Regolamento (UE) 2025/34
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/34 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che approva la modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Chacolí-Txakolina)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Chacolí-Txakolina", presentata dalla Spagna e già sottoposta alla procedura di esame e pubblicazione prevista dalla normativa di settore. Poiché non sono state presentate opposizioni, la Commissione procede all’approvazione e all’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Chacolí-Txakolina" e ne consente l’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette.
Ambito di applicazione
Si applica nel settore vitivinicolo dell’Unione europea, con effetti per la menzione tradizionale "Chacolí-Txakolina" proposta dalla Spagna e pubblicata a fini di esame/opposizione. Produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento della Commissione direttamente applicabile; riguarda la fase di modifica di una menzione tradizionale protetta e la relativa registrazione. Non disciplina altre denominazioni, né contiene esclusioni espresse diverse da quelle implicite nella specificità della menzione oggetto di approvazione.
Approvazione della modifica della menzione tradizionale "Chacolí-Txakolina"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/34 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale nel settore vitivinicolo "Chacolí-Txakolina". L’atto si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e applica la procedura prevista per le menzioni tradizionali protette, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 e la normativa delegata e di esecuzione del 2019.
Contesto procedurale
La modifica della menzione tradizionale era stata trasmessa dalla Spagna ed esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La domanda era stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità alla procedura di pubblicità e controllo prevista dalla normativa settoriale.
Assenza di opposizioni e conseguente approvazione
I considerando precisano che alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Per effetto di tale esito, e ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, la modifica della menzione tradizionale deve essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Dispositivo
L’articolo 1 dispone in modo secco l’approvazione della modifica della menzione tradizionale "Chacolí-Txakolina" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori condizioni sostanziali, deroghe o obblighi operativi nel testo del regolamento.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica della menzione tradizionale
L’articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale "Chacolí-Txakolina" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’approvazione segue la procedura prevista dall’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dagli articoli 28, paragrafi 2 e 3, 31, paragrafo 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e dall’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Esito della procedura di esame e assenza di opposizioni
Dai considerando risulta che la domanda di modifica trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata per consentire eventuali opposizioni; non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione, la modifica è stata approvata. La menzione deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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