Circolare numero 206 del 22-11-2001
Provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001. Variazione del tasso di riferimento al 3,25% con decorrenza dal 14 novembre 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia pubblicato in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento è fissato al 3,25% con decorrenza 14 novembre 2001. Da tale valore discende un interesse di differimento/dilazione pari al 9,25% e l’aggiornamento delle misure delle sanzioni civili per omissioni e ritardi contributivi, con indicazione delle diverse fattispecie e delle relative decorrenze. Viene inoltre precisato che, per le procedure concorsuali, il richiamo al prime-rate è sostituito dal TUR e che la sanzione ridotta non può essere inferiore agli interessi legali.
Fissazione del TUR al 3,25% e aggiornamento di interessi di differimento, dilazione e sanzioni civili dal 14 novembre 2001
Fissazione del TUR e aggiornamento degli accessori contributivi
La circolare comunica l’aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento a seguito del provvedimento della Banca d’Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001. Il nuovo TUR, pari al 3,25%, decorre dal 14 novembre 2001 e costituisce il parametro per il calcolo di interessi e sanzioni legati ai debiti contributivi verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Base normativa del provvedimento
Il provvedimento richiama l’art. 2, comma 1, del D.Lgv. 24 giugno 1998 n. 213 e la deliberazione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 10 maggio 2001. Su tali basi la Banca d’Italia ha determinato il nuovo tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,25% a decorrere dal 14 novembre 2001.
Interesse di differimento e di dilazione
Dalla fissazione del TUR discende l’aggiornamento dell’interesse di differimento, che viene maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996. Ne risulta un tasso pari al 9,25% dal 14 novembre 2001.
Lo stesso tasso del 9,25% si applica anche all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 14 novembre 2001. La circolare precisa che il calcolo dovrà essere effettuato sulla base del nuovo tasso inserito nelle tabelle centrali a cura della Direzione.
Decorrenza per il differimento dei contributi
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2001.
Aggiornamento delle sanzioni civili
La modifica del TUR incide anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, con la seguente disciplina:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,75% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, per quelli denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b) primo periodo, della legge 388/2000;
- per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116, qualora il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto, la misura è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,75% annuo, con decorrenza 14 novembre 2001.
Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, richiamate nella parte prima, punto 3.1, della circolare n. 65/1997, il riferimento al prime-rate deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento del 3,25%. La circolare aggiunge infine che l’importo della sanzione ridotta non può in nessun caso essere inferiore al limite previsto dalla legge, individuato negli interessi legali.
Punti principali
Fissazione del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, richiamando l’art. 2, comma 1, del D.Lgv. 24 giugno 1998 n. 213 e la delibera BCE del 10 maggio 2001, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,25% a decorrere dal 14 novembre 2001.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996 convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, risulta pari al 9,25% dal 14 novembre 2001. Lo stesso tasso si applica anche all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 14 novembre 2001, con calcolo sulla base delle tabelle centrali aggiornate.
Decorrenza dell’interesse di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25% si applica alla contribuzione relativa al mese di novembre 2001.
Sanzioni civili per ritardato pagamento di inadempienze spontaneamente denunciate
Per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate spontaneamente entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,75% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Sanzioni civili per contributi accertati o denunciati oltre i termini
Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, per quelli denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, la sanzione rimane pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b) primo periodo, della legge 388/2000.
Sanzioni civili per ipotesi di cui al comma 10 dell’art. 116
Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116, se il pagamento avviene nei termini fissati dall’Istituto, la misura della sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi all’8,75% annuo, con decorrenza 14 novembre 2001.
Procedure concorsuali e sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, il riferimento al prime-rate contenuto nella circolare n. 65/1997 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento pari al 3,25%. Inoltre, si ricorda che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite legale degli interessi legali.
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