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Legge

L.R. FVG 9/2014

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Difensore civico e il Garante regionale dei diritti della persona, con funzioni di tutela di minori, persone private della libertà, soggetti a rischio discriminazione e utenti di alloggi ERP. Disciplina nomina, durata, incompatibilità, poteri, relazioni annuali e dotazione finanziaria. Restano rilevanti anche le convenzioni con gli enti locali.

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale in Friuli Venezia Giulia

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale

La legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia istituisce due organi di garanzia presso il Consiglio regionale: il Difensore civico regionale e il Garante regionale dei diritti della persona. Il provvedimento definisce funzioni, requisiti, incompatibilità, organizzazione, rapporti con gli enti pubblici e regime finanziario.

Finalità generali e principi

La Regione persegue la tutela dei diritti delle persone, in particolare di quelle non in grado di difenderli autonomamente, dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e di quelle a rischio di discriminazione. Il Difensore civico rafforza la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e opera nel rispetto di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità. Il Garante regionale agisce invece per assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dal diritto internazionale, europeo, costituzionale e statutario.

Difensore civico regionale: istituzione, requisiti e incompatibilità

Il Difensore civico regionale è istituito presso il Consiglio regionale e ha sede presso lo stesso. Deve essere elettore in un Comune della Regione e possedere peculiare competenza giuridico-amministrativa, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. L’incarico è incompatibile con:

  • cariche parlamentari, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
  • incarichi di amministratore o dirigente in enti o imprese che abbiano rapporti economici con la Regione o ricevano sovvenzioni regionali;
  • attività in conflitto di interessi;
  • lavoro subordinato a tempo pieno. Se sopravviene o sussiste una causa di incompatibilità, il Consiglio regionale dichiara la decadenza. In caso di vacanza dell’ufficio il Consiglio è convocato senza indugio.

Difensore civico regionale: funzioni e poteri

Il Difensore civico interviene, su richiesta di cittadini o di chi abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, per assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle pratiche presso l’Amministrazione regionale, gli enti e aziende dipendenti e gli enti delegatari di funzioni regionali. Può agire anche su iniziativa propria per procedimenti di diffuso interesse collettivo e può estendere l’intervento a procedimenti identici per rimuovere disfunzioni analoghe. Ha poteri di consultazione di documenti, acquisizione di copie, notizie e informazioni. Se rileva fatti di reato, deve riferirli all’autorità giudiziaria. L’intervento può essere richiesto dopo 20 giorni dalla domanda scritta rivolta all’ufficio competente, se non sia pervenuta risposta o questa sia insoddisfacente. Il responsabile d’ufficio è tenuto a esaminare congiuntamente la pratica entro 10 giorni; il Difensore stabilisce poi il termine massimo per la definizione e segnala gli ulteriori ritardi. Il rifiuto o il ritardo nell’attività del Difensore può comportare provvedimenti disciplinari.

Difensore civico regionale: estensione agli enti locali, salute e alloggi ERP

Le funzioni di difesa civica possono essere attribuite ai Comuni e agli altri enti locali territoriali mediante convenzione non onerosa con il Difensore civico regionale; l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta una convenzione-tipo previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Al Difensore civico sono attribuite inoltre:

  • la funzione di garante per il diritto alla salute, con possibilità di intervenire su disfunzioni del sistema sanitario e sociosanitario, esclusa la materia della responsabilità sanitaria;
  • le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da ATER nel territorio regionale, con poteri estesi a quelli ordinari della difesa civica.

Difensore civico regionale: struttura, risorse e programmazione

Il Difensore civico è assistito dalla struttura organizzativa prevista dalla legge regionale n. 16/2013. L’organizzazione deve tener conto del diritto all’uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca. L’ufficio dispone di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale, e, se necessario per un funzionamento decentrato, anche dall’Amministrazione regionale. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico predispone il programma di attività per l’anno successivo con il relativo fabbisogno finanziario; entro il 31 marzo presenta la relazione sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria. Il Consiglio e la Giunta possono convocarlo, e i consiglieri regionali possono chiedere notizie e informazioni nei limiti della tutela dei terzi.

Garante regionale dei diritti della persona: istituzione, profilo e funzionamento

Il Garante regionale è un organo monocratico istituito presso il Consiglio regionale. Coordina le attività di sua competenza e svolge la funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti, per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione. Opera sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza, con libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al mandato. Entro 60 giorni dall’elezione deve adottare un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e l’attività.

Garante regionale: requisiti, elezione, durata e revoca

Il Garante deve essere scelto tra persone di indiscussa moralità, con formazione, competenza ed esperienza specifiche nei diritti umani, in particolare su infanzia, famiglia, detenzione e discriminazioni, oltre a competenze giuridico-amministrative. È eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza le funzioni sono prorogate fino all’insediamento del nuovo organo. La revoca richiede delibera a scrutinio segreto e maggioranza qualificata dei due terzi per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze. In caso di cessazione anticipata, il successore va eletto entro 60 giorni.

Garante regionale: incompatibilità

Per tutta la durata del mandato il Garante non può rivestire cariche pubbliche, anche elettive, né incarichi in partiti politici, né svolgere funzioni di amministratore in enti, imprese o associazioni che ricevano contributi o sovvenzioni regionali. È inoltre incompatibile con qualunque attività lavorativa in conflitto di interessi con l’incarico. Se l’incompatibilità è preesistente o sopravviene, il Presidente del Consiglio la contesta; l’interessato ha 10 giorni per osservazioni o rimozione, poi il Consiglio decide sulla decadenza entro i 10 giorni successivi.

Garante regionale: funzioni generali

Tra le funzioni di carattere generale rientrano la promozione dei diritti della persona tramite impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione; la promozione di studi e ricerche; la diffusione della cultura dei diritti; la formazione degli operatori; la formulazione di osservazioni e pareri su disegni di legge, atti di pianificazione o indirizzo; la sollecitazione dell’intervento legislativo nelle materie di competenza. Il Garante collabora con organismi e autorità di garanzia, regionali e nazionali, e opera in collegamento con istituzioni ed enti competenti.

Garante regionale: tutela dei bambini e degli adolescenti

La funzione di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza comprende la verifica e la promozione del rispetto dei diritti alla vita, salute, istruzione, famiglia, educazione, ascolto, partecipazione e pace. Il Garante può sollecitare provvedimenti normativi, con attenzione ai minori più vulnerabili, promuovere protocolli con autorità giudiziaria e servizi, selezionare e formare tutori, protutori e curatori speciali, favorire ascolto e partecipazione dei minori, segnalare situazioni di carenza di tutela o violazioni, vigilare sull’assistenza in strutture e contesti esterni alla famiglia, chiedere informazioni sui minori stranieri non accompagnati, promuovere misure alternative alla detenzione e iniziative a favore dei figli di genitori detenuti, vigilare sui contenuti comunicativi sotto il profilo della rappresentazione infantile, contrastare la dispersione scolastica e favorire il proseguimento di provvidenze educative oltre la maggiore età. Il Garante stipula protocolli con il Tribunale per i minorenni per facilitare la nomina dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati e dà concreta attuazione alle procedure di selezione e comunicazione dei nominativi idonei.

Garante regionale: tutela delle persone private della libertà personale

La funzione riguarda chi si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà, sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, sia ricoverato per trattamento sanitario obbligatorio o si trovi in altri luoghi di restrizione. Il Garante, nel rispetto delle competenze statali, promuove il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione e al reinserimento sociale e lavorativo, tutela i rapporti familiari, facilita l’accesso agli atti, segnala situazioni di rischio o di violazione, sollecita interventi di vigilanza, promuove inserimento lavorativo e cooperative sociali, favorisce misure alternative alla detenzione e collabora con i garanti di altre regioni. Può comunicare con i soggetti interessati e accedere ai luoghi di restrizione ai sensi della normativa penitenziaria. Promuove inoltre la cultura della giustizia riparativa, con attenzione alle vittime di reato.

Garante regionale: tutela contro le discriminazioni

Il Garante opera nei confronti di chi subisca comportamenti lesivi dei diritti per ragioni di origine, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali o religiose, condizioni personali e sociali, disabilità, età, identità di genere o orientamento sessuale. Contrasta le discriminazioni, promuove informazione e assistenza anche legale, segnala violazioni, favorisce l’azione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio e raccoglie dati in collaborazione con l’Osservatorio regionale e le reti territoriali. Per le persone provenienti da Paesi terzi o migranti promuove prevenzione e rimozione degli atti discriminatori, azioni positive per accoglienza e protezione, verifica l’iscrizione anagrafica e la registrazione alla nascita dei figli, vigila sul diritto alla salute e favorisce la collaborazione con servizi e volontariato. Per le discriminazioni legate a identità di genere o orientamento sessuale promuove pari opportunità e collabora con la Consigliera regionale di parità. Per le persone con disabilità promuove azioni positive nel rispetto della Convenzione ONU del 2006.

Struttura organizzativa, supporto e consulenze

Sia il Difensore civico sia il Garante regionale sono assistiti dalla struttura organizzativa prevista dalla legge regionale n. 16/2013. Il Garante può stipulare convenzioni o chiedere consulenze a soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche attinenti alla legge. Per il Difensore civico è previsto espressamente il supporto di mezzi e strutture del Consiglio regionale e, in caso di decentralizzazione, dell’Amministrazione regionale.

Programmazione, dotazione finanziaria e relazioni annuali

Entrambi gli organi dispongono della dotazione finanziaria assegnata nel bilancio del Consiglio regionale. Devono presentare annualmente un programma di attività entro il 15 settembre e una relazione sull’attività svolta entro il 31 marzo dell’anno successivo, con indicazione della gestione finanziaria. Le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali e pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Consiglio e Giunta possono chiedere audizioni e i consiglieri regionali possono richiedere informazioni, nei limiti dei diritti dei terzi.

Abrogazioni e regime transitorio

La legge abroga le precedenti disposizioni regionali sulla figura del garante dell’infanzia e dell’adolescenza contenute nelle leggi regionali n. 7/2010, n. 26/2012 e n. 22/2010. Tali disposizioni restano applicabili solo fino alla data della prima elezione del Garante regionale. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività entro 60 giorni dall’elezione.

Aspetti finanziari iniziali

Per le finalità originariamente previste per il trattamento economico è stata autorizzata una spesa per l’anno 2014, con copertura mediante storno da altre poste di bilancio; per gli esercizi successivi al 2014 gli oneri gravano sul bilancio del Consiglio regionale. Le previsioni finanziarie iniziali hanno carattere storico e non incidono più sulla disciplina corrente.

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