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Provvedimento

Deliberazione n. 52 del 30/01/2025

Provvedimento del 30 gennaio 2025

Garante Privacy52

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram. Le misure impongono di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. Si tratta di un intervento urgente finalizzato a prevenire la pubblicazione o diffusione non consensuale del materiale oggetto di segnalazione.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Viene in particolare richiamato l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito senza consenso, nonché a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È altresì richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e avvio dell’intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 27 e 28 del 27 gennaio 2025.

Misure imposte ai gestori delle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno disposto:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 30 gennaio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 27/2025 e 28/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non reca una sanzione pecuniaria, ma si limita a confermare le misure urgenti di prevenzione della diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e presupposti normativi

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina sul c.d. revenge porn e la necessità di intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 27 e 28 del 27 gennaio 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. L’intervento è stato adottato ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Contenuto delle misure imposte alle piattaforme

Alle società destinatarie è stato ordinato di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 30 gennaio 2025 il Garante, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 27/2025 e 28/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

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