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Circolare

Circolare numero 178 del 3-8-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni applicative sull’ordinanza del 21 maggio 1998 relativa agli eventi franosi e alle avversità atmosferiche che hanno colpito le province di Salerno, Avellino e Caserta. In particolare, chiarisce quali datori di lavoro agricolo e quali compartecipanti familiari e piccoli coloni beneficiano della sospensione della riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali, indicando le scadenze sospese e il termine di versamento differito al 4 gennaio 1999. Viene inoltre precisato che i termini di presentazione del DMAG non possono essere sospesi.

Chiarimenti su sospensione contributiva per eventi calamitosi in alcune province campane

Sospensione contributiva per eventi calamitosi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta

La circolare chiarisce gli effetti dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1998 sui versamenti contributivi in agricoltura, con riferimento ai danni causati dagli eventi franosi e dalle avversità atmosferiche verificatesi il 5 e 6 maggio 1998. Il documento integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 142/1998, concentrandosi sugli adempimenti dei datori di lavoro agricolo, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Ambito di applicazione soggettivo

Per i datori di lavoro agricolo, la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda:

  • i soggetti residenti, alla data dell’evento calamitoso, nelle aree a rischio dei Comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano, Sarno e Siano (Salerno);
  • i datori di lavoro agricolo residenti nei Comuni gravemente danneggiati, secondo quanto già precisato al punto 2 della circolare n. 142/1998.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, la sospensione opera nei confronti dei concedenti rientranti nel medesimo ambito territoriale e soggettivo richiamato dalla circolare.

Contributi e scadenze sospese per i datori di lavoro agricolo

La sospensione interessa la riscossione:

  • del 4° trimestre 1997;
  • del 1° trimestre 1998;
  • del 2° trimestre 1998.

Il beneficio riguarda sia i contributi dovuti dai datori di lavoro sia la quota a carico degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Le scadenze ordinarie sospese sono quelle del 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1998, oppure del 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre 1998 per le aziende agricole titolari di partita IVA che effettuano i versamenti in forma unificata tramite modello F24.

Rientra nella sospensione anche il contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996, riscossa con cadenza bimestrale, per le rate in scadenza il 20 giugno, 20 agosto, 20 ottobre e 20 dicembre 1998.

Modalità di pagamento e recupero dei versamenti sospesi

I contributi sospesi devono essere versati entro il 4 gennaio 1999. La circolare precisa che i datori di lavoro devono utilizzare gli stessi avvisi di pagamento emessi dall’Istituto alle scadenze ordinarie, i cui termini risultano sospesi per effetto dell’ordinanza ministeriale.

Adempimenti non sospesi: DMAG

La circolare esclude espressamente la sospensione dei termini di presentazione del DMAG, che restano fissati al 25 luglio e al 25 ottobre. Viene sottolineato che, in agricoltura, il DMAG costituisce il presupposto necessario per la tariffazione contributiva.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’ordinanza sospende la riscossione delle rate contributive in scadenza il 10 luglio, 10 settembre e 10 novembre 1998, oppure il 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre 1998 nel caso di concedenti titolari di partita IVA.

Anche in questo caso, il pagamento delle rate bimestrali sospese deve essere effettuato entro il 4 gennaio 1999, utilizzando gli stessi avvisi di pagamento già recapitati con le scadenze originarie ora sospese.

Sintesi operativa

La circolare, in sostanza, individua i soggetti interessati dalla sospensione contributiva, delimita i periodi e le rate sospese, conferma il differimento del versamento al 4 gennaio 1999 e ribadisce che il DMAG continua a dover essere presentato nei termini ordinari. Il testo ha quindi funzione chiaramente interpretativa e applicativa dell’ordinanza emergenziale in materia di contribuzione agricola.

Punti principali

Ambito soggettivo della sospensione per i datori di lavoro agricolo

La sospensione riguarda i datori di lavoro agricolo residenti, alla data dell’evento calamitoso, nelle aree a rischio dei Comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano, Sarno e Siano (Salerno), nonché i datori di lavoro agricolo residenti nei Comuni gravemente danneggiati, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 142/1998.

Contributi agricoli sospesi e scadenze interessate

La sospensione si applica alla riscossione del 4° trimestre 1997 e del 1° e 2° trimestre 1998, sia per i contributi dovuti dai datori di lavoro sia per la quota a carico degli operai a tempo determinato e indeterminato. Le scadenze interessate sono il 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre 1998, oppure il 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre 1998 per le aziende agricole con partita IVA che versano in forma unificata tramite F24.

Contributo del 15% ex articolo 1, comma 194, legge n. 662/1996

Per il contributo del 15% dovuto con cadenza bimestrale, l’ordinanza sospende le rate in scadenza il 20 giugno, 20 agosto, 20 ottobre e 20 dicembre 1998.

Modalità di pagamento e termine di recupero

I versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati entro il 4 gennaio 1999. Per il pagamento devono essere utilizzati gli stessi avvisi di pagamento già emessi dall’Istituto alle scadenze ordinarie, oggetto di sospensione.

Termini DMAG non sospesi

La circolare precisa che non possono essere sospesi i termini di presentazione del DMAG, fissati al 25 luglio e al 25 ottobre, poiché in agricoltura tale adempimento è presupposto necessario per la tariffazione contributiva.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni la sospensione riguarda le rate contributive in scadenza il 10 luglio, 10 settembre e 10 novembre 1998, oppure il 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre 1998 per i concedenti titolari di partita IVA inclusi nel medesimo regime.

Recupero delle rate sospese per compartecipanti e piccoli coloni

Le rate bimestrali sospese devono essere versate entro il 4 gennaio 1999, utilizzando gli stessi avvisi di pagamento già recapitati con le scadenze originarie sospese dall’ordinanza.

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