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Legge

L.R. FVG 13/2014

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 13/2014 semplifica la disciplina urbanistico-edilizia, le procedure per permessi, SCIA e agibilità, e modifica vari regimi contributivi per opere pubbliche, edilizia residenziale, trasporti, telecomunicazioni ed edilizia scolastica. Molte misure riguardano procedimenti e finanziamenti legati a specifiche annualità o interventi già conclusi, oggi in gran parte non più attuali.

Misure di semplificazione urbanistico-edilizia e contributi per opere pubbliche, trasporti, telecomunicazioni ed edilizia scolastica

Misure di semplificazione e contributi regionali in Friuli Venezia Giulia

La legge interviene su numerosi settori dell’ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di semplificare procedimenti urbanistico-edilizi e di riorganizzare varie discipline contributive e amministrative. Accanto alle modifiche di sistema, contiene anche numerose disposizioni transitorie e puntuali su finanziamenti, contributi e interventi specifici, in larga parte riferiti ad annualità ormai concluse.

Finalità generali

Il provvedimento dichiara di voler adeguare l’ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni e ai principi di semplificazione amministrativa, rendendo più celeri i procedimenti edilizi e urbanistici. La legge disciplina inoltre misure contributive per enti locali e autonomie locali destinate alla realizzazione o ultimazione di opere pubbliche, in un contesto di crisi economica e di vincoli di finanza pubblica.

Edilizia: definizioni, categorie di intervento e titoli abilitativi

La disciplina edilizia viene ampiamente ritoccata per ampliare o precisare le categorie di intervento e i relativi titoli abilitativi.

In particolare:

  • viene chiarito il trattamento della superficie accessoria che eccede il 100% della superficie utile, ai fini del contributo di costruzione;
  • le zone B0 e le aree assimilate sono equiparate alle zone A quanto alle distanze minime tra edifici;
  • è escluso, per alcune ipotesi, il riferimento alla sola assenza di alterazione del carico insediativo o urbanistico;
  • nel recupero edilizio si include espressamente l’aumento di unità immobiliari per frazionamento, con salvezza degli standard urbanistici se previsti.

La legge ridefinisce anche gli interventi soggetti a SCIA e quelli sottoposti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività in alternativa al permesso. In particolare:

  • sono soggetti a SCIA tutti gli interventi non rientranti nell’edilizia libera e non assoggettati a permesso di costruire, purché conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi;
  • rientrano nella SCIA anche le varianti non essenziali a permessi di costruire o a DIA in alternativa al permesso, purché conformi e munite degli eventuali atti di assenso necessari;
  • le varianti in corso d’opera non sospendono i lavori e possono essere presentate anche prima della fine lavori, come aggiornamento progettuale;
  • vengono rimodulate le ipotesi di intervento edilizio libero e di interventi su muretti a secco, cornicioni, canne fumarie e torrette da camino.

Procedimento per il permesso di costruire e semplificazioni istruttorie

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è dettagliato in modo puntuale, con termini certi e acquisizione d’ufficio della documentazione.

Il Comune deve:

  • comunicare il responsabile del procedimento entro 10 giorni;
  • istruire la domanda entro 60 giorni, ridotti a 30 se i pareri sono già allegati;
  • può richiedere una sola volta integrazioni documentali entro 30 giorni dalla presentazione;
  • può chiedere modifiche di modesta entità al progetto, sospendendo il termine;
  • deve attivare la conferenza di servizi se non arrivano tutti gli assensi o vi è dissenso non assoluto.

Il provvedimento finale è adottato entro 15 giorni dalla proposta o dall’esito della conferenza, termine elevato a 30 giorni se è stato comunicato un preavviso di rigetto. Decorso inutilmente il termine opera il silenzio-assenso, salvo vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Per gli interventi di cui all’articolo 19, comma 2, il termine finale è fissato in 75 giorni.

Viene inoltre imposto ai Comuni di acquisire d’ufficio documenti, dati e informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, compresi i dati catastali, senza richiedere attestazioni sulla loro veridicità.

Disciplina del contributo di costruzione ed esoneri

La legge interviene in modo esteso sul contributo di costruzione e sulle ipotesi di esonero o riduzione.

Sono previste, tra l’altro:

  • nuove ipotesi di esonero per interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione;
  • possibilità per il Comune di ridurre fino al 100% il contributo per impianti sportivi realizzati anche da privati, se vi è una convenzione che ne garantisca l’uso pubblico;
  • specifiche convenzioni per interventi residenziali e per la prima abitazione non di lusso, con vincolo quinquennale di destinazione;
  • esonero per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e per alloggi sociali, con convenzione sui prezzi di locazione o vendita.

Per gli alloggi sociali e gli interventi residenziali convenzionati, la legge richiama la convenzione-tipo regionale e disciplina la determinazione del costo delle aree, l’aggiornamento periodico dei prezzi e il regime di trascrizione degli atti. In caso di mancato rispetto del vincolo di prima abitazione, è previsto il recupero del contributo maggiorato di rivalutazione e interessi.

Interventi in zona agricola, patrimonio edilizio esistente e rendimento energetico

La disciplina urbanistico-edilizia viene resa più flessibile anche con riferimento al patrimonio edilizio esistente e agli edifici in zona agricola.

Si prevede che:

  • il patrimonio edilizio esistente, anche in zona territoriale omogenea impropria, possa essere oggetto di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo finalizzati all’aumento di unità immobiliari;
  • gli strumenti urbanistici possano consentire la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola, anche in deroga al requisito di connessione funzionale, per la data di entrata in vigore della legge;
  • per gli edifici agricoli siano ampliati i casi di copertura di concimaie, vasche e strutture accessorie, comprese quelle per energie rinnovabili, entro il limite del 10% della superficie utile esistente.

Un articolato regime premiale riguarda il rendimento energetico:

  • nei nuovi edifici non si computano, entro certi limiti, gli spessori maggiori di murature, solai e volumi necessari a ridurre almeno del 10% l’indice di prestazione energetica;
  • sugli edifici esistenti sono previste deroghe analoghe per il miglioramento dell’isolamento termico e acustico e della trasmittanza;
  • sono ricompresi anche serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all’edificio, entro il 20% della superficie utile dell’unità abitativa.

Vigilanza edilizia, tolleranze e sanzioni

Sono introdotte regole più dettagliate sulle tolleranze costruttive e sulle sanzioni edilizie.

In sintesi:

  • le difformità che rientrano nelle tolleranze non rilevano ai fini del permesso di costruire in sanatoria;
  • la diversa distribuzione interna degli spazi, o variazioni di superfici e altezze dei locali, non costituisce difformità se non altera l’esterno dell’edificio e non riduce la superficie calpestabile;
  • in luogo dell’ordine di demolizione può applicarsi una sanzione pecuniaria in casi specifici, tra cui interventi anteriori alla legge urbanistica del 1967, immobili conformi agli strumenti urbanistici o comunque risalenti all’epoca di costruzione e immobili già dotati di abitabilità/agibilità o comunque conformi alle norme di settore.

Sono inoltre ridotte le oblazioni per sanatorie relative a interventi molto risalenti nel tempo e viene introdotta una sanzione fissa di 258 euro per l’omessa comunicazione di inizio lavori o per la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata negli interventi di edilizia libera, ridotta di due terzi se la comunicazione è spontanea in corso d’opera.

Pianificazione urbanistica e PAC

Per i piani attuativi comunali, la legge demanda a un regolamento comunale la disciplina dei termini massimi per adozione, deposito, osservazioni e approvazione. In assenza del regolamento, il Comune deve comunque pronunciarsi preliminarmente entro 60 giorni, depositare il piano per 30 giorni e approvarlo entro 60 giorni dopo il deposito, con eventuale rielaborazione. In caso di impossibilità di concludere l’istruttoria entro i 60 giorni, è obbligatoria la conferenza di servizi.

Per le domande di permesso di costruire già depositate prima dell’entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Microzonazione sismica e strumenti urbanistici

La legge introduce l’obbligo per gli strumenti urbanistici generali di essere corredati da studi di microzonazione sismica, secondo gli indirizzi nazionali e quelli regionali.

Gli effetti sono così scanditi:

  • in prima applicazione, l’obbligo di recepimento ha efficacia dopo 36 mesi dall’entrata in vigore della legge;
  • per studi già approvati dalle commissioni competenti, l’obbligo decorre dopo 18 mesi dall’approvazione;
  • le varianti comunali predisposte solo per recepire tali studi sono considerate varianti non sostanziali.

Trasporti pubblici, viabilità e motorizzazione

La legge modifica la disciplina del trasporto pubblico regionale e locale, del trasporto merci e della viabilità.

Tra le misure principali:

  • viene abrogata una specifica previsione del trasporto pubblico;
  • si introduce il monitoraggio dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare al PRTPL;
  • si limita al 20% una quota di utilizzo di eventuali eccedenze di esercizio o analoghe risorse in ambito di servizio;
  • si riformano le agevolazioni di libera circolazione per Polizia locale e altri agenti/ufficiali di pubblica sicurezza, condizionandole a intese e copertura finanziaria;
  • vengono aumentate alcune sanzioni amministrative per violazioni tariffarie o di titolo di viaggio;
  • è prevista la proroga tecnica dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale fino all’avvio dei nuovi servizi aggiudicati.

Per i servizi ferroviari in connessione con territori contermini, la Regione può stipulare intese con le amministrazioni interessate per garantire continuità, interoperabilità dei titoli di viaggio, informazioni ai viaggiatori e standard qualitativi.

Lavori pubblici: finanziamenti, cronoprogrammi, economie e rete di stazioni appaltanti

La legge interviene sia sui contributi sia sull’organizzazione delle stazioni appaltanti.

Nel sistema dei lavori pubblici:

  • viene richiesto un cronoprogramma dettagliato per la concessione definitiva del finanziamento;
  • gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo sono parametrati e, in specifici casi, IVA e contributi previdenziali sono finanziabili integralmente se presenti nel quadro economico;
  • le economie contributive possono essere usate per maggiori spese tecniche, collaudo o ulteriori lavori affini;
  • per economie di importo complessivo non superiore a 1.000 euro, la Regione può erogare le quote residue senza rideterminare il finanziamento;
  • sono possibili utilizzi diversi di alcune somme da parte degli enti locali per finalità di pubblico interesse.

Viene inoltre istituita una rete di stazioni appaltanti, con ruolo di coordinamento regionale e supporto tramite la struttura competente e la rete informatica regionale. La Regione può anche intervenire direttamente, o tramite società controllata, nella realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale previa intesa con l’ente locale.

Misure urgenti in materia di lavori pubblici e opere strategiche

In funzione anticrisi, la Regione può emanare direttive vincolanti ai soggetti finanziati sui tempi e sulle modalità di realizzazione dei lavori pubblici. Per gli enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica, il vincolo di destinazione di immobili non si applica in caso di locazione finanziaria o contratto di disponibilità, e i contributi pluriennali possono coprire anche canoni di leasing operativo, purché l’utilizzo pubblico permanga per almeno 30 anni.

Sono presenti anche disposizioni sulla conferma e conversione di contributi pluriennali già concessi, con termini specifici per domande, istruttorie e rideterminazioni, oggi riferite a operazioni finanziarie e interventi puntuali ormai storicizzati.

Telecomunicazioni e infrastrutture di rete regionale

In materia di telecomunicazioni, la legge attribuisce alla Giunta regionale l’approvazione del Piano su proposta dell’Assessore competente e disciplina in modo più dettagliato criteri, modalità, procedure e deleghe al soggetto societario regionale per la gestione delle infrastrutture.

È inoltre previsto che la Regione e la società strumentale possano concedere l’uso di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti di sviluppo, consorzi e fondazioni scientifiche o di ricerca con sede in regione, per esigenze istituzionali di ricerca e innovazione.

La disciplina dell’inventario delle infrastrutture viene completata con una sezione specifica per i beni regionali afferenti all’infrastruttura, con regolamento attuativo e pubblicazione delle informazioni sul portale regionale, salvo i dati non pubblicabili.

Edilizia residenziale pubblica e social housing

La legge aggiorna la disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica introducendo espressamente il social-housing.

Sono definiti come social-housing gli interventi di costruzione, acquisto o recupero di abitazioni da destinare alla locazione, anche con patto di futura vendita, oppure alla vendita, con benefici previsti da fonti statali, regionali, UE o altri organismi internazionali. Possono attuarli Comuni, ATER, SGR tramite fondi immobiliari, imprese e cooperative edilizie.

Sono inoltre modificati:

  • i limiti dimensionali di alcuni alloggi;
  • i termini per il trasferimento dei contributi in caso di divorzio, separazione o cessazione della convivenza;
  • il regime di subentro nei contributi e nelle anticipazioni.

Altre disposizioni consentono la rinuncia regionale a crediti residui in casi di edilizia convenzionata fallimentare o di procedure esecutive immobiliari, e semplificano il recupero di crediti e la rateazione degli importi dovuti da persone fisiche.

Contributi ex Gescal e fondi storici

La legge riorganizza anche la gestione dei fondi storici ex Gescal e del Fondo unico regionale derivante dall’accordo di programma del 19 aprile 2001. Sono ridefiniti i flussi di erogazione, le competenze del Servizio edilizia, la copertura contabile e le modalità di utilizzo delle risorse, anche per opere già autorizzate.

Edilizia scolastica

La Regione enuncia principi specifici per la sicurezza e l’adeguatezza degli ambienti scolastici e istituisce un’anagrafe edilizia scolastica regionale basata su applicativo informatico ministeriale.

Gli enti locali e gli enti di decentramento regionale devono aggiornare i dati degli edifici scolastici di cui sono titolari o utilizzatori; le domande di contributo presentate da soggetti che non hanno aggiornato l’anagrafe non sono accoglibili.

Disposizioni transitorie, finanziarie e interventi puntuali

La legge contiene numerose norme ad hoc su singoli contributi, con conferme, variazioni di destinazione, nuovi termini per istanze e rendicontazioni, soprattutto per Comuni, Province, parrocchie e associazioni del territorio regionale.

Molte di queste disposizioni sono collegate a:

  • annualità di contributo già concesse o già erogate;
  • mutui, leasing o estinzioni anticipate;
  • opere pubbliche o scolastiche specifiche;
  • contributi da riallocare su interventi diversi.

Si tratta di norme fortemente legate a situazioni concrete e in larga parte ormai esaurite, con scadenze puntuali per la presentazione delle domande e delle documentazioni richieste.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni applicabili a procedure o contributi già avviati prevedono spesso regole transitorie specifiche, che mantengono ferma la disciplina previgente per i procedimenti pendenti o fissano termini di presentazione delle istanze entro 60, 90 o 120 giorni dall’entrata in vigore.

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