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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 41 del 30/01/2025

Provvedimento del 30 gennaio 2025

Garante Privacy41

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una paziente che lamentava la consegna, a un’altra paziente omonima, di referti contenenti dati sulla salute. All’esito dell’istruttoria ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di integrità e riservatezza, delle regole sulla comunicazione dei dati sanitari e degli obblighi di sicurezza. Considerata la natura isolata dell’episodio, la colpa lieve, la collaborazione del titolare e l’assenza di precedenti, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha disposto un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.

Ospedale Mauriziano Umberto I: ammonimento per consegna a terzi di documentazione sanitaria contenente dati sulla salute di una paziente

Ospedale Mauriziano Umberto I: ammonimento per consegna impropria di referti sanitari

Il provvedimento riguarda l’Ospedale Mauriziano Umberto I ed è originato dal reclamo di una paziente che ha segnalato la consegna, a un’altra paziente omonima, di referti contenenti dati sulla salute. L’Autorità ha esaminato la vicenda nell’ambito di un procedimento ex art. 166 del Codice privacy, a seguito di richieste istruttorie e della memoria difensiva del titolare.

Fatti oggetto del reclamo

La reclamante ha riferito che, dopo una visita di controllo in allergologia, i propri referti sarebbero stati rilasciati a un’altra paziente presente nello stesso ambulatorio in un orario diverso. L’interessata ha poi appreso dell’episodio tramite una telefonata della persona che era entrata in possesso della documentazione sanitaria.

Attività istruttoria e posizione del titolare

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha richiesto chiarimenti sulle modalità di consegna della documentazione sanitaria, sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali azioni correttive. L’ospedale ha ricondotto l’episodio a un temporaneo malfunzionamento del sistema informatico, che avrebbe impedito l’uso della funzione ordinaria di firma e stampa del referto.

Secondo quanto rappresentato dal titolare, il medico avrebbe dovuto procedere manualmente alla firma digitale e alla successiva selezione del nominativo del paziente tra le visite del giorno, e in tale fase si sarebbe verificato l’errore di stampa e consegna. Il titolare ha evidenziato il carattere accidentale e straordinario dell’evento, la coincidenza di più elementi identificativi tra le due pazienti e il fatto che si trattasse della prima e unica violazione di quel tipo dalla piena applicabilità del GDPR.

Violazioni contestate

L’Ufficio ha notificato l’avvio del procedimento ritenendo che il trattamento fosse avvenuto in contrasto con:

  • l’art. 9 GDPR, per la comunicazione di dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico;
  • l’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, in relazione al principio di integrità e riservatezza;
  • l’art. 32 GDPR, per l’insufficienza delle misure tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi o divulgazioni accidentali, soprattutto nei casi di omonimia.

Nel provvedimento viene ribadito che i dati sulla salute meritano una protezione rafforzata e che la comunicazione a terzi è consentita solo all’interessato, oppure a terzi nei casi previsti dalla legge o su delega scritta dell’interessato.

Valutazioni del Garante

Il Garante ha ritenuto che le difese del titolare non fossero sufficienti a superare i rilievi formulati. Ha quindi confermato la sussistenza delle violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR.

Pur in presenza di un trattamento illecito, l’Autorità ha valorizzato alcuni elementi attenuanti:

  • il fatto isolato;
  • l’assenza di dolo;
  • la colpa qualificata come lieve;
  • la pronta e intensa collaborazione dell’ospedale;
  • l’assenza di precedenti procedimenti pertinenti.

Sulla base di tali elementi, il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

Misura adottata

In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire il titolare del trattamento, dichiarando al contempo l’illiceità del trattamento effettuato. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.

È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Implicazioni operative

Il provvedimento conferma che, nel trattamento di dati sanitari, l’errore materiale nella consegna di referti può integrare una violazione del GDPR se non sono adottate misure organizzative e tecniche adeguate a prevenire divulgazioni accidentali, anche in presenza di criticità informatiche. Per le strutture sanitarie, resta centrale l’adozione di procedure di identificazione dell’interessato e di verifica del destinatario della documentazione, specialmente nei casi di omonimia o di gestione manuale del processo.

Punti principali

Origine del procedimento e fatto contestato

Il procedimento nasce da un reclamo di una paziente dell’Ospedale Mauriziano Umberto I, che ha segnalato la consegna a un’altra paziente di referti contenenti i propri dati personali e relativi alla salute. L’interessata ha riferito che l’errore si sarebbe verificato in occasione di una visita nel reparto di allergologia e che ne è venuta a conoscenza solo in seguito a una telefonata della persona che aveva ricevuto i documenti.

Riscontro del titolare e dinamica dell’errore

L’ospedale ha ricostruito l’episodio come conseguenza di un temporaneo malfunzionamento informatico che avrebbe impedito la normale procedura di "Firma e stampa" del referto. Secondo il titolare, il sanitario ha dovuto prima firmare digitalmente il documento e poi selezionare manualmente il nominativo del paziente tra le visite del giorno, commettendo un errore nella stampa e nella consegna del referto. Il titolare ha sottolineato il carattere accidentale e isolato dell’evento, nonché la presenza di due pazienti dello stesso sesso, con lo stesso cognome e anno di nascita, visitate nello stesso ambulatorio a breve distanza di tempo.

Contestazioni del Garante e norme applicate

L’Ufficio ha contestato la violazione dell’art. 9 GDPR per la comunicazione di dati relativi alla salute in assenza di idoneo presupposto giuridico, nonché la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, relativo a integrità e riservatezza, e dell’art. 32 GDPR, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza. Nel provvedimento viene richiamato anche il principio secondo cui i dati sulla salute possono essere comunicati al terzo solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o di delega scritta dell’interessato.

Valutazione finale e qualificazione come violazione minore

Il Garante ha ritenuto non superati i rilievi formulati in istruttoria e ha dichiarato l’illiceità del trattamento. Tuttavia, ha considerato l’episodio come fatto isolato, privo di dolo e con colpa lieve, valorizzando la collaborazione del titolare e l’assenza di precedenti procedimenti pertinenti. In applicazione del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative, il caso è stato qualificato come "violazione minore".

Provvedimenti adottati e conseguenze

In luogo della sanzione pecuniaria, il Garante ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, dichiarando l’illiceità del trattamento effettuato dall’Ospedale Mauriziano Umberto I. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

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