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Sentenza

Sentenza del 24/08/2015 n. 3575 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento relativa a IRES 2005. In appello ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle norme sulla notificazione degli atti, degli artt. 148, 115, 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella fosse stata notificata tramite una società di posta privata, POST Notifiche s.r.l., anziché mediante il servizio postale universale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha ritenuto fondato l'appello. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che, quando la legge prescrive la notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o secondo la disciplina degli atti giudiziari, gli adempimenti devono essere eseguiti dal servizio postale universale e non possono essere affidati a un'agenzia privata di recapito. La notificazione effettuata tramite POST Notifiche s.r.l. è stata quindi dichiarata inesistente e non sanabile. La sentenza di primo grado è stata annullata, la cartella IRES 2005 è stata annullata e l'Agente della riscossione è stato condannato a pagare alla contribuente euro 2.500,00 oltre IVA e CPA per spese legali. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • Art. 26, commi 1 e 2, D.P.R. n. 602/1973

    La norma disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento. La decisione la interpreta nel senso che, ove sia richiesta una notificazione tramite il servizio postale, devono essere rispettate le forme previste dalla disciplina applicabile e non è sufficiente il ricorso a un operatore postale privato privo dei requisiti necessari.

  • Legge n. 890/1982

    La notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta è riservata al servizio postale universale e ai relativi agenti e impiegati. Le formalità di accettazione, consegna e restituzione dell'avviso di ricevimento non possono essere sostituite da attività svolte da una società privata di recapito.

  • Art. 140 c.p.c.

    Quando la notificazione richiede l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, il riferimento è al servizio postale universale. Una raccomandata gestita da un'agenzia privata non è idonea a perfezionare la notificazione prevista dalla norma.

  • Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La notificazione degli atti del processo tributario tramite raccomandata deve avvenire secondo le formalità del servizio postale previsto dalla legge. Nei confronti del contribuente privato, l'utilizzo di un'agenzia privata non conforme al servizio postale universale rende la notificazione inidonea.

  • Art. 29, D.P.R. n. 156/1973

    La possibilità di affidare a privati alcuni servizi postali non comprende le speciali formalità proprie delle notificazioni di atti giudiziari o tributari.

  • Artt. 115, 112, 116 e 148 c.p.c.

    Le censure relative alla valutazione delle prove, alla corrispondenza tra domanda e decisione e alle formalità degli atti processuali sono state dedotte dall'appellante, ma non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento della questione relativa all'inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • Quando una legge prescrive la notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o secondo la disciplina degli atti giudiziari, occorre verificare che la notificazione sia stata eseguita dal servizio postale universale o da un soggetto espressamente abilitato.
  • La consegna o spedizione effettuata da una società di posta privata non è automaticamente equivalente a una notificazione postale prevista dalla legge, soprattutto per cartelle esattoriali, atti giudiziari e atti del processo tributario.
  • Se manca un requisito essenziale del procedimento notificatorio, la notificazione può essere considerata inesistente e non sanabile, con conseguente inefficacia dell'atto notificato.
  • Per contestare una cartella o un atto notificato tramite operatore privato è utile verificare il soggetto che ha eseguito la notifica, la sua abilitazione, la documentazione di consegna e la conformità alle formalità previste dalla specifica norma applicabile.
  • L'accoglimento della censura sulla notificazione può rendere superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso; in tal caso le ulteriori contestazioni vengono dichiarate assorbite.

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