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Legge

L.R. FVG 12/2014

Misure urgenti per le autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. FVG 12/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina, con misure urgenti e in larga parte transitorie, trasferimenti agli enti locali, gettito IMU, personale del comparto unico, proroghe di contratti e assunzioni per servizi educativi e socio-assistenziali. Molte disposizioni riguardano annualità 2014-2016 e alcune norme sono state abrogate o sono ormai superate.

Misure urgenti per le autonomie locali e il personale del comparto unico FVG

Misure urgenti per le autonomie locali e il personale del comparto unico

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia introduce interventi urgenti in materia di autonomia locale, finanza degli enti locali e gestione del personale del comparto unico regionale e locale. La disciplina è in larga parte transitoria e riferita ad annualità specifiche, in particolare 2014, con alcune previsioni estese fino al 2016 e con diverse disposizioni successivamente abrogate.

Interventi per gli enti locali e per i riequilibri finanziari

Per il Comune di Dogna, che aveva attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione richiesta per i contributi regionali poteva attestare che la quota ricevuta era stata destinata a spese di manutenzione ordinaria. La norma incide quindi su un caso puntuale e non introduce una disciplina generale permanente.

Gettito IMU e trasferimenti regionali

La legge modifica la disciplina regionale sul gettito IMU e sui correlati trasferimenti a favore degli enti locali. Vengono rimossi specifici riferimenti alla priorità di utilizzo dei fondi di parte corrente gestiti dalla direzione competente, e vengono aggiornati gli importi previsti dalla legge finanziaria 2014 per i commi relativi alla ripartizione e alla quantificazione delle risorse. È inoltre abrogata una precedente lettera del comma 34, con conseguente rimodulazione della disciplina finanziaria collegata.

Disposizioni contabili e termini finanziari

Sul piano contabile, la legge interviene su rinvii interni tra commi di precedenti leggi finanziarie e dispone, per il solo anno 2014, che la riduzione applicata a titolo di sanzione sia effettuata sull’ultima rata dei trasferimenti ordinari. Inoltre, per una previsione della legge finanziaria 2012, il termine del 31 marzo è sostituito con il 30 settembre, allungando così il periodo utile per l’adempimento previsto.

Personale del comparto unico: quadro generale

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014, la legge ridefinisce la disciplina applicabile al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, richiamando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche le norme regionali sul patto di stabilità e sul contenimento della spesa di personale. Dal 1° gennaio 2014, per le amministrazioni del comparto, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato e di rapporti flessibili, anche somministrati, si applicano le disposizioni nazionali sui limiti assunzionali e sulle deroghe.

Proroga dei contratti per servizi per l’impiego e “Garanzia per i giovani”

Per consentire il funzionamento dei servizi per l’impiego e l’avvio del Piano “Garanzia per i giovani”, le amministrazioni del comparto possono prorogare i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la gestione di fondi strutturali e di interventi finanziati dai medesimi fondi. La proroga è ammessa fino a quando permane la competenza amministrativa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e ricognizione regionale

Per il periodo compreso tra l’efficacia delle disposizioni nazionali del d.l. 78/2010 e l’entrata in vigore della legge, la disciplina di riferimento per i limiti alle assunzioni e ai contratti flessibili è individuata nelle norme nazionali. La Regione deve svolgere, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, una ricognizione delle situazioni determinatesi presso le amministrazioni del comparto. Se emergono superamenti dei limiti, la Giunta regionale deve definire entro 90 giorni dal termine della ricognizione meccanismi di riassorbimento, anche tramite compensazione tra enti, imputazione ad annualità con maggiore capienza o trasformazione del rapporto a tempo parziale o determinato. In attesa di tali misure, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore permangono fino all’approvazione del piano stralcio e comunque non oltre 150 giorni.

Assunzioni per i fondi comunitari 2014-2020

In relazione alle assunzioni collegate all’attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione è autorizzata ad attivare procedure concorsuali a valere sulla quota dei fondi regionali indicati dalla normativa di contabilità regionale, nelle more dell’approvazione dei documenti di programmazione comunitaria.

Abrogazioni in materia di personale

La legge abroga un ampio insieme di commi e disposizioni regionali precedenti in materia di personale, contenimento della spesa e limiti assunzionali, sostituendo il precedente assetto con il nuovo riferimento alle norme nazionali e con le specifiche regole transitorie introdotte dall’articolato. Sono inoltre abrogate, con effetto successivo, alcune disposizioni già superate o incompatibili con il nuovo quadro normativo.

Servizi educativi e socio-assistenziali

Dal 1° gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali, le procedure previste dalla legge statale per stabilizzare o regolare il personale necessario ai servizi educativi e socio-assistenziali, utilizzando risorse proprie regionali. La legge finanziaria regionale deve determinare annualmente le modalità di vincolo di destinazione delle somme corrispondenti agli importi impiegati dagli enti locali, trattenendole sui trasferimenti ordinari spettanti. Ai fini del computo della spesa di personale, il costo del personale interessato resta a carico dell’ente locale.

Assunzioni a tempo determinato per il 2014 nei servizi educativi e socio-assistenziali

Per garantire senza interruzioni l’esercizio delle funzioni relative ai servizi educativi e socio-assistenziali nel solo anno 2014, le amministrazioni del comparto possono procedere ad assunzioni a tempo determinato. È però richiesto di rendere indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti assunzionali, utilizzando prioritariamente le risorse previste per assunzioni a tempo indeterminato del 2014 e, se non bastano, le economie realizzate dal 2010 in poi con gli stessi vincoli.

Norme transitorie, rinvii e abrogazioni finali

La legge contiene anche una norma di rinvio che adegua il richiamo, contenuto in una legge regionale del 2014, ai nuovi limiti e alle nuove procedure previsti dalla stessa legge. Molti articoli risultano abrogati nel testo vigente, e alcune disposizioni del capo sul personale sono state successivamente espunte. L’atto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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