Circolare numero 210 del 27-11-2001
L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Pertanto, per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la distinzione tra crediti contributivi ceduti e non ceduti, precisando che i crediti contabilizzati dal 1° gennaio 2001 restano in capo all’INPS e saranno gestiti con le ordinarie procedure fino all’eventuale iscrizione a ruolo. Vengono inoltre aggiornati i codici da utilizzare nel modello F24 per i versamenti riferiti ai crediti accertati fino al 2000 e quelli accertati nel 2001, con particolare indicazione delle causali per datori di lavoro, agricoltori, artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico. È anche chiarito l’uso del campo "importi compensati" per i bonus sanzioni ex legge 388/2000.
Cessione dei crediti INPS, gestione dei crediti non ceduti e nuovi codici F24
Cessione dei crediti INPS, gestione dei crediti non ceduti e aggiornamento dei codici F24
La circolare interviene sulla gestione dei crediti contributivi INPS alla luce delle cessioni previste dalla normativa richiamata e sulla conseguente necessità di distinguere, nei versamenti, i crediti ceduti da quelli rimasti nella disponibilità dell’Istituto. Definisce inoltre le modalità di compilazione del modello F24 e introduce/aggiorna numerose causali contributo per i crediti accertati nel 2001.
Quadro normativo e perimetro della cessione dei crediti
L’art. 13, comma 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall’art. 1, comma f), della L. 5 novembre 1999, n. 402, prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001.
La circolare ricorda due operazioni già effettuate:
- la prima cessione, riferita ai crediti in essere fino al 31.12.1999, descritti analiticamente nella circ. n. 61 del 15.3.2000;
- la seconda cessione, effettuata nel maggio 2001, relativa ai crediti accertati nell’anno 2000, per i quali era stato già emesso avviso bonario e che risultavano in corso di iscrizione a ruolo.
I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2001 restano invece nella piena disponibilità dell’INPS e continuano a essere gestiti con le procedure automatizzate ordinarie e secondo le disposizioni che regolano il relativo iter amministrativo. In caso di mancato pagamento, tali crediti saranno iscritti a ruolo, precisando ai concessionari che il destinatario degli incassi è l’INPS e non la società veicolo SCCI.
Distinzione tra crediti ceduti e crediti non ceduti
Per separare i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli relativi ai crediti non ceduti, la circolare dispone:
- la modifica del significato dei codici già istituiti con circ. n. 138 del 25.7.2000;
- l’introduzione di nuovi codici per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001, anche quando relativi ad anni precedenti.
Nel campo "causale contributo" vanno quindi usati:
- i codici previsti dalla circ. 138/2000 per i crediti accertati fino al 2000;
- i nuovi codici operativi dal settembre 2001 per i crediti accertati nel 2001.
Restano attive, per i crediti ceduti, alcune causali già in uso nei vari settori, mentre i nuovi codici riguardano i crediti non ceduti.
Compilazione del modello F24
Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie in modo da riportare tutti i dati necessari. In caso di utilizzo di moduli in bianco, il debitore deve compilare tutte le sezioni interessate. I modelli non devono mai essere presentati alle banche privi del codice fiscale e degli esatti dati anagrafici del versante.
Nella sezione INPS devono essere indicati:
- il codice sede;
- la matricola per l’area DM, oppure i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM;
- il periodo di riferimento, che per le regolarizzazioni contributive può essere anche plurimensile, annuale o pluriennale;
- l’importo da versare, comprensivo di oneri accessori.
Campo "importi compensati"
Il campo "importi compensati" deve essere valorizzato esclusivamente per i codici che identificano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996. In tal caso, il contribuente ha diritto a detrarre dai contributi correnti l’eventuale differenza tra le sanzioni pagate e quelle calcolate secondo il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 della L. 388/2000, come richiamato dalla circ. n. 110/2001.
Nuovi codici per i datori di lavoro DM
Per i datori di lavoro DM è previsto il nuovo codice:
- RC01: regolarizzazioni - crediti non ceduti.
Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:
- DMV;
- DMAC;
- RARC;
- DMDP;
- DMDD.
Nuovi codici per il settore agricolo
Per il settore agricolo, i codici per crediti non ceduti sono:
- KLAA: lavoratori autonomi agricoli, regolarizzazioni IVS;
- KLAS: datori di lavoro agricolo, regolarizzazioni IVS;
- KPCF: piccoli coloni e compartecipanti familiari, regolarizzazioni IVS.
Per rate e dilazioni sono previsti:
- DLAS: datori di lavoro agricolo e PC/CF;
- DLAA: lavoratori autonomi agricoli.
Per il bonus sanzioni legge 388/2000 sono indicati:
- BLAS: datori di lavoro agricoli;
- BPCF: piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- BLAA: lavoratori autonomi agricoli.
Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:
- RLAS;
- RPCF;
- PLAS.
Nuovi codici per artigiani
Per gli artigiani, i codici per crediti non ceduti sono:
- ARN: recupero crediti contributi sul minimale;
- ARIN: recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale;
- ARMN: recupero crediti contributi SSN.
Sono inoltre previsti:
- AC: rate di condono;
- ABS: bonus sanzioni legge 388/2000.
Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:
- AR;
- ARI;
- ARM.
La causale AD continua invece a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
Nuovi codici per commercianti
Per i commercianti, i codici per crediti non ceduti sono:
- CRN: recupero crediti contributi sul minimale;
- CRIN: recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale;
- CRMN: recupero crediti contributi SSN.
Sono inoltre previsti:
- CC: rate di condono;
- CBS: bonus sanzioni legge 388/2000.
Restano attive, per i crediti ceduti, le causali:
- CR;
- CRI;
- CRM.
La causale CD continua a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
Datori di lavoro domestico
Per i datori di lavoro domestico sono indicati i seguenti codici:
- DOM1: differenze per regolarizzazioni, contributi più sanzioni;
- DOM2: rate di condono L. 140/97.
Esposizione dei codici relativi al credito sanzioni in compensazione
I codici istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000 devono essere esposti nella sezione del modello F24 denominata "importi a credito compensati". I codici richiamati sono:
- BLAS: datori di lavoro agricoli;
- BPCF: piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- BLAA: lavoratori autonomi agricoli;
- ABS: artigiani;
- CBS: commercianti.
Sintesi operativa
La circolare fornisce quindi una disciplina operativa per la gestione dei versamenti INPS in una fase di passaggio tra crediti ceduti e non ceduti, aggiornando la codifica F24 e precisando come compilare correttamente i dati identificativi del versante, della posizione contributiva e dell’eventuale compensazione di sanzioni.
Punti principali
Cessione dei crediti e crediti non ceduti
Richiamando l’art. 13, comma 6, della L. 488/1998, come modificato dalla L. 402/1999, la circolare ricorda che l’Istituto ha ceduto i propri crediti fino al 2001. La prima cessione ha riguardato i crediti in essere al 31.12.1999, mentre la seconda, effettuata nel maggio 2001, ha riguardato i crediti accertati nell’anno 2000 per i quali era già stato emesso avviso bonario ed erano in corso le procedure per l’iscrizione a ruolo. I crediti contabilizzati dal 1.1.2001 restano invece nella disponibilità dell’INPS e, in caso di mancato pagamento, saranno iscritti a ruolo indicando ai concessionari che il destinatario degli incassi è l’INPS e non la società veicolo SCCI.
Compilazione del modello F24 e sezione INPS
Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie con tutti i dati necessari. Se si utilizzano moduli in bianco, il debitore deve compilare tutte le sezioni interessate; in ogni caso i modelli non possono essere presentati alle banche senza codice fiscale ed esatti dati anagrafici del versante. Nella sezione INPS devono essere indicati codice sede, matricola per l’area DM o codici INPS per i contribuenti non DM, periodo di riferimento anche plurimensile, annuale o pluriennale per le regolarizzazioni contributive, e importo da versare comprensivo di oneri accessori.
Campo "importi compensati"
Il campo "importi compensati" va compilato solo per i codici che identificano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996 e che abbia quindi diritto a detrarre dai contributi correnti la differenza tra sanzioni pagate e sanzioni ricalcolate secondo il regime dell’art. 116 della L. 388/2000, come richiamato dalla circ. n. 110/2001.
Nuove causali per i crediti accertati nel 2001
Nel campo "causale contributo" devono essere indicati i codici già previsti dalla circ. 138/2000 per i crediti accertati fino al 2000; per i crediti accertati nell’anno 2001, anche se relativi ad anni precedenti, devono essere usati i nuovi codici resi operativi dal Ministero delle Finanze da settembre 2001.
Codici per datori di lavoro DM
Per i datori di lavoro DM è previsto il codice RC01 per regolarizzazioni di crediti non ceduti. Restano attive, per i crediti ceduti, le causali DMV, DMAC, RARC, DMDP e DMDD.
Codici per il settore agricolo
Per gli agricoli, i nuovi codici per crediti non ceduti sono KLAA per lavoratori autonomi agricoli, KLAS per datori di lavoro agricolo e KPCF per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Per rate e dilazioni sono previsti DLAS per datori di lavoro agricolo e PC/CF e DLAA per lavoratori autonomi agricoli. Per il bonus sanzioni legge 388/2000 sono indicati BLAS, BPCF e BLAA. Restano attive per i crediti ceduti le causali RLAS, RPCF e PLAS.
Codici per artigiani
Per gli artigiani, i codici per crediti non ceduti sono ARN per recupero crediti contributi sul minimale, ARIN per recupero crediti sul reddito eccedente il minimale e ARMN per recupero crediti contributi SSN. Sono inoltre previsti AC per rate di condono e ABS per bonus sanzioni legge 388/2000. Restano attive, per crediti ceduti, le causali AR, ARI e ARM; la causale AD continua a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
Codici per commercianti
Per i commercianti, i codici per crediti non ceduti sono CRN per recupero crediti contributi sul minimale, CRIN per il reddito eccedente il minimale e CRMN per i contributi SSN. Sono previsti inoltre CC per rate di condono e CBS per bonus sanzioni legge 388/2000. Restano attive, per i crediti ceduti, le causali CR, CRI e CRM; la causale CD continua a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
Codici per datori di lavoro domestico
Per i datori di lavoro domestico i codici indicati sono DOM1 per differenze per regolarizzazioni, comprensive di contributi più sanzioni, e DOM2 per rate di condono della L. 140/1997.
Esposizione dei codici per il credito sanzioni in compensazione
I codici BLAS, BPCF, BLAA, ABS e CBS, istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000, devono essere esposti nella sezione del modello F24 denominata "importi a credito compensati".
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