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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 38 del 30/01/2025

Provvedimento del 30 gennaio 2025

Garante Privacy38

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato da Guru Nanak s.r.l.s. tramite un impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale. Le telecamere esterne riprendevano anche aree pubbliche non strettamente pertinenti e, inoltre, il sistema era idoneo a controllare a distanza i lavoratori senza la preventiva procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro e sono state impartite ingiunzioni per circoscrivere le riprese alle aree di pertinenza e ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, se non già acquisita.

Guru Nanak s.r.l.s.: sanzione e ingiunzione per videosorveglianza illecita con riprese di aree pubbliche e mancata autorizzazione per controllo a distanza dei lavoratori

Guru Nanak s.r.l.s. - videosorveglianza illecita e controllo a distanza dei lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di Guru Nanak s.r.l.s., titolare di un esercizio commerciale al dettaglio, a seguito di segnalazione della Polizia Locale di Rezzato e di controllo effettuato presso il punto vendita. Il provvedimento riguarda l’uso di un impianto di videosorveglianza ritenuto non conforme, sia per l’angolo di ripresa delle telecamere esterne, sia per la mancata osservanza delle garanzie previste in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Origine del procedimento e fatti accertati

La Polizia Locale, con nota del 12 giugno 2023, trasmetteva il verbale del controllo eseguito il 9 giugno 2023 presso l’esercizio commerciale denominato "Guru Nanak", nel quale era stato accertato un impianto composto da dieci telecamere funzionanti: otto interne e due esterne. Dalla verifica emergeva che le telecamere esterne erano idonee a riprendere anche aree pubbliche, in particolare una rampa garage e la strada pubblica. Veniva inoltre rilevato che la società impiegava lavoratori presso l’esercizio, senza aver richiesto l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’installazione dell’impianto idoneo a realizzare controlli a distanza.

Avvio del procedimento e mancata difesa

Con nota del 23 ottobre 2023, l’Ufficio comunicava l’avvio del procedimento per la violazione dei principi generali di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché per il mancato rispetto della disciplina nazionale sul controllo a distanza dei lavoratori. La parte non presentava scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della l. n. 689/1981.

Valutazione della liceità del trattamento

Il Garante ha ritenuto che il trattamento effettuato mediante le telecamere esterne fosse illecito perché privo di base giuridica, in quanto le riprese eccedevano le aree strettamente pertinenti all’esercizio commerciale e si estendevano a spazi pubblici non necessari. In base al richiamato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida n. 3/2019 dell’EDPB, le telecamere devono essere orientate in modo da limitare l’acquisizione di immagini ai soli spazi effettivamente da proteggere.

Controllo a distanza dei lavoratori e disciplina speciale

L’Autorità ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 88 GDPR e dell’art. 114 del Codice privacy, il trattamento dei dati dei lavoratori è soggetto alle norme nazionali più specifiche. In caso di impianti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, l’installazione deve essere preceduta da accordo sindacale con RSU/RSA oppure, in mancanza, dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro ex art. 4 l. n. 300/1970. Nel caso esaminato, tale procedura non risultava adempiuta.

Esito: illiceità, sanzione e misure correttive

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Guru Nanak s.r.l.s. tramite il sistema di videosorveglianza, per violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Ha inoltre escluso che la violazione potesse considerarsi minore, valorizzando la natura e la gravità dell’illecito, nonché l’incidenza sui principi generali del trattamento e sulle garanzie a tutela dei lavoratori.

Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati considerati:

  • la natura, gravità e durata della violazione, con riferimento alla condotta negligente del titolare;
  • la mancata cooperazione con l’Autorità, non avendo la società presentato memorie difensive;
  • l’assenza di precedenti specifici;
  • le condizioni economiche della società, desunte dal bilancio d’esercizio 2023.

Il Garante ha quindi applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, in combinato con l’art. 166 del Codice e l’art. 18 della l. n. 689/1981.

Ingiunzioni, pubblicazione e rimedi

Il provvedimento ingiunge alla società di:

  • circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di pertinenza dell’esercizio;
  • richiedere, ove non già provveduto, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro competente.

È inoltre previsto il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, con la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo entro il termine previsto per il ricorso. L’Autorità ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito internet istituzionale, nonché l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento nasce da una segnalazione del Comando della Polizia Locale della Città di Rezzato, che trasmetteva il verbale di controllo del 9 giugno 2023 presso l’esercizio commerciale "Guru Nanak". È stato accertato un impianto di videosorveglianza con dieci telecamere funzionanti, di cui due esterne idonee a riprendere anche aree pubbliche e di passaggio, oltre a una mancata attivazione della procedura prevista per il controllo dei lavoratori.

Violazioni contestate

Il Garante ha contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del GDPR per la mancanza di una base giuridica idonea rispetto alle riprese eccedenti l’area di pertinenza dell’esercizio. Ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 114 del Codice privacy, in combinato con l’art. 4 della l. n. 300/1970, poiché l’impianto poteva comportare controllo a distanza dei dipendenti senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Valutazioni del Garante sulla videosorveglianza

L’Autorità ha richiamato il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, ribadendo che le telecamere devono limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere ed evitare, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti non pertinenti. Ha inoltre evidenziato che, quando il sistema consente il controllo dei lavoratori, la liceità del trattamento dipende dal rispetto delle regole speciali di settore.

Sanzione, prescrizioni e pubblicazione

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, irrogato una sanzione di 1.000 euro e ordinato alla società di adeguare il sistema: circoscrivere le riprese alle sole aree di pertinenza e richiedere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, ove non già ottenuta. È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito istituzionale del Garante, nonché l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

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