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Legge

L.R. FVG 14/2014

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2003 su referendum e iniziativa popolare: riduce da 30.000 a 15.000 le firme per l’iniziativa legislativa, aggiorna le regole su moduli, autenticazioni e presentazione delle proposte, interviene sulla disciplina dei referendum comunali per fusioni e istituzioni di nuovi Comuni, prevedendo pareri dei Consigli comunali e, nei territori di minoranza slovena, del relativo Comitato. Vigente dal 7 agosto 2014; alcune disposizioni sono state poi abrogate nel 2018.

Modifiche alla disciplina regionale su referendum e iniziativa popolare in Friuli Venezia Giulia

Modifiche alla disciplina regionale su referendum e iniziativa popolare

La legge interviene sulla legge regionale Friuli Venezia Giulia 7 marzo 2003, n. 5, aggiornando in particolare le regole sull’iniziativa popolare, sulla raccolta e autenticazione delle firme e sulla procedura dei referendum relativi a fusioni e modifiche comunali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Iniziativa legislativa popolare e raccolta firme

Viene ridotto da 30.000 a 15.000 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per l’iniziativa legislativa popolare regionale. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli conformi al modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, sui quali i promotori indicano il quesito con la formula prevista e con i dati essenziali della legge oggetto di referendum o proposta.

La firma deve essere autenticata dai soggetti abilitati ai sensi della normativa regionale richiamata. Per la proposta di legge di iniziativa popolare si applicano regole specifiche su contenuto, moduli, vidimazione e validità temporale:

  • la proposta deve essere articolata in un testo normativo accompagnato da relazione illustrativa;
  • i fogli devono riprodurre il testo della proposta e sono vidimati dalla Segreteria generale del Consiglio regionale entro 48 ore;
  • se il testo non entra in un solo foglio, può essere riportato in allegati, con dichiarazione di presa visione;
  • la proposta non può essere presentata su modelli vidimati da più di cinque mesi.

Referendum e iniziative su istituzione, fusione e modifica dei Comuni

La legge ridefinisce la legittimazione a promuovere l’iniziativa per l’istituzione di nuovi Comuni e per la modifica di circoscrizioni o denominazioni comunali. L’iniziativa può essere esercitata:

  • dai titolari dell’iniziativa legislativa;
  • dai Consigli comunali interessati;
  • da almeno il 20% degli elettori dei Comuni interessati, ridotto al 15% per ciascun Comune in caso di fusione.

Sono esclusi dal computo gli elettori iscritti all’anagrafe degli elettori residenti all’estero. Per l’iniziativa dei Consigli comunali gli uffici regionali verificano i requisiti entro 30 giorni. Per l’iniziativa popolare, invece, i promotori presentano la richiesta con le modalità stabilite dalla legge, la Regione verifica i requisiti entro 30 giorni e, se ammessa, la raccolta firme avviene su moduli vidimati con successivo controllo entro 60 giorni.

Sono inoltre fissati i numeri minimi di promotori iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune, variabili in base alla popolazione. Entro 5 giorni dalla presentazione del progetto di legge o dei moduli firmati, gli uffici regionali o consiliari chiedono il parere dei Consigli comunali interessati, che deve pervenire entro 50 giorni. Trascorso tale termine, il parere non è più necessario. Scaduti i termini, gli atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale e il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Referendum sulle fusioni di Comuni

Per l’approvazione del referendum relativo alla fusione di Comuni, la regola del quorum favorevole è precisata: se il Consiglio comunale interessato ha espresso parere contrario all’iniziativa, nel relativo Comune il voto favorevole deve raggiungere la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nei territori in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, quando la fusione coinvolge Comuni ricompresi in tale ambito, il Consiglio regionale acquisisce prima della deliberazione il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, che si esprime entro 60 giorni; decorso il termine, si procede comunque.

Norme transitorie per il nuovo Comune risultante da fusione

In caso di fusione di più Comuni, la legge regionale istitutiva del nuovo Comune può prevedere, su richiesta dei Comuni interessati, norme elettorali o transitorie finalizzate a garantire la rappresentanza delle comunità di origine:

  • in seno al Consiglio del nuovo Comune, con applicazione limitata ai primi due turni elettorali;
  • in alternativa, in seno alla Giunta del nuovo Comune, con applicazione limitata ai primi due mandati elettorali.

Le norme transitorie possono anche prevedere una composizione diversa del Consiglio o della Giunta rispetto a quella ordinaria.

Disposizioni non più vigenti

Due articoli della legge risultano abrogati in seguito alla successiva abrogazione delle corrispondenti disposizioni della legge regionale n. 5/2003. Le modifiche introdotte dalla presente legge restano quindi rilevanti solo nei limiti della disciplina ancora vigente della legge regionale di base.

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