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Provvedimento

Deliberazione n. 45 del 30/01/2025

Provvedimento del 30 gennaio 2025

Garante Privacy45

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffusibile tramite Facebook e Instagram senza consenso. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro per 12 mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. Il caso origina da una segnalazione della persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite Facebook e Instagram, di contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Origine della segnalazione e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti che lo riguardano possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede inoltre che l’Autorità decida entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 16 del 21 gennaio 2025. Le misure disposte sono state:

  • ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 30 gennaio 2025, ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente, confermando così le misure imposte alle società destinatarie. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie né ulteriori valutazioni sul merito della segnalazione, limitandosi alla ratifica dell’intervento cautelare finalizzato a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti tramite piattaforme digitali. Il Garante richiama anche l’obbligo di decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione e la disciplina interna che consente l’adozione di un provvedimento urgente da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimento urgente adottato il 21 gennaio 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Inoltre, ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 30 gennaio 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 16/2025. La ratifica conferma quindi le misure già disposte nei confronti delle piattaforme, senza indicare ulteriori prescrizioni o sanzioni.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure urgenti e conservazione dei dati

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