Prescrizioni del Garante n. 33 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato, in via d'urgenza, che il servizio DeepSeek è offerto anche a interessati che si trovano in Italia e che, quindi, si applica il GDPR. Ha rilevato gravi carenze informative, mancata collaborazione, assenza di un rappresentante nell'UE, profili di inadeguatezza della privacy policy e indicazioni sulla conservazione dei dati in Cina, disponendo la limitazione definitiva del trattamento dei dati degli utenti presenti nel territorio italiano. Il provvedimento è adottato nelle more di un'istruttoria più ampia e richiama, in caso di inosservanza, le conseguenze sanzionatorie previste dal Codice e dal GDPR.
DeepSeek: limitazione definitiva del trattamento dei dati degli interessati in Italia per violazioni del GDPR e carenze informative
DeepSeek: limitazione definitiva del trattamento dei dati degli interessati in Italia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento urgente nei confronti di Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., titolari del servizio DeepSeek. Il provvedimento interviene sulla base di una richiesta di informazioni, del riscontro fornito dalle società e di un accertamento svolto dall'Autorità in relazione all'accessibilità del servizio da parte di utenti situati in Italia.
Presupposti del provvedimento e applicabilità del GDPR
Le società avevano dichiarato di non essere entrate nel mercato italiano e di aver rimosso l'app dagli store locali, sostenendo anche che il Regolamento (UE) 2016/679 non fosse applicabile ai trattamenti effettuati. Il Garante, tuttavia, ha rilevato che alla data del 30 gennaio 2025 l'app non era più disponibile negli store Apple e Google, ma il servizio risultava ancora accessibile tramite sito web e per gli utenti già registrati. Da tali elementi ha concluso che il servizio è offerto a interessati che si trovano nell'Unione europea, in particolare in Italia, con conseguente applicazione dell'art. 3, par. 2, lett. a), GDPR.
Violazioni rilevate
L'Autorità ha individuato diverse criticità nel trattamento dei dati personali svolto nell'ambito del servizio DeepSeek:
- mancata collaborazione adeguata in sede di richiesta di informazioni, con violazione dell'art. 31 GDPR;
- privacy policy disponibile solo in lingua inglese e non conforme in modo esaustivo agli obblighi informativi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR;
- assenza di una descrizione puntuale e granulare delle basi giuridiche delle singole operazioni di trattamento, in violazione dell'art. 6 GDPR;
- ricadute negative sulla possibilità per gli interessati di esercitare i propri diritti, con violazione del Capo III GDPR;
- indicazione, nella policy, della conservazione dei dati nella Repubblica popolare cinese, con richiamo ai profili di sicurezza e garanzie di cui all'art. 32 GDPR;
- mancata designazione, per iscritto, di un rappresentante nell'Unione europea, in violazione dell'art. 27 GDPR.
Valutazione del Garante
Il Garante ha ritenuto che le carenze informative e organizzative emerse impediscano di ricostruire compiutamente le attività di trattamento connesse al servizio, i presupposti di liceità, le modalità di conservazione e le misure poste a tutela degli interessati. La combinazione di tali elementi ha condotto l'Autorità a dichiarare illecito il trattamento descritto nei termini della motivazione.
Misura urgente disposta
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha ordinato alle società la limitazione definitiva delle attività di trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nel territorio italiano e che avvengono nell'ambito del servizio DeepSeek. La misura ha effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento ed è adottata nelle more del completamento dell'istruttoria avviata sul caso, con riserva di ulteriori determinazioni.
Profili sanzionatori e rimedi
Nel provvedimento il Garante richiama espressamente che, in caso di inosservanza dell'ordine, trovano applicazione la sanzione penale prevista dall'art. 170 del Codice privacy e le sanzioni amministrative di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. È inoltre disposta l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
Impugnazione
Avverso il provvedimento è proposta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ai sensi dell'art. 78 GDPR, dell'art. 152 del Codice e dell'art. 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Ambito di applicazione del GDPR
Il Garante ha ritenuto non revocabile in dubbio che le società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. offrano il servizio DeepSeek a interessati situati nell'Unione europea, in particolare in Italia. Da ciò ha fatto discendere l'applicazione dell'art. 3, par. 2, lett. a), GDPR, nonostante le dichiarazioni delle società di non essere entrate nel mercato italiano e di aver rimosso l'app dagli store locali.
Carenze informative e mancata collaborazione
Le società, rispondendo alla richiesta di informazioni del Garante, non hanno chiarito gli aspetti principali delle attività di trattamento svolte nell'ambito del servizio DeepSeek, in violazione dell'art. 31 GDPR. Il Garante ha inoltre rilevato che la privacy policy disponibile sul sito è solo in lingua inglese e non soddisfa in modo esaustivo gli obblighi informativi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR.
Liceità, diritti e sicurezza del trattamento
La policy non indica in modo puntuale e granulare le condizioni di liceità relative a ciascuna attività di trattamento, in violazione dell'art. 6 GDPR. La carenza di informazioni incide anche sull'effettivo esercizio dei diritti degli interessati, con violazione del Capo III GDPR. Inoltre, dalla policy emerge che i dati raccolti sono conservati nella Repubblica popolare cinese, con profili di non conformità rispetto alle garanzie richieste dal Regolamento, in particolare all'art. 32 GDPR in materia di sicurezza del trattamento.
Rappresentante nell'Unione europea
Il Garante ha rilevato che il titolare, pur essendo soggetto al GDPR per effetto dell'offerta del servizio a interessati nell'UE, non ha designato per iscritto un rappresentante, in violazione dell'art. 27 GDPR.
Misura adottata e conseguenze in caso di inosservanza
In via d'urgenza, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha ordinato la limitazione definitiva delle attività di trattamento dei dati personali di interessati situati nel territorio italiano nell'ambito del servizio DeepSeek, con effetto immediato dalla ricezione del provvedimento. È stato inoltre ricordato che la mancata osservanza dell'ordine comporta l'applicazione della sanzione penale ex art. 170 del Codice e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 30 gen 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 35 del 30/01/2025
- Provvedimento · 30 gen 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 38 del 30/01/2025
- Provvedimento · 30 gen 2025Deliberazione n. 45 del 30/01/2025
- Provvedimento · 30 gen 2025Deliberazione n. 46 del 30/01/2025
- Provvedimento · 30 gen 2025Prescrizioni del Garante n. 41 del 30/01/2025
- Provvedimento · 30 gen 2025Prescrizioni del Garante n. 34 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →