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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/33

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde

Normativa europea32025R0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, in via eccezionale e temporanea, l’immissione sul mercato di alcune apparecchiature di refrigerazione autonome che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, nonostante il divieto generale previsto dal regolamento (UE) 2024/573. La deroga è giustificata dalla necessità di concedere più tempo alla conversione tecnologica dei fabbricanti verso alternative a basso GWP, evitando costi sproporzionati e possibili carenze di mercato. L’autorizzazione è limitata a categorie e soglie tecniche specifiche e opera solo se le apparecchiature sono correttamente etichettate. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Deroga temporanea al divieto di immissione sul mercato di alcune apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’Unione europea e anche ai fini del SEE, ai fabbricanti e agli operatori che immettono sul mercato apparecchiature di refrigerazione autonome rientranti nelle categorie elencate all’articolo 1, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La deroga riguarda esclusivamente gli abbattitori, le gelatiere per gelato artigianale, i produttori di ghiaccio, i carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, gli armadi fermalievitazione, i granitori e le macchine per creme fredde, entro specifici limiti tecnici indicati dal regolamento. Si applica dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2026. Restano ferme le condizioni di etichettatura previste dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.

Deroga temporanea per alcune apparecchiature di refrigerazione autonome con gas fluorurati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione concede una deroga limitata nel tempo al divieto, previsto dal regolamento (UE) 2024/573, di immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La misura risponde alle richieste presentate dalle autorità competenti francese e italiana e mira a consentire la conversione tecnologica verso alternative a basso GWP senza imporre costi sproporzionati né generare carenze di mercato.

Contesto normativo e motivazione della deroga

L’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta, dal 1o gennaio 2025, l’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione autonome, con l’esclusione dei refrigeratori (chillers), quando contengano gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, salvo che tali gas siano necessari per rispettare requisiti di sicurezza nel sito di attività. Le autorità competenti francese e italiana hanno chiesto una deroga per specifiche categorie di apparecchiature ritenute ancora non integralmente convertite.

La Commissione richiama il fatto che, per la maggior parte di tali apparecchiature, sono già disponibili alternative tecnicamente valide con GWP inferiore a 150; tuttavia, una quota significativa della capacità produttiva deve ancora essere riconvertita. Il processo richiede modifiche dei processi produttivi, riprogettazione delle apparecchiature e riqualificazione del personale. Poiché il divieto è entrato in vigore solo l’11 marzo 2024, la Commissione ha ritenuto che la conversione completa di una parte consistente della produzione non fosse realisticamente realizzabile entro il 1o gennaio 2025. È stato inoltre evidenziato il rischio di carenze sul mercato dell’Unione e l’impatto su settori vulnerabili, quali asili nido, residenze per anziani e ospedali.

Ambito oggettivo della deroga

L’articolo 1 autorizza, in deroga al divieto generale, l’immissione sul mercato dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2026 delle seguenti apparecchiature, purché rispettino i parametri tecnici indicati:

  • abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti;
  • gelatiere per gelato artigianale con capacità di raffreddamento superiore a 2 kW;
  • produttori di ghiaccio con capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2 000 kg nell’arco di 24 ore;
  • carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW;
  • armadi fermalievitazione con potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW;
  • granitori e macchine per creme fredde con capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.

La deroga riguarda solo apparecchiature di refrigerazione autonome e solo se contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.

Condizioni applicative e etichettatura

L’autorizzazione è subordinata al rispetto dell’obbligo di etichettatura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Il regolamento non introduce ulteriori procedure autorizzative individuali per gli operatori, ma consente la commercializzazione entro il perimetro definito dall’articolo 1 e per il periodo di validità della deroga.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2025. La Commissione ha espressamente giustificato tale scelta con esigenze di certezza del diritto, in coerenza con il momento di applicazione del divieto generale previsto dal regolamento (UE) 2024/573.

Effetti pratici per gli operatori

Per i fabbricanti e gli operatori del settore, la norma consente una finestra temporale limitata per continuare a commercializzare determinate linee di prodotto ancora basate su gas fluorurati con GWP elevato, purché rientrino nelle specifiche tecniche e siano correttamente etichettate. Per gli altri prodotti non inclusi nelle categorie o nelle soglie indicate, resta applicabile il divieto generale del regolamento (UE) 2024/573.

Disposizioni principali

Deroga al divieto generale di cui al regolamento (UE) 2024/573

In deroga all’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573, è autorizzata l’immissione sul mercato, dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2026, di specifiche apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.

Categorie di apparecchiature ammesse

La deroga riguarda: abbattitori con capacità a pieno carico tra 25 kg e 100 kg di alimenti; gelatiere per gelato artigianale con capacità di raffreddamento superiore a 2 kW; produttori di ghiaccio con capacità di produzione tra 200 kg e 2 000 kg in 24 ore; carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso tra 1,5 kW e 10,5 kW; armadi fermalievitazione con potenza assorbita tra 1 kW e 2 kW; granitori e macchine per creme fredde con capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.

Condizione di etichettatura

L’autorizzazione opera a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025, al fine di garantire certezza del diritto rispetto al divieto generale già operante dal 1o gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materieambientegas fluoruratiprodotti e apparecchiature di refrigerazionemercato internosicurezza alimentare

Testo integrale

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