno istituito zone restrittive di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale, seguita da operazioni di pulizia e disinfezione. Per alcune zone già soggette a sospensione, i tre paesi hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate; la Commissione ha ritenuto che tali elementi fornissero garanzie adeguate per rimuovere la minaccia e ripristinare l'ingresso nell'Unione per le zone interessate.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404
Sul piano operativo, il regolamento modifica l'allegato V e l'allegato XIV per aggiornare le voci riferite a Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Nell'allegato V vengono aggiunte nuove zone o aggiornate zone già elencate, con indicazione delle date di riferimento dei focolai. Nell'allegato XIV le corrispondenti voci vengono adeguate per le categorie di prodotti interessate, tra cui POU, RAT e GBM, con i medesimi riferimenti temporali.
Rettifica tecnica relativa al Canada
Un elemento specifico del provvedimento è la rettifica dell'allegato V, parte 2, del regolamento 2021/404. Il regolamento 2024/3141 aveva già sospeso l'ingresso nell'Unione da tre nuove zone canadesi (CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247), ma ne aveva omesso la descrizione dettagliata nell'allegato. Il presente regolamento corregge tale omissione inserendo le descrizioni complete delle zone in British Columbia e Manitoba, con l'indicazione delle coordinate geografiche e delle aree di protezione e sorveglianza.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. La rettifica dell'articolo 2, invece, opera retroattivamente dal 13 dicembre 2024, per allinearsi alla data di efficacia del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 e garantire certezza giuridica sulla delimitazione delle zone canadesi interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di importazione per HPAI
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per adeguare gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche tengono conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate.
Sospensione/riassetto delle autorizzazioni per nuove zone infette
Per il Canada vengono aggiornate le zone CA-2.244 e aggiunte le zone CA-2.248, CA-2.249, CA-2.250 e CA-2.251; per il Regno Unito vengono aggiunte le zone GB-2.337, GB-2.338, GB-2.339 e GB-2.340 e aggiornate le zone GB-2.329 e GB-2.330; per gli Stati Uniti vengono aggiunte numerose zone US-2.760 a US-2.797. Le date riportate negli allegati indicano i periodi di riferimento dei focolai e delle misure di restrizione.
Rettifica dell'allegato V, parte 2, per il Canada
L'allegato V, parte 2, del regolamento 2021/404 è rettificato inserendo le descrizioni delle zone canadesi CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247, relative a focolai in British Columbia e Manitoba, con indicazione delle coordinate geografiche e delle zone di protezione (3 km) e sorveglianza (10 km).
Aggiornamento equivalente dell'allegato XIV
Anche l'allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo corrispondente per le stesse zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, includendo per ciascuna voce le categorie di prodotti interessate (ad esempio POU, RAT, GBM) e le rispettive date di sospensione o ripristino.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva della rettifica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 2, relativo alla rettifica dell'allegato V, parte 2, si applica tuttavia dal 13 dicembre 2024, ossia dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141, per evitare incertezze sulle zone canadesi CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247.
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