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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/74

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il deterioramento della situazione economica del produttore unionale. La Commissione ha applicato il metodo del valore normale costruito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo esistenti distorsioni significative nel mercato cinese e scegliendo la Colombia come paese rappresentativo. Sono fissate aliquote diverse per i gruppi societari cooperanti e per tutte le altre importazioni, con disciplina procedurale su fatturazione, garanzie, osservazioni e cessazione della registrazione.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina e dei suoi derivati originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di lisina, dei suoi esteri, dei sali di tali prodotti e di additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più ma non oltre l’80 % da solfato di L-lisina e per non più del 32 % da altri componenti, classificati nei codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC indicati nel regolamento), quando originari della Repubblica popolare cinese. La misura opera per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; è subordinata, per le aliquote individuali, alla presentazione di fattura commerciale valida e si accompagna alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Sono previste regole specifiche per i produttori esportatori cooperanti nominativamente indicati e una aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74: dazio antidumping provvisorio sulla lisina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento è adottato dalla Commissione nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e interviene a seguito di un’inchiesta antidumping avviata il 23 maggio 2024 su denuncia dell’industria unionale. La misura provvisoria si fonda sulla constatazione di dumping, pregiudizio notevole per il produttore europeo e nesso causale tra le importazioni cinesi e il deterioramento del mercato unionale, con applicazione del metodo del valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito oggettivo e prodotto interessato

Il prodotto interessato è la lisina e i suoi esteri, i sali di tali prodotti e gli additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più ma non oltre l’80 % da solfato di L-lisina e per non più del 32 % da altri componenti, classificati nei codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel dispositivo.

La Commissione ha chiarito che rientrano nella nozione di prodotto oggetto dell’inchiesta tutte le forme principali della lisina considerate nel procedimento: lisina cloridrato, lisina liquida e solfato di lisina. Ha respinto le richieste di esclusione del solfato di lisina, ritenendo che le diverse forme abbiano le stesse caratteristiche di base, gli stessi impieghi e siano tra loro intercambiabili.

Procedura, campionamento e collaborazione

L’inchiesta è stata aperta sulla base di una denuncia dell’8 aprile 2024 presentata da Metex Noovistago, poi divenuta Eurolysine. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 e ha poi raccolto informazioni da produttore unionale, esportatori cinesi, importatori e utilizzatori, svolgendo visite di verifica in loco presso Eurolysine, gli importatori e i produttori esportatori campionati.

Per i produttori esportatori della RPC sei imprese hanno risposto e la Commissione ha selezionato un campione di due società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni esaminabile nel tempo disponibile. Nessun produttore esportatore ha chiesto un esame individuale. La cooperazione è stata considerata elevata, poiché le esportazioni dei soggetti cooperanti hanno coperto la totalità delle importazioni nel periodo dell’inchiesta.

Valore normale e distorsioni significative in Cina

La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative che rendono inidonei i prezzi e i costi interni ai fini del calcolo del valore normale. Il regolamento ricostruisce in dettaglio il quadro economico cinese, richiamando il ruolo dell’economia di mercato socialista, del PCC, della pianificazione industriale, dell’intervento statale nel credito, nelle materie prime, nel lavoro e nell’assegnazione delle risorse.

In sintesi, la Commissione ha rilevato:

  • forte presenza e controllo statale o del PCC nelle imprese, anche private;
  • influenza pubblica sulla determinazione di prezzi e costi;
  • politiche e piani settoriali che orientano le risorse verso settori strategici, incluso il comparto chimico e la bioeconomia;
  • applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale;
  • distorsioni nei costi salariali;
  • accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni non indipendenti dallo Stato.

La Commissione ha respinto le contestazioni delle parti interessate, compresi i rilievi di incompatibilità con l’OMC, ritenendo coerente il metodo utilizzato con la giurisprudenza richiamata.

Paese rappresentativo e fonti di riferimento

In un primo momento la Commissione ha valutato Brasile, Indonesia, Colombia e Thailandia. Il Brasile è stato scartato per assenza di dati finanziari utili per un produttore comparabile nel periodo dell’inchiesta; l’Indonesia per il diverso livello di sviluppo per l’intero periodo; la Thailandia per la presenza di distorsioni nei prezzi del granturco e la qualità inferiore dei dati; la Colombia è risultata invece idonea.

La Commissione ha scelto la società colombiana Sucroal S.A. come fonte di SGAV e profitti. Per i fattori produttivi ha usato principalmente il Global Trade Atlas per le materie prime, tariffe energetiche colombiane, prezzi internazionali del gas e statistiche OIL/ILO per il lavoro. Sono stati inoltre valorizzati sottoprodotti e spese generali di produzione, includendo tra gli altri ammortamenti, controllo qualità, manutenzione e costo del microrganismo usato nella fermentazione.

Metodo di costruzione del valore normale

La Commissione ha determinato per ciascun tipo di prodotto un valore normale franco fabbrica costruito sulla base di costi esenti da distorsioni. Le materie prime sono state valorizzate con prezzi all’importazione colombiani depurati dagli effetti della RPC e dei paesi esclusi ai sensi del regolamento (UE) 2015/755; per il granturco è stato considerato un premio per il mais non OGM.

Per il lavoro, il costo orario è stato fissato in 20,1 CNY/ora; per l’energia elettrica in 1,18 CNY/kWh; per il gas naturale in 4,281 CNY/m3; per il vapore a 13 bar in 364,33 CNY/tonnellata; per l’acqua in base alle tariffe del fornitore colombiano. Le SGAV di Sucroal sono state del 23,3 % e il profitto del 9,5 %. È inoltre stato aggiunto un margine di profitto di riferimento del 10,69 % e un costo aggiuntivo collegato a futuri obblighi ambientali e convenzioni OIL, pari a [240-270] EUR/tonnellata.

Prezzo all’esportazione, confronto e dumping

Per le vendite dirette nell’Unione è stato preso il prezzo effettivamente pagato o pagabile; per le vendite attraverso società collegate è stato costruito il prezzo all’esportazione sulla base della rivendita al primo acquirente indipendente, con deduzione di costi, SGAV e profitto. Il confronto con il valore normale è stato effettuato allo stadio franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio, credito e spese bancarie.

I margini di dumping provvisori sono stati fissati come segue:

  • Meihua Group: 84,8 %;
  • Eppen Group: 58,3 %;
  • altre società cooperative: 71,6 %;
  • tutte le altre importazioni originarie della RPC: 84,8 %.

Per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale valida con una formula dichiarativa specifica; in mancanza si applica il dazio residuale.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

Eurolysine è l’unico produttore unionale e costituisce l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. I dati, presentati in forma riservata come intervalli, mostrano un forte deterioramento:

  • la produzione è scesa da circa 68 000-74 000 tonnellate a 11 000-13 000 tonnellate;
  • le vendite nell’Unione sono crollate da 52 000-57 000 tonnellate a 7 500-9 000 tonnellate;
  • la quota di mercato è passata da 10,7 % a 1,9 %;
  • il costo di produzione unitario è aumentato del 141 %;
  • la redditività è rimasta fortemente negativa per tutto il periodo;
  • occupazione, flusso di cassa e ritorno sul capitale investito hanno registrato tendenze negative.

La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso causale e fattori alternativi

La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni cinesi oggetto di dumping, aumentate in volume e quota di mercato mentre i prezzi scendevano sotto quelli unionale e provocavano una forte compressione dei prezzi. Ha esaminato anche le importazioni da Indonesia, Stati Uniti, Brasile e Corea del Sud, ritenendo che il loro impatto non fosse individualmente significativo rispetto al ruolo predominante della Cina.

Sono stati inoltre valutati il calo del consumo nell’Unione, le esportazioni dell’industria unionale e l’aumento dei costi di produzione. Tali fattori sono stati considerati non idonei a interrompere il nesso causale, poiché non spiegano da soli il deterioramento della posizione dell’industria unionale e non attenuano l’effetto pregiudizievole delle importazioni dalla RPC.

Livello della misura e interesse dell’Unione

Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione ha verificato se un dazio più basso del margine di dumping fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio. Ha individuato un profitto di riferimento del 10,69 % (6 % di base più 4,69 % per investimenti, R&S e innovazione non realizzati in condizioni normali) e, tenendo conto dei costi futuri ambientali e OIL, ha determinato un prezzo non pregiudizievole pari a [3 040-3 570] EUR/tonnellata.

Sul piano dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori: non escludono il prodotto cinese dal mercato, ma mirano a ripristinare condizioni concorrenziali. Le obiezioni relative a carenze di approvvigionamento, costi dei mangimi, concorrenza e profili ambientali sono state respinte o ritenute non dimostrate.

Dispositivo finale, garanzie e termini

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni cinesi del prodotto descritto, per sei mesi. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio. Le autorità doganali devono accettare le aliquote individuali solo in presenza della fattura commerciale conforme; in difetto si applica l’aliquota residuale.

L’articolo 2 consente alle parti interessate di presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e di chiedere audizione entro 5 giorni. L’articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento (UE) 2024/2732 e stabilisce che i dati relativi ai prodotti immessi in consumo negli ultimi 90 giorni restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e registrazione

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 23 maggio 2024 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia dell’industria dell’Unione. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 è stata disposta la registrazione delle importazioni del prodotto in esame ai fini di una possibile riscossione retroattiva; con il presente regolamento la registrazione deve cessare.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto di misura comprende lisina, esteri e sali, nonché additivi per mangimi con tenore di solfato di L-lisina tra 68 % e 80 % in peso secco. La Commissione considera simili il prodotto esportato nella UE, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione, in quanto hanno caratteristiche fisiche, chimiche e impieghi di base analoghi. Sono inclusi i codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00.

Metodo di calcolo del valore normale e distorsioni significative in Cina

La Commissione ha ritenuto opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi che attestano distorsioni significative in Cina. Ha richiamato il ruolo dell’intervento pubblico, del PCC, della pianificazione industriale, del sistema finanziario e delle distorsioni nei costi di materie prime, energia, lavoro e capitale, con conseguente impossibilità di utilizzare prezzi e costi interni cinesi ai fini della determinazione del valore normale.

Scelta del paese rappresentativo

Dopo una prima analisi di Brasile, Indonesia, Colombia e Thailandia, la Commissione ha concluso che la Colombia è il paese rappresentativo appropriato: livello di sviluppo analogo alla RPC, assenza di distorsioni rilevanti sulle importazioni dei fattori produttivi e disponibilità di dati pubblici affidabili. La società Sucroal S.A. è stata scelta come fonte per SGAV e profitti, con dati finanziari aggiornati ottenuti dalle autorità colombiane.

Fonti per costi esenti da distorsioni e costruzione del valore normale

Per materie prime, energia, lavoro e sottoprodotti la Commissione ha usato il Global Trade Atlas, tariffe elettriche colombiane, prezzi internazionali del gas, dati ILO e informazioni di mercato pubbliche. Ha fissato un costo orario del lavoro pari a 20,1 CNY/ora, un costo dell’energia elettrica di 1,18 CNY/kWh, del gas naturale a 4,281 CNY/m3 e del vapore a 364,33 CNY/tonnellata. Le SGAV di Sucroal sono state pari al 23,3 % e il profitto al 9,5 %; aggiungendo un profitto di riferimento del 10,69 % e costi aggiuntivi per obblighi ambientali e OIL, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto.

Determinazione del prezzo all’esportazione e confronti

Per le vendite dirette il prezzo all’esportazione è il prezzo effettivamente pagato o pagabile; per le vendite tramite società collegate importatrici il prezzo è costruito sulla base del primo prezzo di rivendita a clienti indipendenti, con deduzione di costi tra importazione e rivendita, SGAV e profitti. Il confronto con il valore normale è stato effettuato allo stadio commerciale franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio, costi del credito e spese bancarie. Per gli intermediari collegati è stata applicata una maggiorazione analoga a quella di un agente a commissione.

Margini di dumping provvisori

La Commissione ha fissato margini di dumping provvisori pari all’84,8 % per il gruppo Meihua, al 58,3 % per il gruppo Eppen, al 71,6 % per le altre società cooperative e all’84,8 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e previa presentazione della fattura commerciale conforme alle prescrizioni del regolamento.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

Eurolysine è l’unico produttore unionale e costituisce l’industria dell’Unione. Nel periodo in esame la produzione è crollata da circa 68 000-74 000 tonnellate a 11 000-13 000 tonnellate, le vendite da 52 000-57 000 tonnellate a 7 500-9 000 tonnellate e la quota di mercato da 10,7 % a 1,9 %. Sono aumentati i costi di produzione unitari del 141 %, mentre prezzi e redditività sono rimasti al di sotto dei costi, con forti perdite, flussi di cassa negativi e riduzione dell’occupazione.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni cinesi, i prezzi significativamente inferiori e la compressione dei prezzi hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria unionale. Ha esaminato anche importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria unionale, calo del consumo e aumento dei costi, ritenendo che tali fattori non interrompessero il nesso causale con le importazioni oggetto di dumping.

Interesse dell’Unione e livello della misura

La Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’industria unionale, degli importatori e degli utilizzatori, poiché non chiudono il mercato ma ripristinano condizioni di concorrenza leale. Applicando la regola del dazio inferiore, ha determinato un margine di pregiudizio e ha fissato il dazio al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio.

Aliquote, fattura commerciale e garanzia

Le aliquote provvisorie sono pari all’84,8 % per Meihua, al 58,3 % per Eppen, al 71,6 % per le altre società cooperative e all’84,8 % per tutte le altre importazioni cinesi. L’aliquota individuale richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del fabbricante; in mancanza si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio.

Termini procedurali successivi e durata

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore; le richieste di audizione vanno presentate entro 5 giorni di calendario. L’articolo 1 si applica per sei mesi; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganalemercato internodifesa commerciale

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