Cassazione Penale, Ordinanza n. 28027/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito di condanna per i reati contestati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello e confermava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi relativi all'imputabilità e alla dosimetria della pena, in particolare contestando l'entità del trattamento sanzionatorio applicato per effetto della continuazione. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, volte in sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, oltre che generiche perché non misuratamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata quale base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
art. 582 c.p.
Norma richiamata quale base della condanna per lesioni personali.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già vagliate dai giudici di merito e che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
- La contestazione della dosimetria della pena e della continuazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione di merito se non individua precisi errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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