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Circolare

Circolare numero 204 del 20-11-2001

SOMMARIO Iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Natura del Fondo speciale. Modalità di costituzione della posizione assicurativa degli iscritti al Fondo speciale. Riscatti. Ricongiunzioni. Trasferimento all’Assicurazione generale obbligatoria. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico la gestione delle pratiche del soppresso Fondo pensioni Ferrovieri, ora Fondo speciale FS gestito dall’INPS, con particolare riguardo a costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, ricongiunzioni ex leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 e riscatti di studi universitari. Vengono definiti competenze tra Struttura regionale FS e Agenzie di Area, soggetti interessati, periodi trasferibili o esclusi, criteri di calcolo degli oneri, termini di pagamento, decadenze e adempimenti contabili e procedurali. La circolare contiene inoltre indicazioni sulle posizioni coincidenti, sulla prosecuzione volontaria, sulla gestione dei pagamenti e sui flussi contabili tra gestioni.

Fondo speciale FS: istruzioni su ricongiunzioni, riscatti e costituzione posizione assicurativa

Fondo speciale FS: ricongiunzioni, riscatti e costituzione della posizione assicurativa

La circolare disciplina in modo organico la gestione delle pratiche del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, confluito dal 1° aprile 2000 nel Fondo speciale FS gestito dall’INPS. L’intervento ha l’obiettivo di uniformare la trattazione delle domande di riscatto, ricongiunzione e costituzione della posizione assicurativa, definendo competenze, criteri di calcolo, termini e adempimenti operativi.

Inquadramento del Fondo e quadro normativo

Il Fondo speciale FS continua a richiamare, per le regole di finanziamento e per i criteri di accesso e calcolo delle prestazioni, il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare la parte terza. La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa del sistema, richiamando, tra le altre, le leggi n. 177/1976, n. 42/1979, n. 29/1979, n. 45/1990, n. 335/1995, n. 449/1997 e i decreti legislativi n. 503/1992, n. 564/1996, n. 184/1997 e n. 314/1997.

Soggetti iscritti al Fondo e soggetti esclusi

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo FS i dipendenti di ruolo dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, i dipendenti non di ruolo assunti per un periodo non inferiore a un anno e il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per specifiche disposizioni di legge. La circolare elenca anche alcune categorie particolari rientranti in tale disciplina, come il personale delle assuntorie, il personale di imprese appaltatrici, gli incaricati di stazione o passaggi a livello, il personale ex NATO, gli incaricati di particolari servizi ferroviari e talune categorie assunte con contratti speciali.

Sono invece esclusi i lavoratori che, al momento dell’assunzione o per effetto delle norme di assunzione, dovevano essere iscritti al FPLD, all’INPS o ad altro ordinamento previdenziale. Per il personale navigante, la circolare distingue la posizione di chi era già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 413/1984, per il quale resta la duplice iscrizione al Fondo FS e all’AGO, da quella di chi è stato assunto successivamente, per il quale opera l’iscrizione al FPLD.

Servizio effettivo, servizio utile e maggiorazioni

Nel Fondo FS il rapporto assicurativo è improntato alla continuità e l’anzianità rilevante è quella contributiva. La circolare distingue tra:

  • servizio effettivo, utile ai fini del diritto a pensione, comprendente i periodi assicurati nel Fondo, il servizio militare riconosciuto, i servizi non di ruolo computabili, i periodi riscattati o ricongiunti e la contribuzione volontaria e figurativa;
  • servizio utile, utile ai fini della misura della pensione, costituito dal servizio effettivo più gli eventuali aumenti di valutazione previsti da specifiche disposizioni.

Tra le maggiorazioni richiamate vi sono quelle per particolari servizi ferroviari, per servizio militare in Marina o in attività di volo, per servizi resi in determinate forze o corpi e per la condizione di non vedente, cui compete una maggiorazione di 1/3. Dal 1° gennaio 1998 gli aumenti di valutazione complessivi non possono superare 5 anni, salvi quelli già maturati entro il 31 dicembre 1997.

Costituzione della posizione assicurativa nell’AGO

Quando l’iscritto cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la posizione assicurativa nel FPLD va costituita d’ufficio, ai sensi dell’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, salvo le ipotesi di passaggio ad altro impiego con unificazione dei servizi o di morte senza diritto dei superstiti. La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2001, che ha dichiarato illegittima la limitazione secondo cui nel FPLD potevano essere trasferiti solo periodi di riscatto collegati a effettivo lavoro subordinato.

Per effetto di tale pronuncia, rientrano nel computo della posizione assicurativa anche i periodi riscattati non collegati a lavoro effettivo, come il corso legale di laurea. La circolare disciplina inoltre il calcolo dei contributi da trasferire, la valorizzazione del servizio militare nell’AGO, l’uso dell’aliquota contributiva intera e la trasformazione delle anzianità espresse in giorni in settimane per l’accredito nel FPLD.

Effetti della prosecuzione volontaria

Dal 12 luglio 1997 il Fondo FS consente la prosecuzione volontaria secondo il d.lgs. n. 184/1997; dal 1° gennaio 2001 si applica anche il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione utile previsto dalla legge n. 388/2000. La presenza di tale disciplina incide sulla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa: la circolare invita quindi le Sedi a soprassedere alla costituzione automatica, in attesa di indicazioni ministeriali, procedendo solo su espressa richiesta dell’interessato.

Ricongiunzione ex articolo 1 della legge n. 29/1979

La ricongiunzione verso il FPLD è ammessa per gli assicurati titolari di periodi di contribuzione in almeno due gestioni, tra cui il Fondo FS. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, purché i periodi da ricongiungere non abbiano già dato luogo a pensione. Se il richiedente è ancora in servizio presso il Fondo FS, la ricongiunzione opera fino al mese di presentazione della domanda; i periodi successivi restano nel Fondo e potranno essere ricongiunti solo secondo l’articolo 4 della legge n. 29/1979 o dar luogo a futura costituzione di posizione assicurativa.

La ricongiunzione dei periodi FS nel FPLD è gratuita; quella dei periodi da lavoro autonomo è invece onerosa e presuppone, per la sua ammissibilità, il possesso di almeno cinque anni di contribuzione utile nella gestione dei dipendenti, maturati nel periodo intercorrente tra l’ultima iscrizione nelle gestioni autonome e la domanda.

Periodi ricongiungibili, criteri di calcolo e onere

Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata, trasferita e ricongiunta maturati nel Fondo FS. I contributi da trasferire al FPLD vanno maggiorati degli interessi al 4,50% annuo composto; per i periodi riscattati si trasferiscono gli oneri versati, anch’essi maggiorati degli interessi, e per i periodi figurativi si trasferisce una somma pari ai contributi che sarebbero stati versati.

L’onere a carico del richiedente è determinato in relazione alla riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiungibili, calcolata secondo l’articolo 4 della legge n. 299/1980 e le tabelle della legge n. 1338/1962, al netto delle contribuzioni e degli interessi trasferiti. Il calcolo tiene conto dell’anzianità utile complessiva, del limite massimo di pensionabilità dell’80% e della collocazione temporale dei periodi ricongiunti, distinguendo quota A e quota B a seconda che i periodi siano anteriori o successivi al 31 dicembre 1992.

Ricongiunzioni di lavoro autonomo nell’ambito dell’articolo 1

Quando la ricongiunzione comprende contributi da lavoro autonomo, la circolare richiede la verifica del quinquennio di contribuzione nelle gestioni dei lavoratori dipendenti. Se il requisito manca al momento della domanda ma sopravviene prima della definizione, la domanda si considera validamente presentata dalla data di maturazione del requisito. Se il quinquennio non si perfeziona neppure in sede di definizione, la ricongiunzione dei soli periodi autonomi resta esclusa, salvo che l’interessato intenda limitarla ai periodi dipendenti o alle sole gestioni alternative.

Ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29/1979

La facoltà di ricongiunzione in un unico ordinamento pensionistico può essere esercitata sia quando il soggetto abbia iscrizione in atto nella gestione accentrante, sia quando non vi sia iscrizione, purché siano maturati almeno otto anni di contribuzione effettiva nella forma previdenziale in cui si esercita la facoltà. La circolare esamina sia le ricongiunzioni verso il Fondo FS sia quelle dal Fondo FS verso altre gestioni alternative.

Per le ricongiunzioni nel Fondo FS la domanda va presentata alla Struttura regionale FS, con copia all’Agenzia di residenza. Formano oggetto di ricongiunzione tutti i periodi assicurativi maturati negli altri ordinamenti, fino al mese di presentazione della domanda, purché non già utilizzati per una pensione. La contribuzione volontaria coincidente con altra copertura riduce l’onere; i periodi coincidenti di lavoro effettivo restano validi, ma il periodo può essere valutato una sola volta.

La circolare disciplina inoltre:

  • la ricongiunzione di periodi di lavoro all’estero, compresi alcuni casi di Svizzera e Libia;
  • l’esclusione dei periodi già riconosciuti o riconoscibili in applicazione di norme speciali quando la ricongiunzione sia già stata confermata;
  • la possibilità di una seconda ricongiunzione solo nei casi e nei termini previsti dall’articolo 4 della legge n. 29/1979;
  • le modalità di trattamento delle domande dei superstiti.

Determinazione dell’onere, pagamento e decadenza nelle ricongiunzioni

Per la ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29/1979 l’onere è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiungibili e i contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza. La circolare specifica i criteri di capitalizzazione, i coefficienti attuariali da usare, la retribuzione pensionabile da considerare e le regole per i casi di superstiti.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in rate mensili, senza che il piano rateale del Fondo FS comporti interessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal quadro normativo richiamato. Il provvedimento di accoglimento deve essere notificato all’interessato con raccomandata e deve indicare importo, piano di pagamento e termine per il versamento. Il mancato pagamento entro 90 giorni determina la rinuncia alla ricongiunzione e la conseguente decadenza, salvo i casi di successiva domanda consentiti dall’articolo 4 della legge n. 29/1979.

Ricongiunzione dalle e verso le gestioni dei liberi professionisti

La legge n. 45/1990 estende la ricongiunzione ai periodi maturati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, distinguendola dalla disciplina della legge n. 29/1979. Nel Fondo FS la facoltà è esercitabile dai soggetti già iscritti al Fondo per i periodi precedenti l’iscrizione. L’onere è pari all’intera differenza fra riserva matematica e somme trasferite dalla Cassa professionale, senza la riduzione al 50% prevista dall’articolo 2 della legge n. 29/1979.

La ricongiunzione può essere richiesta anche dai superstiti entro due anni dal decesso. La circolare dettaglia le informazioni che le Casse devono trasmettere, i criteri di valutazione dei periodi coincidenti, il rimborso delle contribuzioni non utilizzabili, la determinazione del beneficio pensionistico e le regole per il pagamento e la rinuncia.

Riscatto del corso legale di laurea e degli studi universitari

Il riscatto del corso legale di laurea e dei corsi universitari è disciplinato in relazione a tre fasi normative: domande dal 1° giugno 1974 al 3 ottobre 1982, dal 4 ottobre 1982 all’11 luglio 1997 e dal 12 luglio 1997 in avanti. Il periodo riscattabile corrisponde alla durata legale del corso, dal 1° novembre dell’anno accademico di immatricolazione al 31 ottobre dell’anno accademico di conclusione, esclusi i periodi fuori corso. Il riscatto non può riguardare periodi già coperti da altra contribuzione o già considerati utili per altri servizi.

Per le domande dal 12 luglio 1997 si applica il d.lgs. n. 184/1997: il riscatto è consentito per diploma universitario, laurea, specializzazione e dottorato di ricerca, anche per più corsi, purché i periodi non siano coperti da contribuzione in alcun ordinamento. L’onere è determinato con il sistema retributivo o contributivo a seconda della collocazione temporale del periodo e dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

Calcolo del riscatto e criteri per il sistema retributivo e contributivo

Per i periodi fino al 31 dicembre 1995 l’onere viene determinato con il sistema retributivo e con la riserva matematica ex articolo 13 della legge n. 1338/1962. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, se l’interessato non ha 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, si applica il calcolo percentuale del d.lgs. n. 184/1997; se invece ha almeno 18 anni interi, continua ad applicarsi il criterio retributivo.

La circolare chiarisce che:

  • i periodi ante 1° gennaio 1993 rilevano sulla sola quota A;
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1992 rilevano sulla quota B;
  • nei casi a cavallo della data del 1° gennaio 1993, l’onere deriva dalla somma delle due componenti;
  • i coefficienti attuariali da usare variano in base alla data della domanda e, per le domande dal 12 luglio 1997, anche al sesso dell’interessato.

Pagamento e gestione del riscatto

Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione o ratealmente; il numero delle rate non può superare i mesi riscattati e non sono previste maggiorazioni per interessi nel piano rateale del Fondo FS. Il pagamento può proseguire anche dopo la decorrenza della pensione, con trattenuta sui ratei, salvo i casi in cui ciò ridurrebbe la pensione al di sotto del trattamento minimo.

Il provvedimento di accoglimento deve essere notificato all’interessato con raccomandata, con indicazione dell’importo, del periodo riconosciuto, della relativa anzianità contributiva e del termine di pagamento. Il mancato pagamento entro 90 giorni comporta la decadenza; il versamento tardivo può essere considerato come nuova domanda, con rideterminazione dell’onere alla data del pagamento tardivo. Se il pagamento rateale viene sospeso dopo l’avvio, le somme versate non sono rimborsate ma vengono imputate alla copertura di una parte del periodo riscattato.

Aspetti organizzativi e procedurali

La circolare affronta in modo dettagliato il modello organizzativo transitorio. Le Strutture regionali FS, collocate presso le Agenzie di Area del capoluogo di regione, restano competenti per la definizione delle pratiche arretrate e per la determinazione degli oneri; le Agenzie di territorio gestiscono l’istruttoria operativa, i pagamenti, gli aggiornamenti degli archivi e le comunicazioni all’utenza.

Sono previsti:

  • l’utilizzo dell’archivio Hydra per i dati assicurativi;
  • l’acquisizione delle pratiche nella procedura GPA92;
  • la gestione dei modelli Tr.C./01 bis per le ricongiunzioni ex articolo 2 della legge n. 29/1979;
  • la notifica degli oneri con modelli RRR2;
  • il coinvolgimento diretto degli interessati mediante colloqui e scambio di estratti contributivi.

Gestione di pagamenti, rinunce, ritardi e pensionamento in corso di rateazione

La circolare disciplina i casi di mancato pagamento nei termini, versamento tardivo, rinuncia espressa o tacita e inadempienza nel corso della rateazione. Per le ricongiunzioni il mancato versamento delle prime tre rate o dell’intero onere comporta decadenza; per i riscatti il mancato versamento della prima rata o dell’intero importo produce il medesimo effetto.

In caso di pensionamento durante la rateazione, le rate residue possono essere trattenute dalla pensione se il rateo residuo rimane almeno pari al trattamento minimo; altrimenti il richiedente deve versare in unica soluzione la quota non rateizzabile. La circolare disciplina anche il recupero delle somme già versate, la cessazione del procedimento e le comunicazioni da inviare alle strutture competenti e all’interessato.

Istruzioni contabili

L’ultima parte contiene le istruzioni contabili per la registrazione dei trasferimenti correlati a costituzione della posizione assicurativa, ricongiunzioni e riscatti. Sono indicati i conti da movimentare per:

  • trasferimenti a carico del Fondo speciale ex articolo 43 della legge n. 488/1999;
  • trasferimenti verso il FPLD e altre gestioni INPS;
  • trasferimenti a favore del Fondo speciale FS;
  • imputazione della quota di riserva matematica a carico dell’interessato;
  • riscatti del corso legale di laurea.

La circolare richiama infine i conti già istituiti e quelli di nuova istituzione, rimandando agli allegati per la compilazione dei modelli e delle scritture contabili.

Punti principali

Assetto del Fondo e riparto delle competenze

Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, soppresso dal 1° aprile 2000, è confluito nel Fondo speciale FS gestito dall’INPS. La definizione delle domande di riscatto dei periodi universitari, delle ricongiunzioni ex leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 e degli elementi per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD resta attribuita alla Struttura regionale FS; la gestione operativa delle pratiche e degli incassi è demandata alle Agenzie di Area competenti per residenza degli interessati.

Natura giuridica del Fondo e disciplina di riferimento

Il Fondo speciale FS continua a fare riferimento, per finanziamento, accesso e calcolo delle pensioni, al DPR n. 1092/1973, parte terza, integrato da numerose leggi e decreti successivi. La circolare riepiloga le principali riforme intervenute tra il 1976 e il 1997, incluse le norme su base pensionabile, ricongiunzioni, riscatti, contribuzione figurativa, prosecuzione volontaria, armonizzazione dei sistemi pensionistici e nuove regole di calcolo dal 1996 in avanti.

Assicurati del Fondo, esclusioni e personale navigante

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo FS i dipendenti di ruolo, i dipendenti non di ruolo assunti per almeno un anno e il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per specifiche disposizioni di legge. Sono esclusi i lavoratori che, al momento dell’assunzione o per effetto delle norme di assunzione, dovevano essere iscritti al FPLD, all’INPS o ad altro ordinamento previdenziale. Per il personale navigante già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 413/1984 è mantenuta la duplice iscrizione al Fondo FS e all’AGO, con facoltà di opzione per l’intera pensione AGO entro sei mesi dalla comunicazione dell’ultimo provvedimento.

Servizio effettivo, servizio utile e maggiorazioni

La circolare distingue tra servizio effettivo, rilevante per il diritto a pensione, e servizio utile, rilevante per la misura della pensione. Rientrano nel servizio effettivo i servizi svolti nel Fondo, il servizio militare riconosciuto, i servizi non di ruolo computabili, i periodi riscattati o ricongiunti e la contribuzione volontaria e figurativa. Sono poi elencate le principali maggiorazioni di valutazione previste per specifiche categorie e servizi, con il limite complessivo di 5 anni per gli aumenti riconoscibili dal 1° gennaio 1998, salvo quelli già maturati entro il 31 dicembre 1997.

Costituzione della posizione assicurativa nel FPLD

Quando l’iscritto cessa dal servizio senza maturare il diritto a pensione, la posizione assicurativa nel FPLD va costituita d’ufficio ai sensi dell’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, salvo i casi di passaggio ad altro impiego con unificazione dei servizi o di morte senza diritto dei superstiti. La sentenza della Corte costituzionale n. 113/2001 ha escluso il requisito dell’effettiva prestazione di lavoro subordinato per i periodi di riscatto da computare nel FPLD, includendo quindi anche il corso di laurea riscattato. La circolare disciplina inoltre criteri di calcolo dei contributi, accredito del servizio militare come figurativo nell’AGO, utilizzo delle retribuzioni pensionabili e trasformazione dei giorni in settimane per l’accredito nel FPLD.

Effetti della prosecuzione volontaria sulla posizione assicurativa

Dal 12 luglio 1997 i cessati senza diritto a pensione possono accedere alla prosecuzione volontaria nel Fondo FS se in possesso dei requisiti contributivi previsti dal d.lgs. n. 184/1997; dal 1° gennaio 2001 si applica anche il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione utile. Poiché ciò incide sulla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, le Sedi devono soprassedere alla costituzione automatica e procedere solo su richiesta degli interessati, in attesa di chiarimenti ministeriali.

Ricongiunzione ex articolo 1 legge n. 29/1979

La ricongiunzione verso il FPLD è ammessa per gli assicurati con contribuzione in almeno due gestioni, tra cui il Fondo FS, e consente di trasferire tutti i periodi contributivi maturati nel Fondo fino al mese di presentazione della domanda, purché non abbiano già dato luogo a pensione. È possibile anche per i lavoratori in attività, con efficacia sui periodi fino al mese della domanda, e i periodi successivi potranno essere ricongiunti solo secondo le regole dell’articolo 4 della legge n. 29/1979. La ricongiunzione è gratuita per i periodi FS, mentre per i periodi di lavoro autonomo può essere onerosa e richiede il quinquennio contributivo nelle gestioni dipendenti.

Ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29/1979

La ricongiunzione verso il Fondo FS o da esso verso altre gestioni alternative è possibile quando il soggetto sia iscritto alla gestione accentrante o, in alternativa, abbia almeno otto anni di contribuzione effettiva nella forma di previdenza in cui si esercita la facoltà. Per il Fondo FS la domanda va presentata alla Struttura regionale FS e in copia all’Agenzia di residenza; la ricongiunzione può comprendere contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto, con valutazione dei periodi coincidenti secondo i criteri dell’articolo 8 della legge n. 29/1979. La circolare precisa anche i limiti temporali per la reiterazione della domanda e le condizioni per ricongiunzioni con periodi di lavoro autonomo.

Ricongiunzione ex legge n. 45/1990 per liberi professionisti

La legge n. 45/1990 consente la ricongiunzione dei periodi maturati nelle Casse professionali. Nel Fondo FS la facoltà è esercitabile dai soggetti iscritti al momento della domanda per periodi precedenti l’iscrizione, con onere pari all’intera differenza tra riserva matematica e somme trasferite dalla Cassa. Per la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione occorrono il compimento dell’età pensionabile e almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso la gestione accentrante. La circolare disciplina anche la posizione dei superstiti, la valutazione dei periodi coincidenti, la determinazione dell’onere e le modalità di pagamento e rinuncia.

Riscatti di studi universitari e altre tipologie

La circolare tratta in dettaglio il riscatto del corso legale di laurea e dei corsi universitari di specializzazione, oltre a richiamare altre ipotesi di riscatto previste dal Fondo. Distingue tre regimi temporali: domande dal 1° giugno 1974 al 3 ottobre 1982, dal 4 ottobre 1982 all’11 luglio 1997 e dal 12 luglio 1997 in avanti. Per le domande successive al 12 luglio 1997 si applica la disciplina del d.lgs. n. 184/1997, con possibilità di riscattare diploma universitario, laurea, specializzazione e dottorato, anche parzialmente, purché non coperti da contribuzione in alcun ordinamento.

Calcolo degli oneri, pagamento, decadenza e rimborsi

Per ricongiunzioni e riscatti la circolare disciplina il calcolo della riserva matematica o del contributo percentuale, i coefficienti attuariali applicabili, i limiti dell’anzianità utile, le modalità di rateazione, i termini di 90 giorni per il versamento e gli effetti del mancato pagamento. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in forma rateale; il mancato pagamento nei termini determina decadenza dalla facoltà, mentre il versamento tardivo può essere trattato come nuova domanda per i riscatti. In caso di rateazioni non perfezionate o sospese, sono previsti rimborsi o l’utilizzo delle somme versate a copertura parziale del periodo riscattato.

Aspetti organizzativi, procedurali e contabili

La circolare definisce l’attuale assetto con Strutture regionali FS presso le Agenzie di Area del capoluogo di regione, chiamate a istruire e definire le pratiche arretrate, mentre le Agenzie di territorio gestiscono pagamenti, aggiornamenti degli archivi e relazioni con l’utenza. Sono indicate le procedure informatiche e i modelli da usare, i flussi tra Struttura regionale e Agenzie, le modalità di notifica degli oneri e di gestione dei ricorsi. Sono inoltre fornite istruzioni contabili dettagliate per i trasferimenti di posizione assicurativa, per le ricongiunzioni verso e dal FPLD e altri fondi, e per i riscatti laurea, con specifici conti da movimentare.

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