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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/66

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407

Normativa europea32025R0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua l’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per il 2024 e, in alcuni casi, per il 2025 e gli anni successivi, a causa di superamenti di contingenti verificatisi negli anni precedenti. Interviene anche per correggere e aggiornare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407, inclusa la sostituzione del relativo allegato. Le misure tengono conto delle regole sugli scambi di possibilità di pesca, delle consultazioni con gli Stati membri interessati e delle raccomandazioni ICCAT applicabili a taluni stock.

Applicazione di detrazioni ai contingenti di pesca 2024 per superamenti di contingenti in anni precedenti e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri interessati da superamenti di contingenti di pesca relativi a stock gestiti nell’ambito della politica comune della pesca, con effetti sui contingenti assegnati per il 2024 e, per alcune fattispecie, sui contingenti del 2025 e degli anni successivi. Riguarda sia stock gestiti dall’Unione sia stock soggetti a raccomandazioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca, e opera nei casi in cui non sia possibile effettuare la detrazione sullo stesso stock per assenza di contingente disponibile, consentendo la compensazione su altri stock della stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione: detrazioni dai contingenti di pesca 2024

Il regolamento dà attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone la sottrazione dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca assegnate. La Commissione interviene per recuperare quantitativi sovrasfruttati in anni precedenti, integrando le detrazioni già disposte con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 e correggendo alcuni profili applicativi emersi successivamente.

Contesto normativo e criteri applicati

I considerando richiamano i regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2023 e il 2024, nonché gli orientamenti della Commissione del 2022 sulle detrazioni ex articolo 105. Il meccanismo segue una logica di compensazione progressiva: la Commissione calcola il superamento, applica i fattori moltiplicatori previsti, tiene conto di eventuali quantità già recuperate o in sospeso e, ove necessario, sposta la detrazione ad anni successivi fino al completo recupero del quantitativo sovrasfruttato.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri che hanno registrato superamenti di contingenti o limiti di cattura, tra cui Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Germania, Francia e Italia per uno specifico stock. Le misure incidono sui contingenti 2024 e, per alcuni stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca, sui contingenti o limiti di cattura del 2025, in coerenza con il calendario previsto dalle relative raccomandazioni internazionali.

Detrazioni applicate ai contingenti 2024

L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca del 2024 fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 sono ridotti secondo l’allegato I. L’allegato collega ogni stock oggetto di superamento a uno o più stock alternativi da cui effettuare la detrazione, quando il contingente sullo stock originario non era disponibile nel 2024. In diversi casi la detrazione è stata possibile solo parzialmente o su stock diversi per effetto di scambi di possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Meccanismo di calcolo: superamento, moltiplicatori e detrazioni residue

L’allegato II espone il calcolo delle detrazioni per ciascuno Stato membro e stock: contingente iniziale, sbarchi consentiti, catture totali, percentuale di utilizzo, superamento e importo finale da sottrarre. In linea generale, quando il superamento non supera 100 tonnellate si applica un fattore 1,00; se il superamento supera il 10% degli sbarchi consentiti può applicarsi un fattore moltiplicatore addizionale; in alcuni casi la lettera "A" o "C" indica l’applicazione del moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo o per stock coperto da piano pluriennale.

Casi rilevanti per singoli Stati membri

Per la Germania, il regolamento riconosce la possibilità di ripartire su tre anni la detrazione complessiva di 21,317 tonnellate relativa allo stock OTH/1N2AB., con quote annuali di 7,106 tonnellate nel 2024 e nel 2025 e 7,105 tonnellate nel 2026. Per la Danimarca, la detrazione relativa all’eglefino nelle acque dell’Unione della zona 3a, originariamente collegata al codice HAD/*03 A-C, viene riallocata al contingente HAD/*03 A. per il 2024 a seguito di una modifica tecnica della definizione dello stock.

Per la Polonia, viene corretta la detrazione sullo stock di sgombro MAC/2A34-N, che deve essere pari a 636,225 tonnellate. Per la Spagna, le detrazioni riguardano, tra gli altri, marlin azzurro, eglefino, altre specie, merluzzo carbonaro, sogliola e razze ondulate; per la Francia e il Portogallo assumono rilievo, tra gli altri, pesce spada dell’Atlantico settentrionale e razze, con alcune detrazioni rinviate al 2025 secondo le regole ICCAT. Per i Paesi Bassi e altri Stati membri sono previste detrazioni su stock alternativi in ragione del mancato contingente disponibile sullo stock originario.

Rapporti con le organizzazioni regionali di gestione della pesca

Il regolamento recepisce il calendario delle detrazioni previsto da talune raccomandazioni ICCAT. In particolare:

  • per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale, il superamento 2023 viene detratto nel 2025;
  • per il marlin azzurro, il superamento 2023 viene pure imputato al 2025;
  • per il tonno obeso e per altri stock ICCAT, l’allegato II riporta detrazioni già programmate per il 2024 o rinviate secondo le regole applicabili.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407

L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407. Ciò consente di aggiornare il quadro delle detrazioni già adottate nel 2024, includendo le correzioni materiali, le detrazioni rinviate e le nuove imputazioni derivanti da consultazioni con gli Stati membri interessati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Detrazioni sui contingenti 2024

L’articolo 1 riduce i contingenti di pesca fissati per il 2024 dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259, applicando le detrazioni indicate nell’allegato I. Le detrazioni riguardano, tra gli altri, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, nonché altri casi specifici di superamento o di detrazione differita.

Sostituzione dell’allegato del regolamento 2024/2407

L’articolo 2 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 con il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento, correggendo e aggiornando il quadro delle detrazioni già disposto nel 2024.

Criteri per le detrazioni e fattori moltiplicatori

Dai considerando e dall’allegato II emerge l’applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: detrazione ordinaria del superamento, fattore moltiplicatore pari a 1,00 per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate, fattore moltiplicatore addizionale quando il superamento supera il 10% e, in alcuni casi, ulteriore moltiplicatore 1,5 per superamento consecutivo o per stock soggetti a piano pluriennale.

Detrazioni su stock diversi per mancanza di contingente

Quando non è possibile operare la detrazione sullo stock oggetto di superamento nell’anno successivo, perché lo Stato membro non dispone di contingente per quello stock, il regolamento applica l’articolo 105, paragrafo 5, consentendo detrazioni da altri stock della stessa zona o dello stesso valore commerciale, previa consultazione dello Stato membro interessato. L’allegato I elenca gli abbinamenti tra stock oggetto di superamento e stock alternativi per le detrazioni.

Differimento di alcune detrazioni agli anni successivi

Per alcune detrazioni non integralmente applicabili nel 2024 per insufficienza del contingente disponibile, il regolamento prevede il riporto dei quantitativi residui agli anni successivi fino al recupero del quantitativo complessivamente sovrasfruttato. È il caso, tra gli altri, della Germania per lo stock OTH/1N2AB., con ripartizione in tre anni della detrazione complessiva di 21,317 tonnellate, e di talune detrazioni per stock ICCAT da applicarsi nel 2025.

Adeguamento a modifiche tecniche e a raccomandazioni ICCAT

Il regolamento adegua l’imputazione della detrazione della Danimarca per l’eglefino nella zona 3a a seguito della modifica della definizione della zona introdotta dal regolamento (UE) 2024/257. Inoltre applica il calendario di detrazione richiesto da raccomandazioni ICCAT, in particolare per pesce spada dell’Atlantico settentrionale e marlin azzurro, spostando alcune detrazioni al 2025.

Correzione di errore materiale nel regolamento 2024/2407

Tra i considerando e nell’allegato II si segnala la correzione di un errore tipografico relativo al quantitativo di detrazione per la Polonia sullo stock di sgombro MAC/2A34-N, che deve essere 636,225 tonnellate anziché 636,275 tonnellate.

Entrata in vigore

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescagestione dei contingenti itticicontrolli e sanzioni amministrativeaccordi e organizzazioni regionali di gestione della pesca

Testo integrale

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