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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14457/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento lamentando la violazione dell'obbligo, a suo avviso previsto dall'art.545-bis c.p.p., di essere avvisata della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva (art.53 L.689/1981 e art.73, co.5 bis D.P.R. 309/90). Ha inoltre sostenuto che, benché al momento dell'accordo fosse temporaneamente sprovvista di domicilio e di un ente per svolgere lavori di pubblica utilità, nelle more aveva reperito tali requisiti e chiesto la sostituzione, senza ottenere però il consenso del P.M.; secondo la ricorrente il giudice avrebbe potuto procedere alla sostituzione anche d'ufficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art.545-bis c.p.p., che obbliga il giudice a dare avviso delle possibilità di conversione in sanzioni sostitutive, si applica al giudizio ordinario e non al procedimento di patteggiamento. Nel patteggiamento la scelta sulla pena e su eventuali sanzioni sostitutive è rimessa alla disponibilità delle parti; il giudice verifica soltanto l'ammissibilità di quanto concordato e ratifica se conforme alla legge. Dalla lettura della sentenza impugnata è risultato che le parti non avevano concordato alcuna sostituzione: il giudice ha applicato la pena pattuita (uno anno e otto mesi di reclusione ed euro 3.334,00 di multa, riqualificata ex art.73 co.5 D.P.R. 309/90). Non è emerso alcun vizio di correlazione tra richiesta e decisione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); quadro procedurale con cui è stato disposto il patteggiamento nel caso concreto.

  • art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa alle fattispecie di reato contestate e alla loro riqualificazione; la pena applicata è stata determinata con riferimento a questa disposizione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il giudice, in determinate ipotesi del giudizio ordinario, di avvisare le parti della possibilità di conversione della pena in sanzione sostitutiva; la Corte ha interpretato tale norma come non applicabile al patteggiamento.

  • art. 53 L. 689/1981

    Regola le sanzioni sostitutive per le pene detentive brevi; è rilevante per le richieste di sostituzione ma, nel contesto del patteggiamento, la scelta di ricorrere a tali misure è rimessa alle parti.

  • art. 73, co. 5-bis, D.P.R. 309/90

    Previsione relativa a misure sostitutive (anche lavoro di pubblica utilità) in materia di stupefacenti; indicata dalla ricorrente come possibile fundamento per la sostituzione ma la Corte ha richiamato che l'applicazione nel patteggiamento dipende dall'accordo tra le parti.

  • art. 447 e art. 448 cod. proc. pen. (comprese modifiche: art.448 comma 1-bis)

    Norme che disciplinano le fasi procedurali del patteggiamento: informazione sulle facoltà dell'imputato, possibilità di includere nella richiesta l'applicazione di una pena sostitutiva e richiamo alle procedure con cui le parti manifestano la loro volontà; l'art.448 comma 1-bis prevede espressamente che l'accordo può riguardare l'applicazione di sanzioni sostitutive e richiama il controllo del giudice ex art.545-bis comma 2.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, art. 25

    Ha introdotto modifiche che incentivano l'applicazione delle pene sostitutive nel procedimento di patteggiamento (es. previsione esplicita in art.448 comma 1-bis).

  • art.545-bis, comma 2 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice poteri officiosi di verifica e determinazione della sostituzione quando la richiesta delle parti lo prevede; tuttavia il potere interviene nell'ambito del quadro pattizio concordato.

Massime di principio

  • L'obbligo di avviso di cui all'art.545-bis c.p.p. riguarda il giudizio ordinario e non il procedimento di patteggiamento: in fase di patteggiamento non sussiste un obbligo automatico del giudice di avvisare le parti di possibilità di conversione della pena come nel dibattimento ordinario.
  • Nel patteggiamento la determinazione della pena e l'eventuale richiesta di sanzioni sostitutive sono, di regola, rimessi alla disponibilità delle parti; il giudice verifica soltanto l'ammissibilità e la legittimità di quanto concordato prima di ratificare.
  • Se le parti non hanno concordato la sostituzione della pena, il giudice non può sostituire la pena d'ufficio in assenza di una richiesta/accordo; la mancata acquisizione del consenso del P.M. impedisce la sostituzione concordata.
  • Se l'imputato consegue i requisiti per una sanzione sostitutiva solo dopo l'accordo, la possibilità di ottenere la sostituzione dipende dalla volontà delle parti (richiesta congiunta e consenso del P.M. quando richiesto); un successivo diniego del P.M. non può essere aggirato dal giudice in modo esterno al patto.
  • Il controllo giudiziario in sede di ratifica del patteggiamento comprende la verifica degli indici di ragguaglio e dell'ammissibilità della misura alternativa; il giudice deve rigettare la richiesta di sostituzione se non risulta applicabile.
  • Un ricorso che si fondi sulla mancata applicazione di art.545-bis al patteggiamento è destinato all'inammissibilità: chi impugna deve dimostrare difetti riconducibili alla violazione delle regole proprie del procedimento di patteggiamento (es. difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, vizi di volontà), non la mancanza di un avviso tipico del giudizio ordinario.

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