Circolare numero 205 del 21-11-2001
Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali e assistenziali dovute dagli Enti locali a favore dei lavoratori non dipendenti che rivestano la carica di amministratori locali. Modalità di versamento alle Gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali ed alla Gestione separata di cui all’ar.2, comma 26, della legge 335/1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dell’art. 86 del T.U. enti locali agli amministratori locali non dipendenti, individuando i destinatari del nuovo regime contributivo e le quote forfetarie annue dovute dagli enti locali alle diverse gestioni previdenziali. Vengono illustrate le modalità di versamento distinte tra Gestione separata e artigiani/commercianti, le scadenze mensili dal gennaio 2002 e il recupero dei periodi pregressi dal 21 agosto 1999. Sono inoltre chiariti i criteri di calcolo, le tabelle degli importi per gli anni 1999, 2000 e 2001 e le particolarità nei casi in cui l’amministratore continui a essere iscritto alla propria gestione durante il mandato.
Quote forfetarie contributive per amministratori locali non lavoratori dipendenti
Quote forfetarie contributive per amministratori locali non lavoratori dipendenti
La circolare illustra l’applicazione del regime contributivo previsto per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, alla luce della legge n. 265/1999 e del d.lgs. n. 267/2000. Il documento chiarisce quali soggetti rientrino nella disciplina, come si determinino le quote forfetarie annue dovute dagli enti locali, quali siano le modalità operative di versamento e come vadano gestiti i periodi pregressi e le situazioni particolari.
Quadro normativo di riferimento
Le innovazioni introdotte dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 e recepite dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali hanno previsto, per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti, un sistema di contribuzione forfetaria a carico delle amministrazioni locali. L’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce infatti che gli enti locali devono versare una somma annua forfetaria, da corrispondere mensilmente alle forme pensionistiche alle quali il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data di conferimento dell’incarico.
In attuazione di tale previsione, il decreto ministeriale 25 maggio 2001 ha individuato le quote dovute per ciascuna categoria di lavoratori non dipendenti interessati.
Soggetti destinatari
Il decreto ministeriale identifica come destinatari della disciplina, in coerenza con l’art. 86 del T.U., i lavoratori non dipendenti che rivestano la carica di:
- sindaci;
- presidenti di provincia;
- presidenti di comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali;
- assessori provinciali;
- assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- presidenti dei consigli provinciali;
- presidenti dei consigli circoscrizionali, quando il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni;
- presidenti di aziende, anche consortili, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
Criteri di determinazione delle quote
L’art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che le quote forfetarie annue sono determinate con riferimento alla gestione previdenziale di appartenenza dell’amministratore alla data del mandato.
Per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciale, l’importo annuo è calcolato applicando le aliquote vigenti per IVS e maternità al minimale imponibile.
Per gli iscritti alla Gestione separata, il criterio è sostanzialmente analogo, ma il minimale imponibile da assumere a base di calcolo è quello previsto per artigiani e commercianti.
Modalità operative di versamento
La circolare distingue due modalità di pagamento, in ragione delle diverse procedure informatiche applicabili alle gestioni interessate.
Per gli iscritti alla Gestione dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori porta a porta e dei liberi professionisti:
- il versamento delle quote mensili avviene con modello F24 in versione euro;
- si applicano le modalità previste per la generalità dei committenti;
- va presentata la dichiarazione annuale Mod. GLA, anche per i professionisti, debitamente compilata in ogni sua parte;
- nei compensi devono essere indicati i minimali imponibili previsti per artigiani e commercianti;
- nella tabella 1 del foglio GLA/C deve essere indicato il codice attività n. 27.
Per gli artigiani e i commercianti:
- le quote mensili sono versate disgiuntamente per ciascun amministratore;
- il pagamento avviene mediante bollettini di conto corrente postale versione euro TD 123;
- nella causale deve figurare la dicitura "Decreto legislativo n. 267/2000", seguita da cognome e nome dell’amministratore, gestione di appartenenza, periodo di riferimento e codice azienda.
Le Sedi dell’Istituto provvedono autonomamente all’approvvigionamento dei bollettini, chiedendone la prestampa con il numero di c/c "incassi vari" di pertinenza e la relativa intestazione.
Termini di versamento e decorrenza
I pagamenti devono essere effettuati con cadenza mensile, entro il giorno 16, a decorrere dal mese di gennaio 2002.
Poiché per il 2002 gli importi non erano ancora stati determinati, gli enti locali sono autorizzati a versare provvisoriamente le quote nella misura prevista per l’anno precedente, con successivo conguaglio secondo modalità che saranno comunicate.
Entro il 16 gennaio 2002 devono essere corrisposte anche le quote relative ai periodi pregressi, a decorrere dal mese di nomina degli amministratori locali, purché non anteriori alla data di iscrizione alle gestioni e comunque non anteriori al 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265/1999.
Per i periodi pregressi:
- per artigiani e commercianti deve essere compilato un distinto bollettino di versamento, con indicazione del periodo di riferimento;
- per collaboratori e professionisti i periodi pregressi sono indicati nelle apposite fincature del Mod. F24.
Importi delle quote per gli anni 1999, 2000 e 2001
La circolare riporta un prospetto con le quote annuali e mensili, espresse in euro, per gli anni 1999, 2000 e 2001, differenziate per gestione. Gli importi sono indicati per artigiani, commercianti e per la Gestione separata, con distinte aliquote per collaboratori e professionisti.
Tra i dati riportati figurano, a titolo esemplificativo, le quote per il periodo agosto-dicembre 1999, per l’anno 2000 e per l’anno 2001, con aggiornamenti semestrali per alcune gestioni e con la precisazione che tutti gli importi dei contributi sono in euro.
Effetti sui contributi già versati e richieste di rimborso
Per i periodi anteriori al 2002, il versamento delle quote forfetarie da parte degli enti locali legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati dagli amministratori per gli stessi periodi e per importi corrispondenti alla quota forfetaria.
La circolare precisa però che tale meccanismo non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi e ai venditori porta a porta, per i quali il regime delle quote forfetarie opera diversamente.
Casi particolari
La circolare disciplina anche l’ipotesi in cui l’amministratore continui a essere iscritto alla gestione di appartenenza durante lo svolgimento del mandato, qualora permangano i presupposti di legge.
Per artigiani e commercianti:
- restano a carico dell’amministratore, o del titolare d’impresa se l’amministratore è collaboratore familiare, tutti gli oneri contributivi relativi ai redditi d’impresa prodotti;
- fa eccezione la sola quota parte dei contributi dovuti sul minimale di reddito relativo all’amministratore;
- in tali casi occorre richiedere modelli F24 sostitutivi, previa decurtazione dell’importo corrispondente alla quota forfetaria a carico dell’ente locale.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata:
- l’amministratore-professionista deve autonomamente corrispondere i contributi previdenziali sulla quota di reddito imponibile eccedente la quota forfetaria.
Per i collaboratori coordinati e continuativi:
- la quota forfetaria è aggiuntiva rispetto ai contributi dovuti dai committenti;
- restano fermi gli ordinari obblighi contributivi dei committenti nei confronti di tali rapporti.
Punti principali
Quadro normativo e destinatari
Richiama la legge 3 agosto 1999, n. 265 e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti il pagamento, da parte delle amministrazioni locali, di una quota forfetaria annua a titolo di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Il decreto ministeriale 25 maggio 2001 individua i lavoratori non dipendenti destinatari: sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali, assessori provinciali e di comuni oltre 10.000 abitanti, presidenti dei consigli di comuni oltre 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali con effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino alla riforma dei servizi pubblici locali.
Criteri di determinazione delle quote
Per artigiani ed esercenti attività التجارية, la quota annua è determinata applicando le aliquote vigenti (IVS e maternità) al minimale imponibile. Lo stesso criterio è adottato per gli iscritti alla Gestione separata, ma il minimale imponibile di riferimento è quello previsto per artigiani e commercianti. Le quote sono dovute alla gestione alla quale l’amministratore era iscritto o continua ad essere iscritto alla data del conferimento del mandato.
Modalità di versamento
Per gli iscritti alla Gestione separata, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori porta a porta e dei liberi professionisti, il versamento avviene con modello F24 in versione euro, secondo le ordinarie modalità dei committenti, presentando il Mod. GLA compilato in ogni parte; nei compensi vanno indicati i minimali imponibili previsti per artigiani e commercianti e il codice attività 27 nel foglio GLA/C. Per artigiani e commercianti, invece, il versamento avviene separatamente per ciascun amministratore con bollettini di c/c postale TD 123 in euro, indicando nella causale il riferimento al d.lgs. n. 267/2000 e gli estremi dell’amministratore, della gestione, del periodo e del codice azienda. Le Sedi provvedono autonomamente all’approvvigionamento dei bollettini.
Scadenze e decorrenza dei pagamenti
I pagamenti delle quote forfetarie devono essere effettuati mensilmente entro il giorno 16, a decorrere da gennaio 2002. In attesa della determinazione degli importi per il 2002, gli enti locali sono autorizzati a corrispondere le quote nella misura dell’anno precedente, con successivo conguaglio. Entro il 16 gennaio 2002 devono essere versate, senza oneri accessori, anche le quote relative ai periodi pregressi decorrenti dal mese di nomina dell’amministratore, purché non anteriori all’iscrizione alle gestioni e comunque non prima del 21 agosto 1999.
Quote per periodi pregressi e rimborso
Per i periodi anteriori al 2002, il versamento delle quote forfetarie da parte degli enti locali legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati dagli amministratori per gli stessi periodi e fino a concorrenza della medesima quota forfetaria. Tale possibilità non vale per i collaboratori coordinati e continuativi e per i venditori porta a porta, per i quali il regime delle quote ha diversa natura.
Fattispecie particolari e rapporti con i contributi dovuti dagli interessati
Se l’amministratore continua a essere iscritto alla gestione di appartenenza durante il mandato, le quote sono comunque dovute alla gestione di iscrizione. Per artigiani e commercianti restano a carico dell’amministratore, o del titolare d’impresa se l’amministratore è collaboratore familiare, tutti gli oneri contributivi sui redditi d’impresa prodotti, salvo la quota sul minimale di reddito riferibile all’amministratore, con necessità di richiedere F24 sostitutivi decurtati della quota a carico dell’ente. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’amministratore versa autonomamente i contributi sulla parte di reddito imponibile eccedente la quota forfetaria. Per i collaboratori coordinati e continuativi la quota forfetaria è aggiuntiva rispetto ai contributi ordinari dovuti dai committenti, che restano obbligati secondo le regole ordinarie.
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