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Legge

L.R. FVG 11/2014

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia riordina la disciplina di agricoltura, agriturismo, ERSA, consorzi di bonifica, risorse forestali, pesca e lavori pubblici. Introduce SCIA per l’agriturismo, riforma funzioni e controlli ERSA, aggiorna contributi e finanziamenti agricoli e forestali, disciplina incentivi per boschi e filiera legno, e modifica norme su bonifica e opere pubbliche. Molte parti sulla pesca sportiva/professionale sono poi abrogate e non più applicabili.

Riordino e semplificazione in materia di risorse agricole, forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici

Riordino di risorse agricole, forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo organico su numerose discipline settoriali, aggiornando procedure amministrative, competenze di Regione ed ERSA, regimi contributivi e controlli. Gran parte delle norme ha effetti ancora utili in materia agricola, forestale e di bonifica; alcune disposizioni del Titolo III e IV sulla pesca sono invece state successivamente abrogate e risultano oggi prive di utilità pratica.

Agricoltura biologica e agriturismo

Per l’agricoltura biologica vengono aggiornati i riferimenti all’ERSA, che sostituisce l’ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura, e viene confermato il ruolo dell’Organismo di controllo prescelto per le iscrizioni negli elenchi regionali.

Per l’agriturismo la disciplina viene profondamente semplificata: l’autorizzazione comunale è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il soggetto interessato presenta la SCIA al Comune dove si trovano gli immobili destinati all’attività, dichiarando iscrizione nell’elenco regionale, descrizione dell’azienda e delle attività, personale impiegato, immobili utilizzati e assenza delle cause ostative previste dalla normativa statale richiamata. La SCIA è trasmessa alle commissioni provinciali, alla Direzione centrale competente e all’ERSA.

Sono inoltre disciplinati il subingresso per decesso del titolare o per modifiche interne al nucleo familiare, con termini di 180 giorni per la SCIA se il subentrante possiede già i requisiti, oppure di un anno per la regolarizzazione se ne è privo. In caso di decesso è ammessa la prosecuzione provvisoria per sei mesi. La legge prevede anche sospensione e decadenza dall’attività, nonché sanzioni per l’esercizio senza SCIA o in violazione dei provvedimenti di sospensione/decadenza.

ERSA: funzioni, organizzazione e controlli

L’ERSA viene rafforzata come soggetto centrale nelle materie agricole e agrituristiche. Le sue funzioni sono ridefinite nella legge istitutiva: la Regione nomina gli organi, definisce assetto organizzativo e dotazione organica, esercita vigilanza e controllo e adotta gli atti necessari alla funzionalità dell’ente. Il Direttore generale assume un ruolo più ampio nella gestione, nel bilancio, nei contratti, nella rappresentanza in giudizio e nella direzione della struttura.

Il Collegio dei revisori è composto da membri iscritti nel Registro dei revisori legali; sono disciplinati durata in carica, limiti ai mandati consecutivi e cause di decadenza. Sono inoltre rivisti i controlli sugli atti dell’ERSA, con approvazione della Giunta regionale, parere della Direzione finanze e possibilità di ispezioni e verifiche.

Prodotti agroalimentari tradizionali

L’ERSA cura l’istruttoria delle domande di inserimento nell’Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ottenuti nel territorio regionale, secondo procedure definite con proprio regolamento. Gli esiti dell’istruttoria sono trasmessi alla Direzione centrale competente, che tiene l’elenco e aggiorna il Ministero.

Emergenze forestali e indennizzi

Il Fondo regionale per le emergenze in agricoltura può finanziare interventi e indennizzi per boschi pubblici e privati danneggiati da agenti patogeni, avverse condizioni atmosferiche o calamità naturali, anche per prevenire fitopatie forestali e favorire il recupero del legname. La Direzione competente accerta e riconosce l’evento; criteri e modalità sono demandati a regolamento. Gli aiuti sono concessi in regime de minimis.

Finanziamenti agricoli, agroindustria e Fondo di rotazione

La legge amplia la platea dei beneficiari del Fondo di rotazione regionale in agricoltura, sostituendo progressivamente il concetto di prestiti e mutui con quello di finanziamenti. Possono accedervi imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, imprese forestali, imprese della pesca e acquacoltura e relative associazioni.

Sono previsti anche finanziamenti per il rafforzamento della competitività della filiera agroindustriale regionale, riservati alle imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa in regione e qualificabili come grandi imprese. Altri interventi finanziano il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese agricole con durata fino a quindici anni, secondo programmi già istituiti in precedenti leggi finanziarie.

Bonifica e consorzi di bonifica

La disciplina dei consorzi di bonifica viene riscritta in modo rilevante. È ridefinito il catasto consortile, l’obbligo contributivo dei proprietari e degli affittuari, i criteri di riparto delle spese sulla base del beneficio, i piani di classifica e il regime transitorio di applicazione dei criteri superficiali per massimo tre anni. Sono aggiornati organi, durata in carica, elezione del Consiglio dei delegati, pubblicità e ricorsi elettorali, regime dei revisori legali, partecipazioni societarie, pubblicazione degli atti e controlli di legittimità. Sono previste norme transitorie per regolamenti, ricorsi e atti già in corso.

Risorse forestali

La parte più ampia della legge riforma la legge regionale sulle risorse forestali, aggiornando la nozione di gestione forestale sostenibile, pianificazione forestale e utilizzazioni boschive. Viene superata la distinzione precedente tra piani di assestamento e altri strumenti, con introduzione e valorizzazione dei PGF e delle SF. Sono ridefinite le tipologie di bosco, le aree escluse dalla qualificazione forestale, i criteri di gestione, le buone pratiche e gli interventi di rinnovazione.

La Regione introduce un sistema di incentivi per la funzione produttiva dei boschi: premio annuale ai proprietari di boschi gestiti con strumenti di pianificazione, contributi per redazione e revisione di PGF e SF, sostegno a interventi selvicolturali, viabilità forestale, percorsi pedonali, miglioramenti ambientali, rimboschimenti e imboschimenti, gestione della borsa del legno, certificazione forestale, meccanizzazione, prima trasformazione del legno e impianti di arboricoltura da legno. È previsto anche il sostegno alle reti d’impresa della filiera foresta-legno-energia.

Sono inoltre disciplinati i lavori in amministrazione diretta, il personale operaio utilizzabile in ambiti forestali, ambientali e per ERSA, le sanzioni per violazioni delle autorizzazioni e il regime di sanatoria entro novanta giorni. Alcune disposizioni previgenti vengono abrogate; per i procedimenti contributivi in corso continua ad applicarsi la normativa precedente.

Pesca e acquacoltura

Nel testo originario la legge contiene un ampio intervento su pesca sportiva e professionale, ma quasi tutte le modifiche relative al Titolo III e parte del Titolo IV risultano successivamente abrogate e oggi non sono più utili. Restano invece nel testo vigente alcune modifiche alla legge sulla pesca e acquacoltura, in particolare sulla pesca del novellame, sulla vigilanza e controllo coordinati, sulle sanzioni e sui siti Natura 2000.

Lavori pubblici

In materia di lavori pubblici la legge adegua varie disposizioni per consentire che interventi inizialmente affidati all’EZIT e al Consorzio Aussa-Corno possano essere svolti anche da altri soggetti delegatari individuati secondo la disciplina regionale sui lavori pubblici. Si tratta di modifiche puntuali, soprattutto su delegazioni amministrative e soggetti attuatori.

Decorrenza e ambito territoriale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, con efficacia limitata al territorio regionale. Alcune norme transitorie conservano la disciplina previgente per procedimenti già in corso o per periodi specificamente indicati; diverse disposizioni del settore pesca sono state poi abrogate e sono oggi da considerare obsolete o prive di applicazione pratica.

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