Circolare numero 26 del 22-11-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 14 novembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3,25% e che, conseguentemente, l’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi è pari al 9,25% annuo. Il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data, con allegato un prontuario per la rata mensile. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni civili previste dal regime introdotto dalla legge n. 388/2000, con distinzione tra mancato o ritardato pagamento, evasione contributiva e situazioni di incertezza normativa/giurisprudenziale. La circolare conferma infine le regole di efficacia temporale già indicate con la precedente circolare n. 14 dell’1 giugno 2001, distinguendo tra crediti già pagati al 30 settembre 2000 e crediti ancora insoluti a tale data.
Tasso ufficiale di riferimento al 3,25% e aggiornamento di interessi di differimento, dilazione e sanzioni civili
Tasso ufficiale di riferimento e aggiornamento degli interessi
La circolare informa dell’avvenuta fissazione, da parte della Banca d’Italia, del tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,25% con decorrenza 14 novembre 2001. Tale aggiornamento incide direttamente sul calcolo dell’interesse di differimento e di dilazione applicabile alla regolarizzazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 14 novembre 2001 l’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stabilito nella misura del 9,25% annuo. La misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali, in base all’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito nella legge 402/1996.
L’aggiornamento si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dalla medesima data. La circolare richiama inoltre un allegato contenente il prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9,25%.
Sanzioni civili: disciplina generale
L’aggiornamento del tasso di riferimento comporta anche l’adeguamento della misura delle sanzioni civili, nell’ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare richiama espressamente le disposizioni già fornite con la circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
In particolare, vengono confermate le seguenti misure:
- 8,75% annuo: per il mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia;
- 30% annuo: nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure quando la denuncia della situazione debitoria avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure ancora quando la denuncia sia presentata entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non sia effettuato nei 30 giorni successivi;
- 8,75% annuo: anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze interpretative, derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento venga eseguito entro il termine fissato dall’Ente.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali la circolare ribadisce che il riferimento al "prime rate" deve essere sostituito con il tasso ufficiale di riferimento pari al 3,25%.
Efficacia temporale delle norme sanzionatorie
La circolare conferma la disciplina temporale già indicata nella precedente circolare n. 14 dell’1 giugno 2001. In sintesi:
- per i crediti contributivi già pagati al 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano disciplinate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- per i crediti contributivi non ancora pagati al 30 settembre 2000, anche se relativi a periodi precedenti, si applicano invece le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Finalità operativa della circolare
Il documento ha quindi una funzione principalmente operativa: aggiorna il tasso da utilizzare per la gestione delle dilazioni e delle rateazioni dei debiti contributivi, coordina le sanzioni civili con il nuovo tasso ufficiale di riferimento e chiarisce il regime transitorio applicabile ai crediti contributivi in relazione alla data del 30 settembre 2000.
Punti principali
Fissazione del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 9 novembre 2001 pubblicato in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,25% con decorrenza 14 novembre 2001, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e della delibera BCE dell’8 novembre 2001.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 14 novembre 2001 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge è fissato al 9,25% annuo, corrispondente al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti in base all’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito nella legge 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Prontuario per la rata mensile
È richiamato un allegato contenente il prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9,25%, utile per il calcolo delle rate nei piani di regolarizzazione.
Adeguamento delle sanzioni civili
L’aggiornamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in attuazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Misura dell’8,75% per ritardato o mancato pagamento e per alcune denunce spontanee
Le sanzioni civili sono pari all’8,75% annuo, corrispondente al tasso ufficiale di riferimento del 3,25% maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), e nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, purché il versamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla denuncia (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo).
Misura del 30% annuo nei casi di evasione o tardiva regolarizzazione
La sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia (art. 116, comma 8, lett. b).
Incertezze normative o giurisprudenziali
Nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile resta pari all’8,75% annuo, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente (art. 116, comma 10).
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali si ribadisce che il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito con il tasso di riferimento del 3,25%.
Disciplina temporale del regime sanzionatorio
La circolare conferma quanto già indicato con la circolare n. 14 dell’1 giugno 2001 circa l’efficacia temporale delle norme della legge n. 388/2000: per i crediti contributivi già pagati al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 662/1996; per i crediti contributivi non ancora pagati a quella data, anche se riferiti a periodi precedenti, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 388/2000.
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