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Circolare

Circolare numero 210 del 27-11-2001

L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Pertanto, per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la distinzione tra crediti contributivi ceduti e non ceduti, precisando che i crediti contabilizzati dal 1° gennaio 2001 restano in capo all’INPS e saranno gestiti con le ordinarie procedure fino all’eventuale iscrizione a ruolo. Vengono inoltre aggiornati i codici da utilizzare nel modello F24 per i versamenti riferiti ai crediti accertati fino al 2000 e quelli accertati nel 2001, con particolare indicazione delle causali per datori di lavoro, agricoltori, artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico. È anche chiarito l’uso del campo "importi compensati" per i bonus sanzioni ex legge 388/2000.

Cessione dei crediti INPS, gestione dei crediti non ceduti e nuovi codici F24

Cessione dei crediti INPS, gestione dei crediti non ceduti e aggiornamento dei codici F24

La circolare interviene sulla gestione dei crediti contributivi INPS alla luce delle cessioni previste dalla normativa richiamata e sulla conseguente necessità di distinguere, nei versamenti, i crediti ceduti da quelli rimasti nella disponibilità dell’Istituto. Definisce inoltre le modalità di compilazione del modello F24 e introduce/aggiorna numerose causali contributo per i crediti accertati nel 2001.

Quadro normativo e perimetro della cessione dei crediti

L’art. 13, comma 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall’art. 1, comma f), della L. 5 novembre 1999, n. 402, prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001.

La circolare ricorda due operazioni già effettuate:

  • la prima cessione, riferita ai crediti in essere fino al 31.12.1999, descritti analiticamente nella circ. n. 61 del 15.3.2000;
  • la seconda cessione, effettuata nel maggio 2001, relativa ai crediti accertati nell’anno 2000, per i quali era stato già emesso avviso bonario e che risultavano in corso di iscrizione a ruolo.

I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2001 restano invece nella piena disponibilità dell’INPS e continuano a essere gestiti con le procedure automatizzate ordinarie e secondo le disposizioni che regolano il relativo iter amministrativo. In caso di mancato pagamento, tali crediti saranno iscritti a ruolo, precisando ai concessionari che il destinatario degli incassi è l’INPS e non la società veicolo SCCI.

Distinzione tra crediti ceduti e crediti non ceduti

Per separare i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli relativi ai crediti non ceduti, la circolare dispone:

  • la modifica del significato dei codici già istituiti con circ. n. 138 del 25.7.2000;
  • l’introduzione di nuovi codici per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001, anche quando relativi ad anni precedenti.

Nel campo "causale contributo" vanno quindi usati:

  • i codici previsti dalla circ. 138/2000 per i crediti accertati fino al 2000;
  • i nuovi codici operativi dal settembre 2001 per i crediti accertati nel 2001.

Restano attive, per i crediti ceduti, alcune causali già in uso nei vari settori, mentre i nuovi codici riguardano i crediti non ceduti.

Compilazione del modello F24

Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie in modo da riportare tutti i dati necessari. In caso di utilizzo di moduli in bianco, il debitore deve compilare tutte le sezioni interessate. I modelli non devono mai essere presentati alle banche privi del codice fiscale e degli esatti dati anagrafici del versante.

Nella sezione INPS devono essere indicati:

  • il codice sede;
  • la matricola per l’area DM, oppure i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM;
  • il periodo di riferimento, che per le regolarizzazioni contributive può essere anche plurimensile, annuale o pluriennale;
  • l’importo da versare, comprensivo di oneri accessori.

Campo "importi compensati"

Il campo "importi compensati" deve essere valorizzato esclusivamente per i codici che identificano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996. In tal caso, il contribuente ha diritto a detrarre dai contributi correnti l’eventuale differenza tra le sanzioni pagate e quelle calcolate secondo il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 della L. 388/2000, come richiamato dalla circ. n. 110/2001.

Nuovi codici per i datori di lavoro DM

Per i datori di lavoro DM è previsto il nuovo codice:

  • RC01: regolarizzazioni - crediti non ceduti.

Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:

  • DMV;
  • DMAC;
  • RARC;
  • DMDP;
  • DMDD.

Nuovi codici per il settore agricolo

Per il settore agricolo, i codici per crediti non ceduti sono:

  • KLAA: lavoratori autonomi agricoli, regolarizzazioni IVS;
  • KLAS: datori di lavoro agricolo, regolarizzazioni IVS;
  • KPCF: piccoli coloni e compartecipanti familiari, regolarizzazioni IVS.

Per rate e dilazioni sono previsti:

  • DLAS: datori di lavoro agricolo e PC/CF;
  • DLAA: lavoratori autonomi agricoli.

Per il bonus sanzioni legge 388/2000 sono indicati:

  • BLAS: datori di lavoro agricoli;
  • BPCF: piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • BLAA: lavoratori autonomi agricoli.

Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:

  • RLAS;
  • RPCF;
  • PLAS.

Nuovi codici per artigiani

Per gli artigiani, i codici per crediti non ceduti sono:

  • ARN: recupero crediti contributi sul minimale;
  • ARIN: recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale;
  • ARMN: recupero crediti contributi SSN.

Sono inoltre previsti:

  • AC: rate di condono;
  • ABS: bonus sanzioni legge 388/2000.

Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:

  • AR;
  • ARI;
  • ARM.

La causale AD continua invece a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

Nuovi codici per commercianti

Per i commercianti, i codici per crediti non ceduti sono:

  • CRN: recupero crediti contributi sul minimale;
  • CRIN: recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale;
  • CRMN: recupero crediti contributi SSN.

Sono inoltre previsti:

  • CC: rate di condono;
  • CBS: bonus sanzioni legge 388/2000.

Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:

  • CR;
  • CRI;
  • CRM.

La causale CD continua a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico sono indicati i seguenti codici:

  • DOM1: differenze per regolarizzazioni, contributi più sanzioni;
  • DOM2: rate di condono L. 140/97.

Esposizione dei codici relativi al credito sanzioni in compensazione

I codici istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000 devono essere esposti nella sezione del modello F24 denominata "importi a credito compensati". I codici richiamati sono:

  • BLAS: datori di lavoro agricoli;
  • BPCF: piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • BLAA: lavoratori autonomi agricoli;
  • ABS: artigiani;
  • CBS: commercianti.

Sintesi operativa

La circolare fornisce quindi una disciplina operativa per la gestione dei versamenti INPS in una fase di passaggio tra crediti ceduti e non ceduti, aggiornando la codifica F24 e precisando come compilare correttamente i dati identificativi del versante, della posizione contributiva e dell’eventuale compensazione di sanzioni.

Punti principali

Cessione dei crediti e crediti non ceduti

Richiamando l’art. 13, comma 6, della L. 488/1998, come modificato dalla L. 402/1999, la circolare ricorda che l’Istituto ha ceduto i propri crediti fino al 2001. La prima cessione ha riguardato i crediti in essere al 31.12.1999, mentre la seconda, effettuata nel maggio 2001, ha riguardato i crediti accertati nell’anno 2000 per i quali era già stato emesso avviso bonario ed erano in corso le procedure per l’iscrizione a ruolo. I crediti contabilizzati dal 1.1.2001 restano invece nella disponibilità dell’INPS e, in caso di mancato pagamento, saranno iscritti a ruolo indicando ai concessionari che il destinatario degli incassi è l’INPS e non la società veicolo SCCI.

Compilazione del modello F24 e sezione INPS

Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie con tutti i dati necessari. Se si utilizzano moduli in bianco, il debitore deve compilare tutte le sezioni interessate; in ogni caso i modelli non possono essere presentati alle banche senza codice fiscale ed esatti dati anagrafici del versante. Nella sezione INPS devono essere indicati codice sede, matricola per l’area DM o codici INPS per i contribuenti non DM, periodo di riferimento anche plurimensile, annuale o pluriennale per le regolarizzazioni contributive, e importo da versare comprensivo di oneri accessori.

Campo "importi compensati"

Il campo "importi compensati" va compilato solo per i codici che identificano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996 e che abbia quindi diritto a detrarre dai contributi correnti la differenza tra sanzioni pagate e sanzioni ricalcolate secondo il regime dell’art. 116 della L. 388/2000, come richiamato dalla circ. n. 110/2001.

Nuove causali per i crediti accertati nel 2001

Nel campo "causale contributo" devono essere indicati i codici già previsti dalla circ. 138/2000 per i crediti accertati fino al 2000; per i crediti accertati nell’anno 2001, anche se relativi ad anni precedenti, devono essere usati i nuovi codici resi operativi dal Ministero delle Finanze da settembre 2001.

Codici per datori di lavoro DM

Per i datori di lavoro DM è previsto il codice RC01 per regolarizzazioni di crediti non ceduti. Restano attive, per i crediti ceduti, le causali DMV, DMAC, RARC, DMDP e DMDD.

Codici per il settore agricolo

Per gli agricoli, i nuovi codici per crediti non ceduti sono KLAA per lavoratori autonomi agricoli, KLAS per datori di lavoro agricolo e KPCF per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Per rate e dilazioni sono previsti DLAS per datori di lavoro agricolo e PC/CF e DLAA per lavoratori autonomi agricoli. Per il bonus sanzioni legge 388/2000 sono indicati BLAS, BPCF e BLAA. Restano attive per i crediti ceduti le causali RLAS, RPCF e PLAS.

Codici per artigiani

Per gli artigiani, i codici per crediti non ceduti sono ARN per recupero crediti contributi sul minimale, ARIN per recupero crediti sul reddito eccedente il minimale e ARMN per recupero crediti contributi SSN. Sono inoltre previsti AC per rate di condono e ABS per bonus sanzioni legge 388/2000. Restano attive, per crediti ceduti, le causali AR, ARI e ARM; la causale AD continua a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

Codici per commercianti

Per i commercianti, i codici per crediti non ceduti sono CRN per recupero crediti contributi sul minimale, CRIN per il reddito eccedente il minimale e CRMN per i contributi SSN. Sono previsti inoltre CC per rate di condono e CBS per bonus sanzioni legge 388/2000. Restano attive, per i crediti ceduti, le causali CR, CRI e CRM; la causale CD continua a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

Codici per datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico i codici indicati sono DOM1 per differenze per regolarizzazioni, comprensive di contributi più sanzioni, e DOM2 per rate di condono della L. 140/1997.

Esposizione dei codici per il credito sanzioni in compensazione

I codici BLAS, BPCF, BLAA, ABS e CBS, istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000, devono essere esposti nella sezione del modello F24 denominata "importi a credito compensati".

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