Circolare numero 203 del 19-11-2001
Istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui i datori di lavoro possono fruire, tramite conguaglio DM10/2, delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 68/1999 per l’assunzione di lavoratori disabili. Vengono richiamati il quadro normativo, il protocollo d’intesa INPS-Regioni, le condizioni di accesso, la misura e durata dei benefici, gli adempimenti informativi a carico di Regioni e Province, nonché le istruzioni operative e contabili per l’esposizione dei benefici e la relativa gestione finanziaria tra INPS ed enti territoriali.
Modalità operative per la fruizione degli incentivi contributivi ex art. 13 L. 68/1999 per l’assunzione di disabili
Incentivi contributivi per l’assunzione di disabili ex art. 13 L. 68/1999
La circolare definisce le modalità operative per la fruizione, da parte dei datori di lavoro, delle agevolazioni contributive previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in favore dell’assunzione di lavoratori disabili. Il documento si inserisce nel quadro di attuazione affidato ai servizi per l’impiego e disciplina, in particolare, il rapporto tra Regioni, Province e INPS nella concessione, nell’erogazione e nella contabilizzazione dei benefici.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 68/1999 è richiamata come intervento volto a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili. La disciplina comprende:
- norme lavoristiche, tra cui la rimodulazione delle quote di riserva e le nuove modalità di assunzione obbligatoria;
- disposizioni di incentivazione contributiva ed economica contenute nel capo IV, artt. 11-14, rubricato "Convenzioni e Incentivi".
Viene inoltre richiamata l’espressa abrogazione della legge 2 aprile 1968, n. 482. Le agevolazioni sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, le cui risorse sono ripartite annualmente alle Regioni. In tale ambito sono menzionati il decreto 26 settembre 2000 per l’anno 2000, il decreto 12 luglio 2001 per l’anno 2001 e il decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91, che disciplina modalità e criteri di riparto delle risorse, nonché il procedimento di concessione degli incentivi.
Protocollo d’intesa tra INPS e Regioni
Per agevolare la gestione degli incentivi, l’INPS ha definito con le parti interessate un protocollo d’intesa che sostituisce quello trasmesso con messaggio n. 000044 del 5 luglio 2001. Il protocollo individua le linee di indirizzo per le eventuali intese con le singole Regioni.
L’INPS è coinvolto in qualità di soggetto erogatore, ma la concessione delle agevolazioni ex art. 13 resta di esclusiva competenza dei servizi per l’impiego, in forza dell’art. 3 del decreto n. 91/2000. Il protocollo precisa che nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituto per sgravi successivamente risultanti indebiti o fruiti in misura superiore al dovuto.
In base all’intesa:
- le somme spettanti a titolo di fiscalizzazione sono corrisposte ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti;
- le Regioni possono autorizzare l’INPS a consentire, tramite conguaglio, anche il recupero di benefici relativi a periodi antecedenti la sottoscrizione dell’intesa;
- se una Regione non intende avvalersi di tale facoltà, l’apposito punto 3 del protocollo non deve essere inserito nell’intesa, con conseguente adeguamento della numerazione interna.
Entro il 30 aprile di ogni anno l’INPS trasmette a ciascuna Regione firmataria l’elenco provinciale delle aziende beneficiarie, con riepilogo di:
- numero dei lavoratori distinti per entità del beneficio;
- monti retributivi;
- importi conguagliati risultanti dalle denunce contributive dell’anno precedente.
Il protocollo stabilisce inoltre la non computabilità dei benefici rispetto ad altre partite debitorie o creditorie tra datore di lavoro e INPS.
Misura e durata dei benefici
L’art. 13 della legge n. 68/1999 prevede due principali forme di fiscalizzazione:
- fiscalizzazione totale, fino a 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria del DPR 23 dicembre 1978, n. 915; la stessa misura si applica ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, secondo criteri stabiliti dalle Regioni;
- fiscalizzazione nella misura del 50%, fino a 5 anni, per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni dalla quarta alla sesta categoria.
La circolare precisa che la riduzione contributiva riguarda esclusivamente la quota a carico del datore di lavoro, restando integralmente dovuta la quota a carico del lavoratore.
Soggetti destinatari e condizioni di accesso
Possono accedere ai benefici, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto n. 91/2000:
- i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione ex legge n. 68/1999;
- le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge;
- le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 68/1999.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve stipulare una convenzione con il competente servizio per l’impiego e presentare il programma diretto a ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio valuta il programma e, in caso di approvazione, autorizza l’accesso al beneficio nei limiti delle risorse annualmente assegnate alla Regione.
Rapporti tra INPS ed enti territoriali
La circolare chiarisce che l’INPS interviene solo nella fase di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione. Ogni questione interpretativa, nonché le controversie e i ricorsi, devono essere indirizzati ai competenti uffici regionali e/o provinciali.
Dopo l’approvazione dei programmi, gli enti territoriali trasmettono alla competente Sede INPS una comunicazione contenente:
- denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione;
- nominativi dei lavoratori interessati;
- durata e percentuale della fiscalizzazione spettante per ciascun lavoratore.
Le Regioni e/o Province devono inoltre informare i datori di lavoro dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni e comunicare tempestivamente ogni variazione utile all’aggiornamento delle posizioni presso l’INPS. Le Sedi regionali devono attivare forme di coordinamento e monitoraggio con gli enti territoriali, anche in relazione alla copertura finanziaria delle agevolazioni.
Codifica delle aziende e modalità operative sul DM10/2
Ricevute le comunicazioni degli enti territoriali, le Sedi INPS devono contrassegnare le posizioni contributive dei datori di lavoro beneficiari con il codice di autorizzazione "2Y", avente il significato di "azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999". La gestione avviene tramite l’apposito scadenzario di Sede, tenendo conto della durata della fiscalizzazione autorizzata.
Per i datori di lavoro con accentramento contributivo, è consentito conguagliare sulla posizione accentrante anche i benefici riferiti a Regioni diverse da quella in cui sono assolti gli obblighi contributivi, ripartendo separatamente i benefici per Regione. In tal caso, i datori di lavoro devono comunicare a ciascuna Regione concedente gli importi conguagliati, ripartiti a livello provinciale.
In sede di compilazione del mod. DM10/2:
- i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati devono essere determinati sull’intera aliquota prevista per il settore, senza alcuna riduzione, includendo sia la quota datore sia la quota lavoratore;
- nei quadri "B-C" si utilizzano i codici tipo contribuzione 66 e 67, riferiti rispettivamente alla fiscalizzazione totale e alla fiscalizzazione del 50%;
- devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate/ore retribuite, retribuzioni e somme a debito del datore di lavoro;
- nel quadro "D" si espone l’importo complessivo del beneficio spettante, con la dicitura "Fisc. art. 13 L. 68/1999" e il codice regionale corrispondente.
La circolare riporta i codici regionali e provinciali da utilizzare per ciascun territorio e precisa che, in caso di più Regioni, il beneficio va calcolato separatamente per i lavoratori impiegati nelle diverse aree.
Recupero dei periodi pregressi
Quando la Regione abbia scelto di consentire il recupero dei benefici anche per periodi antecedenti la sottoscrizione dell’intesa, il datore di lavoro può effettuare il recupero con la prima denuncia contributiva successiva. In tal caso i benefici arretrati vanno esposti nel quadro "D" con i codici specifici "Arretrati" attribuiti a ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Per i datori di lavoro con accentramento contributivo valgono le stesse modalità operative previste per il beneficio corrente. La procedura di controllo registra nell’archivio delle segnalazioni le matricole aziendali, i codici utilizzati e gli importi conguagliati, per eventuali verifiche successive.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della copertura finanziaria delle agevolazioni, ciascuna Regione aderente al protocollo deve anticipare alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione:
- la somma necessaria a coprire i benefici autorizzati;
- il costo del servizio reso, maggiorato dell’IVA.
Per gli anni successivi, la provvista va accreditata entro il 31 gennaio di ciascun anno. I versamenti devono confluire, preferibilmente, sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato o su un conto corrente bancario intestato alla Sede competente. Per le Province autonome di Trento e Bolzano i versamenti sono effettuati alle corrispondenti Sedi INPS.
Le somme anticipate sono imputate in avere del conto GPZ 10/50, con partitario per anno di riferimento. La procedura di ripartizione dei DM10/2 imputa gli importi ai conti GPZ 35/50-70, distinti per Regione e Provincia autonoma, mentre un conto di transito GPZ 51/50 viene utilizzato per la ripartizione tecnica degli importi e deve mantenere saldo zero.
La procedura rileva anche il credito verso Regioni e Province autonome attraverso i conti GPZ 00/50-70 e gli oneri tramite i conti GPZ 25/50-70. Le sedi competenti devono trasferire i crediti accertati alla Sede provinciale capoluogo di Regione, o alle sedi di Trento e Bolzano per le Province autonome, mediante mod. SC10/R.
La Sede che gestisce i rapporti finanziari, ricevuti i trasferimenti e le comunicazioni relative al costo del servizio, assume in carico i crediti e addebita alla Regione o Provincia autonoma:
- gli oneri per i benefici concessi;
- il rimborso spese per il servizio reso;
- l’IVA sul rimborso spese.
Infine, la Sede verifica la congruità della provvista ricevuta tramite il saldo del conto GPZ 10/50 e, in caso di insufficienza, segnala la circostanza alla Regione e alla Direzione Generale per il tramite della Direzione regionale.
Punti principali
Quadro normativo e competenze
La legge n. 68/1999 tutela e favorisce il diritto al lavoro dei disabili e introduce sia regole lavoristiche sia incentivi contributivi ed economici. Le agevolazioni ex art. 13 sono concesse dai servizi per l’impiego individuati a livello provinciale/regionalizzato e finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, con ripartizione annuale delle risorse alle Regioni. Il decreto interministeriale n. 91/2000 disciplina criteri di riparto, procedimento di concessione e possibilità di convenzioni con gli enti previdenziali per il rimborso delle agevolazioni.
Protocollo d’intesa INPS-Regioni
L’INPS e le parti interessate hanno definito un protocollo d’intesa per regolare la gestione degli incentivi. L’Istituto interviene come soggetto erogatore, mentre l’approvazione dei programmi e la concessione del beneficio restano di competenza esclusiva dei servizi per l’impiego. Il protocollo esclude responsabilità INPS per sgravi indebitamente fruiti o fruiti oltre il dovuto e prevede il pagamento in conguaglio dei contributi, anche per periodi antecedenti l’intesa se la Regione lo consente. Entro il 30 aprile di ogni anno l’INPS trasmette alle Regioni l’elenco delle aziende beneficiarie con i dati riepilogativi, e i benefici non possono essere compensati con altre partite debitorie o creditorie del datore di lavoro.
Misura e durata degli incentivi
L’art. 13 della legge n. 68/1999 prevede la fiscalizzazione totale per massimo 8 anni dei contributi previdenziali e assistenziali per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria del DPR n. 915/1978; la stessa agevolazione spetta anche per lavoratori con handicap intellettivo o psichico secondo criteri regionali. È inoltre prevista la fiscalizzazione del 50% per massimo 5 anni per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni dalla quarta alla sesta categoria. La riduzione riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro, mentre resta dovuta la quota del lavoratore.
Soggetti beneficiari e procedura di accesso
Possono accedere agli incentivi i datori di lavoro privati, anche se non soggetti all’obbligo di assunzione; le cooperative sociali e i consorzi indicati dalla legge n. 381/1991; e le organizzazioni di volontariato richiamate dalla legge n. 68/1999. Per ottenere il beneficio occorre stipulare una convenzione con il competente servizio per l’impiego e presentare un programma; il servizio valuta il programma e, se lo approva, autorizza l’accesso nei limiti delle risorse assegnate alla Regione.
Rapporti tra enti territoriali e INPS
L’INPS gestisce solo la fase di conguaglio, mentre chiarimenti, controversie e ricorsi devono essere indirizzati a Regione e/o Provincia competenti. Dopo l’approvazione dei programmi, gli enti territoriali comunicano alla Sede INPS competente le aziende autorizzate, i nominativi dei lavoratori interessati e per ciascuno durata e percentuale della fiscalizzazione, oltre a ogni successiva variazione. Le Regioni e Province informano anche i datori di lavoro dell’ammissione ai benefici.
Codifica aziendale e compilazione del DM10/2
Le Sedi INPS attribuiscono alle aziende ammesse il codice autorizzazione "2Y", con effetto dal periodo di decorrenza del beneficio. In caso di accentramento contributivo, i datori di lavoro possono conguagliare sulla posizione accentrante anche benefici riferiti a Regioni diverse, ripartendo gli importi per Regione. In DM10/2 i contributi si espongono per intero nei quadri B-C con i codici 66 e 67; il beneficio spettante si indica nel quadro D con la dicitura "Fisc. art. 13 L. 68/1999" e con il codice regionale corrispondente. Sono previsti anche i codici per gli arretrati nel caso di recupero di periodi pregressi.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Se la Regione ha autorizzato il recupero di benefici relativi a periodi antecedenti la stipula dell’intesa, i datori di lavoro possono recuperare gli importi con la prima denuncia contributiva successiva. Per tali somme vanno utilizzati specifici codici "Arretrati" per ciascuna Regione o Provincia autonoma. La procedura di controllo registra le matricole aziendali e gli importi conguagliati per eventuali verifiche.
Aspetti finanziari e contabili
Ogni Regione aderente anticipa all’INPS la provvista necessaria per coprire i benefici autorizzati, oltre al costo del servizio e all’IVA; per gli anni successivi l’accredito va effettuato entro il 31 gennaio. Le somme sono imputate a specifici conti GPZ e gestite tramite conti di transito e conti di credito/debito verso Regioni e Province autonome. Le Sedi provinciali capoluogo di Regione trasferiscono i crediti alle Sedi competenti, che poi addebitano alla Regione gli oneri, il rimborso spese e l’IVA. È prevista la verifica della congruità della provvista e la segnalazione di eventuali insufficienze.
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